Cassazione Civile, Ordinanza n. 23291/2024 del 28/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio finanziario aveva notificato alla società due avvisi di accertamento, rettificando il reddito d'impresa ai fini delle imposte dirette e dell'IVA e disconoscendo la deducibilità e la detraibilità dei costi relativi ai consumi di carburante per autotrazione, quantificati in euro 63.858,33. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente ridimensionata; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto integralmente il gravame della contribuente e annullato gli avvisi. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR, degli artt. 19 e 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 444 del 1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente riconosciuto la deducibilità e detraibilità dei costi carburante nonostante le schede carburante fossero prive dell'indicazione del chilometraggio degli automezzi, requisito previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis e non surrogabile dalla sola contabilizzazione in bilancio o in scrittura contabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha ribadito che, per il periodo regolato dal D.P.R. n. 444 del 1997, la corretta tenuta delle schede carburante con le indicazioni prescritte, ivi compreso il chilometraggio a fine mese o trimestre, costituisce condizione imprescindibile sia per la deducibilità del costo dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia per la detraibilità dell'IVA sugli acquisti di carburante. Poiché la CTR aveva escluso la necessità di tale indicazione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi di diritto indicati; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 109 del D.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato quale disposizione sulla deducibilità dei componenti di reddito d'impresa.
artt. 19 e 21 del D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamati quale base normativa della detraibilità IVA, subordinata alla regolarità documentale prevista dalla disciplina speciale.
artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 444 del 1997
La Corte afferma che, ratione temporis, il regolamento sulle schede carburante imponeva specifici adempimenti documentali, inclusa l'indicazione del chilometraggio, quale condizione necessaria per deduzione e detrazione.
artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 444 del 1997
Le schede carburante devono recare la firma dell'addetto al distributore e l'annotazione dei chilometri percorsi alla fine del mese o del trimestre.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Fondamento della cassazione con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conforme ai principi di diritto enunciati.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.
L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 926, lettera b)
Ha abrogato il D.P.R. n. 444 del 1997 dal 1° gennaio 2018, ma la Corte precisa che tale abrogazione non incide sulla controversia perché il regolamento era applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- Per i periodi in cui è applicabile la disciplina delle schede carburante, la deducibilità dei costi di carburante e la detraibilità dell'IVA sono subordinate al rigoroso rispetto degli adempimenti formali prescritti dal regolamento speciale.
- L'indicazione del chilometraggio del veicolo nelle schede carburante è un requisito necessario e non può essere sostituito da equipollenti, neppure dalla mera registrazione contabile dell'operazione.
- Quando il giudice di merito riconosca deduzione e detrazione in assenza di uno dei requisiti documentali imposti dalla normativa applicabile, incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.
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