Cassazione Civile, Ordinanza n. 26492/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di legittimità è stato depositato un accordo stragiudiziale con rinuncia al ricorso e richiesta di compensazione delle spese. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto la compensazione delle spese. La pronuncia richiama inoltre il principio secondo cui la rinuncia al ricorso esclude i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 emesso da un comune su due immobili concessi in leasing dalla società contribuente a terzi conduttori. I conduttori erano rimasti inadempienti nel pagamento dei canoni; la società aveva quindi risolto il contratto di leasing per inadempimento, ma gli immobili non erano stati riconsegnati e restavano nel possesso dei conduttori. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo che, per effetto della risoluzione del leasing, la contribuente non fosse più soggetta al pagamento dell'IMU, e aveva altresì escluso sanzioni e interessi. Il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, sostenendo che la soggettività passiva IMU permane in capo alla società di leasing anche se, dopo la risoluzione del contratto, non abbia ancora riacquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 10 della L. n. 212/2000, censurando l'esclusione di sanzioni e interessi.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere che, in materia di IMU, la soggettività passiva della società di leasing non viene meno con la sola risoluzione del contratto se l'immobile non è ancora stato materialmente riconsegnato
invocato per contestare l'esclusione delle sanzioni
invocato per contestare l'esclusione di interessi e sanzioni
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte richiama indirettamente il principio applicato in materia di contributo unificato, affermando che la rinuncia al ricorso esclude l'ulteriore importo dovuto
implicito riferimento alla rinuncia al ricorso e all'estinzione del giudizio
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione, quando intervenga un accordo stragiudiziale e sia dichiarata l'estinzione del giudizio, determina la cessazione del processo senza decisione nel merito.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate ove ciò sia richiesto o ritenuto equo dalla Corte.
- La rinuncia al ricorso esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso viene estinto per rinuncia, la Corte non si pronuncia sui motivi di merito, restando non esaminate le questioni sostanziali dedotte.
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