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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02368/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva acquistato un suolo con quattro fabbricati al rustico, per i quali risultavano licenze edilizie, un nulla osta paesaggistico in sanatoria e successive vicende di condono. Dopo il rilascio e poi l'annullamento di una rinnovazione dell'autorizzazione paesaggistica, il comune aveva emesso un'ordinanza di demolizione e acquisizione dell'area, eseguita nel 2001, nonostante una nuova istanza di condono e una domanda di revocazione respinta. Solo nel 2006 la società asseriva di aver rinvenuto documenti interni dell'amministrazione dai quali emergeva che, fin dal 1990, il comune sapeva che dopo la sospensione dei lavori del 1970 non erano state realizzate ulteriori opere abusive. Sulla base di ciò la società chiedeva il risarcimento dei danni, prospettando dolo processuale, frode procedimentale e comunque dolo comportamentale/provvedimentale dell'amministrazione per violazione di correttezza, diligenza, buona fede e protezione. Con il ricorso per cassazione sosteneva che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario, perché non era contestato in sé l'esercizio del potere amministrativo né la legittimità degli atti, ma il comportamento doloso dell'ente pubblico lesivo del diritto soggettivo all'integrità patrimoniale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che, al di là della qualificazione formale adottata dalla ricorrente, il petitum sostanziale riguardasse il danno derivante da un provvedimento amministrativo di demolizione, inserito in una vicenda di asserito contrasto tra istruttoria e provvedimento e di dedotta illegittimità dell'esercizio del potere. La domanda risarcitoria era quindi sussumibile nell'art. 30, commi 2 e 6, del codice del processo amministrativo, con conseguente giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e non alla qualificazione formale data dalla parte alla domanda.
  • Quando il danno lamentato deriva dal provvedimento amministrativo e dalla sua asserita illegittimità o dal suo rapporto con il procedimento, la controversia ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo.
  • La deduzione di un comportamento doloso o contrario a correttezza non sposta la giurisdizione se, in concreto, la lesione dedotta si collega all'esercizio del potere amministrativo e al relativo provvedimento.
  • La domanda di risarcimento per cattivo esercizio del potere amministrativo rientra nell'ambito dell'art. 30 c.p.a., con giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo.
  • La sopravvenuta scoperta di documenti che si assumono decisivi può integrare, sul piano teorico, un possibile motivo di revocazione della sentenza, ma non muta di per sé il criterio di riparto della giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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