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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02360/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di contributi relativi a spese di gestione e manutenzione di un complesso di posti auto e aree/servizi comuni. La destinataria del decreto propose opposizione deducendo, da un lato, il difetto di legittimazione attiva dell’amministratore a richiedere il monitorio perché l’ente sarebbe stato una comunione d’uso e non un condominio; dall’altro, l’invalidità di varie deliberazioni assembleari che avevano approvato bilanci e riparti di spesa. In primo grado il decreto fu revocato e la domanda riconvenzionale di invalidità fu rigettata solo in parte; in appello la decisione fu riformata in senso più sfavorevole all’opponente. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sette motivi: (1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della costituzione in appello e dell’appello incidentale dell’ente, per difetto di autorizzazione assembleare e quorum; (2) violazione delle norme sulla comunione per l’asserita illegittimità del criterio millesimale adottato senza unanimità, essendo il rapporto qualificabile come comunione e non condominio; (3) invalidità della delibera dell’11/07/2009 per quorum insufficiente e per incarico all’amministratore; (4) ulteriore censura sulle delibere del 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 e sull’interpretazione della sentenza di primo grado; (5) omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c.; (6) erronea qualificazione del complesso come condominio ex artt. 1117 e 1117-bis c.c. e art. 63 disp. att. c.c.; (7) conseguente censura sulle spese di lite. La Corte ha ritenuto fondati solo in minima parte i rilievi sull’omessa pronuncia, ma li ha comunque definiti senza cassazione con rinvio, decidendo nel merito; per il resto ha dichiarato i motivi inammissibili o infondati. Il ricorso è stato infine rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che le censure imponessero una cassazione con rinvio: quanto al primo motivo, ha preso atto dell’autorizzazione assembleare alla costituzione in appello e ha ritenuto l’ulteriore doglianza inammissibile; quanto all’omessa pronuncia, ha applicato il principio per cui la Cassazione può decidere nel merito quando la questione è solo di diritto e non richiede accertamenti di fatto. I motivi dal secondo al sesto sono stati dichiarati inammissibili perché nuovi, carenti di autosufficienza, diretti contro questioni di fatto riservate al merito, o perché non investivano tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare, la Corte ha ribadito che le tabelle millesimali e il regolamento contrattuale accettati dagli acquirenti potevano derogare ai criteri legali di riparto; che le deliberazioni di approvazione dei consuntivi e di autorizzazione al recupero crediti erano, per la loro natura, atti di ordinaria amministrazione; e che, in materia di impugnazione di delibere, la nullità è categoria residuale, mentre l’annullabilità deve essere fatta valere nei termini e con gli strumenti processuali propri. Il settimo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autonomia. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione ed è stato dichiarato il presupposto per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1101 c.c.

    per la ripartizione delle spese nella comunione il criterio legale può essere derogato da una convenzione/regolamento contrattuale accettato dagli aventi causa; non è necessario il consenso unanime dell’assemblea se la deroga è già contenuta in un titolo contrattuale vincolante.

  • art. 1105 c.c.

    l’approvazione del consuntivo e l’autorizzazione al recupero del credito sono state qualificate come atti di ordinaria amministrazione, adottabili a maggioranza dei partecipanti calcolata secondo il valore delle quote.

  • art. 112 c.p.c.

    l’omessa pronuncia su un motivo di appello può essere superata in cassazione quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 276 comma 2 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso sull’asserita nullità della sentenza per omessa pronuncia e irregolarità della decisione.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale, ma le censure sono state ritenute inammissibili o infondate nei limiti esposti dalla Corte.

  • art. 1137 c.c.

    l’impugnazione delle delibere annullabili va proposta con azione di annullamento nel termine perentorio; l’eccezione in via difensiva non basta.

  • art. 1135 c.c.

    le deliberazioni che stabiliscono o modificano in generale i criteri di ripartizione delle spese esulano dalle attribuzioni assembleari; quelle che ripartiscono in concreto le spese secondo criteri legali o convenzionali sono invece, al più, annullabili.

  • art. 1117 c.c.

    richiamato per affermare l’estensione della disciplina condominiale alle parti e servizi comuni del complesso.

  • art. 1117-bis c.c.

    la disciplina del condominio può applicarsi anche a fattispecie di condominio orizzontale o assimilate, comprensive di complessi con aree e servizi comuni.

  • art. 63 disp. att. c.c.

    l’amministratore è legittimato, senza necessità di specifica autorizzazione, ad agire in via monitoria per il recupero dei contributi condominiali.

  • art. 96 c.p.c.

    la domanda di responsabilità aggravata è stata ritenuta non autonomamente censurata in cassazione.

  • art. 92 c.p.c.

    la censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché non conteneva una critica autonoma alla regolamentazione delle spese.

  • art. 384 c.p.c.

    interpretato in modo costituzionalmente orientato, consente alla Cassazione di decidere nel merito quando, eliminata l’omissione, la causa è decisa su questioni di puro diritto.

  • art. 111 Cost.

    richiamato a fondamento dell’economia processuale e della ragionevole durata del processo come criteri che giustificano la decisione nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi relativi a parti o servizi comuni, il giudice può esaminare sia la nullità sia l’annullabilità della delibera posta a fondamento del credito; tuttavia l’annullabilità deve essere fatta valere con domanda di annullamento nei termini di legge, non con mera eccezione difensiva.
  • La nullità delle delibere assembleari è categoria residuale: è ravvisabile solo in caso di mancanza degli elementi essenziali, impossibilità dell’oggetto o illecito del contenuto; la violazione dei criteri di riparto delle spese in concreto integra di regola annullabilità, non nullità.
  • Le deliberazioni che si limitano ad approvare consuntivi, preventivi o a autorizzare il recupero coattivo di crediti per spese comuni possono essere qualificate come atti di ordinaria amministrazione e adottate con le maggioranze previste dalla disciplina dell’ente.
  • Un regolamento contrattuale di riparto delle spese, predisposto dall’originario proprietario e accettato nei singoli atti di acquisto, vincola gli acquirenti e può derogare ai criteri legali di ripartizione senza necessità di unanimità assembleare successiva.
  • In cassazione non sono ammissibili questioni nuove di fatto o censure che richiedano accertamenti non compiuti nei gradi di merito; inoltre, una censura è inammissibile se non colpisce tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
  • Quando la sentenza di merito omette di pronunciare su un motivo di appello, la Corte di cassazione può decidere nel merito senza rinvio se la questione è solo di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali.

Come è indicizzato

MaterieComunioneProveImpugnazioniSpese di liteParti comuniImpugnazione delibere condominiali
RamiContrattiDiritti realiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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