Cassazione Civile, Ordinanza n. 02360/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di contributi relativi a spese di gestione e manutenzione di un complesso di posti auto e aree/servizi comuni. La destinataria del decreto propose opposizione deducendo, da un lato, il difetto di legittimazione attiva dell’amministratore a richiedere il monitorio perché l’ente sarebbe stato una comunione d’uso e non un condominio; dall’altro, l’invalidità di varie deliberazioni assembleari che avevano approvato bilanci e riparti di spesa. In primo grado il decreto fu revocato e la domanda riconvenzionale di invalidità fu rigettata solo in parte; in appello la decisione fu riformata in senso più sfavorevole all’opponente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: (1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della costituzione in appello e dell’appello incidentale dell’ente, per difetto di autorizzazione assembleare e quorum; (2) violazione delle norme sulla comunione per l’asserita illegittimità del criterio millesimale adottato senza unanimità, essendo il rapporto qualificabile come comunione e non condominio; (3) invalidità della delibera dell’11/07/2009 per quorum insufficiente e per incarico all’amministratore; (4) ulteriore censura sulle delibere del 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 e sull’interpretazione della sentenza di primo grado; (5) omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c.; (6) erronea qualificazione del complesso come condominio ex artt. 1117 e 1117-bis c.c. e art. 63 disp. att. c.c.; (7) conseguente censura sulle spese di lite. La Corte ha ritenuto fondati solo in minima parte i rilievi sull’omessa pronuncia, ma li ha comunque definiti senza cassazione con rinvio, decidendo nel merito; per il resto ha dichiarato i motivi inammissibili o infondati. Il ricorso è stato infine rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che le censure imponessero una cassazione con rinvio: quanto al primo motivo, ha preso atto dell’autorizzazione assembleare alla costituzione in appello e ha ritenuto l’ulteriore doglianza inammissibile; quanto all’omessa pronuncia, ha applicato il principio per cui la Cassazione può decidere nel merito quando la questione è solo di diritto e non richiede accertamenti di fatto. I motivi dal secondo al sesto sono stati dichiarati inammissibili perché nuovi, carenti di autosufficienza, diretti contro questioni di fatto riservate al merito, o perché non investivano tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte ha ribadito che le tabelle millesimali e il regolamento contrattuale accettati dagli acquirenti potevano derogare ai criteri legali di riparto; che le deliberazioni di approvazione dei consuntivi e di autorizzazione al recupero crediti erano, per la loro natura, atti di ordinaria amministrazione; e che, in materia di impugnazione di delibere, la nullità è categoria residuale, mentre l’annullabilità deve essere fatta valere nei termini e con gli strumenti processuali propri. Il settimo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autonomia. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ed è stato dichiarato il presupposto per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
per la ripartizione delle spese nella comunione il criterio legale può essere derogato da una convenzione/regolamento contrattuale accettato dagli aventi causa; non è necessario il consenso unanime dell’assemblea se la deroga è già contenuta in un titolo contrattuale vincolante.
l’approvazione del consuntivo e l’autorizzazione al recupero del credito sono state qualificate come atti di ordinaria amministrazione, adottabili a maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle quote.
l’omessa pronuncia su un motivo di appello può essere superata in cassazione quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato nel motivo di ricorso sull’asserita nullità della sentenza per omessa pronuncia e irregolarità della decisione.
invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.
utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate nei limiti esposti dalla Corte.
l’impugnazione delle delibere annullabili va proposta con azione di annullamento nel termine perentorio; l’eccezione in via difensiva non basta.
le deliberazioni che stabiliscono o modificano in generale i criteri di ripartizione delle spese esulano dalle attribuzioni assembleari; quelle che ripartiscono in concreto le spese secondo criteri legali o convenzionali sono invece, al più, annullabili.
richiamato per affermare l’estensione della disciplina condominiale alle parti e servizi comuni del complesso.
la disciplina del condominio può applicarsi anche a fattispecie di condominio orizzontale o assimilate, comprensive di complessi con aree e servizi comuni.
l’amministratore è legittimato, senza necessità di specifica autorizzazione, ad agire in via monitoria per il recupero dei contributi condominiali.
la domanda di responsabilità aggravata è stata ritenuta non autonomamente censurata in cassazione.
la censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché non conteneva una critica autonoma alla regolamentazione delle spese.
interpretato in modo costituzionalmente orientato, consente alla Cassazione di decidere nel merito quando, eliminata l’omissione, la causa è decisa su questioni di puro diritto.
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo come criteri che giustificano la decisione nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
comporta il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi relativi a parti o servizi comuni, il giudice può esaminare sia la nullità sia l’annullabilità della delibera posta a fondamento del credito; tuttavia l’annullabilità deve essere fatta valere con domanda di annullamento nei termini di legge, non con mera eccezione difensiva.
- La nullità delle delibere assembleari è categoria residuale: è ravvisabile solo in caso di mancanza degli elementi essenziali, impossibilità dell’oggetto o illecito del contenuto; la violazione dei criteri di riparto delle spese in concreto integra di regola annullabilità, non nullità.
- Le deliberazioni che si limitano ad approvare consuntivi, preventivi o a autorizzare il recupero coattivo di crediti per spese comuni possono essere qualificate come atti di ordinaria amministrazione e adottate con le maggioranze previste dalla disciplina dell’ente.
- Un regolamento contrattuale di riparto delle spese, predisposto dall’originario proprietario e accettato nei singoli atti di acquisto, vincola gli acquirenti e può derogare ai criteri legali di ripartizione senza necessità di unanimità assembleare successiva.
- In cassazione non sono ammissibili questioni nuove di fatto o censure che richiedano accertamenti non compiuti nei gradi di merito; inoltre, una censura è inammissibile se non colpisce tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- Quando la sentenza di merito omette di pronunciare su un motivo di appello, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio se la questione è solo di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali.
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