Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26492/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel corso del giudizio di legittimità è stato depositato un accordo stragiudiziale con rinuncia al ricorso e richiesta di compensazione delle spese. La Corte ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e ha disposto la compensazione delle spese. La pronuncia richiama inoltre il principio secondo cui la rinuncia al ricorso esclude i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 emesso da un comune su due immobili concessi in leasing dalla società contribuente a terzi conduttori. I conduttori erano rimasti inadempienti nel pagamento dei canoni; la società aveva quindi risolto il contratto di leasing per inadempimento, ma gli immobili non erano stati riconsegnati e restavano nel possesso dei conduttori. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello ritenendo che, per effetto della risoluzione del leasing, la contribuente non fosse più soggetta al pagamento dell'IMU, e aveva altresì escluso sanzioni e interessi. Il comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23/2011, sostenendo che la soggettività passiva IMU permane in capo alla società di leasing anche se, dopo la risoluzione del contratto, non abbia ancora riacquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 10 della L. n. 212/2000, censurando l'esclusione di sanzioni e interessi.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in cassazione, quando intervenga un accordo stragiudiziale e sia dichiarata l'estinzione del giudizio, determina la cessazione del processo senza decisione nel merito.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate ove ciò sia richiesto o ritenuto equo dalla Corte.
  • La rinuncia al ricorso esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso viene estinto per rinuncia, la Corte non si pronuncia sui motivi di merito, restando non esaminate le questioni sostanziali dedotte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.