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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24451/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da una serie di operazioni societarie e immobiliari compiute nell'ambito di un progetto di acquisizione di un ramo d'azienda: cessione di immobili a un fondo, conferimento di licenze commerciali e contratti con fornitori in una società neocostituita, e successiva cessione delle partecipazioni di quest'ultima al fondo. L'Ufficio ha emesso avvisi di liquidazione riqualificando tali atti, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, come un'unica cessione di ramo d'azienda con immobili, applicando l'art. 20 del d.P.R. 131/1986. La CTR ha respinto l'appello dell'Agenzia e l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 20 T.U.R. e dell'art. 53 Cost., sostenendo che, anche alla luce della disciplina novellata e dell'interpretazione costituzionale, l'imposta di registro va applicata secondo la causa concreta dell'operazione e che i giudici di merito avrebbero errato nel non considerare la sostanza economica unitaria della sequenza negoziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi dell'Agenzia perché, alla luce del testo novellato dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 e delle pronunce della Corte costituzionale richiamate, l'imposta di registro deve essere applicata avendo riguardo al solo atto presentato alla registrazione e agli elementi desumibili da esso, senza ricorrere a elementi extratestuali o ad atti collegati. Di conseguenza, l'Amministrazione non poteva riqualificare la pluralità di atti come cessione unitaria di azienda, né era necessario verificare una pretesa causa economica unitaria o un intento elusivo in assenza di un diverso titolo imponibile ricavabile dal singolo atto. È stato quindi confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione e la soccombenza dell'Agenzia, con regolazione delle spese secondo quanto disposto nell'ordinanza, non integralmente visibile nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"; nella versione vigente: "sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"

    L'interpretazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro è circoscritta al solo atto presentato alla registrazione e ai suoi elementi testuali; non possono essere considerati atti collegati o elementi extratestuali per riqualificare l'operazione come diversa da quella documentata.

  • art. 53 Cost.

    La Corte richiama il parametro costituzionale della capacità contributiva per escludere che esso imponga una lettura sostanzialistica dell'art. 20 idonea a superare il dato testuale dell'atto.

  • art. 1, comma 87, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205

    La disposizione ha novellato l'art. 20 T.U.R. restringendo l'oggetto dell'interpretazione agli elementi desumibili dall'atto e attribuendo alla modifica portata interpretativa retroattiva.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    È richiamato come norma che conferma l'applicabilità retroattiva della nuova formulazione dell'art. 20.

  • art. 10-bis, L. 27 luglio 2000, n. 212

    La possibile emersione di vantaggi fiscali indebiti va eventualmente scrutinata nella sede dell'abuso del diritto, non tramite una riqualificazione dell'atto ex art. 20 oltre il suo contenuto testuale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato solo per la memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento camerale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata come base del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione giuridica deve essere compiuta sul solo atto presentato alla registrazione, sulla base del suo contenuto testuale e degli effetti giuridici immediati che da esso risultano.
  • La disciplina dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, nel testo novellato, esclude che possano essere considerati elementi extratestuali o atti collegati per riqualificare un'operazione in una fattispecie imponibile diversa.
  • La riqualificazione fiscale ex art. 20 non può spingersi fino a costruire una fattispecie economica unitaria diversa dal negozio tipico documentato, specie quando ciò comporti la tassazione di una cessione d'azienda non desumibile dall'atto registrato.
  • L'eventuale profilo di indebita pianificazione o di vantaggio fiscale va eventualmente valutato mediante la disciplina dell'abuso del diritto, non attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 20 che prescinda dal testo dell'atto.
  • L'intervento legislativo sull'art. 20 è stato letto come riaffermazione della natura di 'imposta d'atto' dell'imposta di registro, coerente con il principio di tipicità e con il limite degli elementi testuali dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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