Cassazione Civile, Ordinanza n. 06991/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, fondata sull'asserito abusivo mutamento di destinazione d'uso di un immobile da produttiva a luogo di culto, con esecuzione di interventi edilizi senza permesso di costruire. L'associazione proprietaria aveva impugnato il provvedimento amministrativo, ma sia il TAR sia il Consiglio di Stato avevano respinto il ricorso. In sede di appello amministrativo l'associazione aveva invocato l'efficacia preclusiva di una sentenza penale di assoluzione del proprio legale rappresentante, sostenendo che tale giudicato escludesse il mutamento di destinazione d'uso e, quindi, l'abusività degli interventi. Il Consiglio di Stato ha escluso il vincolo del giudicato penale nel giudizio amministrativo, ritenendo che esso operi solo sui fatti materiali e entro i rigorosi limiti dell'art. 654 c.p.p., e ha comunque confermato nel merito l'avvenuto cambio di destinazione d'uso. Nel ricorso per cassazione l'associazione ha denunciato eccesso di giurisdizione, sconfinamento nella sfera riservata alla giurisdizione penale, violazione dell'art. 111 Cost. e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, nonché errata applicazione degli artt. 652, 653 e 654 c.p.p., sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto applicare l'efficacia del giudicato penale assolutorio e che il Comune, come parte offesa, avrebbe potuto costituirsi parte civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non investissero un motivo inerente alla giurisdizione, ma si risolvessero in una critica al modo in cui il giudice amministrativo aveva applicato le norme processuali penali sull'efficacia del giudicato penale nel giudizio amministrativo, cioè in un error in iudicando interno alla giurisdizione del Consiglio di Stato e non sindacabile ex art. 111, ultimo comma, Cost. La Corte ha quindi confermato il limite del proprio controllo ai soli vizi che attengono ai limiti esterni della giurisdizione. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di lite, al pagamento di una somma in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, applicando la disciplina dell'art. 380-bis c.p.c. e dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre a dare atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
ultimo comma; comma ottavo
il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione
in caso di definizione del giudizio conforme alla proposta di inammissibilità, si applicano le conseguenze previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia del giudicato penale assolutorio nel giudizio amministrativo, ma la Corte non ha ritenuto pertinente la censura ai fini della giurisdizione
richiamato insieme agli altri articoli sul giudicato penale; la sua asserita violazione è stata ricondotta a un errore di diritto interno
norma sull'efficacia della sentenza penale irrevocabile in altri giudizi; la sua errata applicazione da parte del Consiglio di Stato attiene al merito e non ai limiti esterni della giurisdizione
la Corte richiama la disposizione come base della condanna per responsabilità aggravata nei casi decisi in conformità alla proposta accelerata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la nuova disciplina dell'art. 380-bis c.p.c. si applica anche ai giudizi già pendenti nei limiti previsti dalla norma transitoria
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è esperibile solo per vizi attinenti ai limiti esterni della giurisdizione; non è invece consentito trasformarlo in un controllo sulla correttezza della decisione di merito o sull'interpretazione/applicazione di norme processuali e sostanziali.
- L'errore del giudice speciale nell'applicare le norme sul giudicato penale nel diverso giudizio amministrativo integra, di regola, un error in iudicando interno alla giurisdizione e non un eccesso di potere giurisdizionale.
- Ai fini del sindacato ex art. 111 Cost., il concetto di eccesso di giurisdizione non può essere esteso sino a ricomprendere sentenze asseritamente anomale o radicalmente errate se il giudice abbia comunque esercitato la propria giurisdizione.
- Nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la definizione conforme alla proposta può comportare l'applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto il mancato adeguamento alla proposta confermata dalla decisione finale è indice normativo di abuso del processo.
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