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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12963/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, con cui gli venivano richiesti IRAP e IRPEF dichiarate ma non versate per l'anno d'imposta 2009, oltre sanzioni e interessi. In primo grado il ricorso era stato accolto sul presupposto che non risultasse presentata alcuna dichiarazione per quell'anno, sicché non sarebbero stati integrati i presupposti del controllo automatizzato. In appello l'ente della riscossione aveva ottenuto riforma della decisione; la CTR aveva ritenuto, sulla base del richiamo contenuto nella cartella a una comunicazione dell'ufficio e ai dati del Modello Unico PF/2010, che la dichiarazione fosse stata presentata e che non fosse necessario l'avviso bonario ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, non essendovi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: violazione dell'art. 115 c.p.c. per decisione basata su prove non prodotte; violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere della prova sulla presentazione della dichiarazione; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per uso di una presunzione ritenuta priva di gravità; nullità per motivazione apparente sulla mancata dichiarazione; nullità per motivazione apparente sulla mancata comunicazione di irregolarità; nullità per omessa pronuncia sull'appello incidentale condizionato. L'agente della riscossione ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal controricorrente, ha respinto il quarto e il quinto motivo ritenendoli infondati, ma ha accolto il terzo motivo di ricorso. Ha ritenuto fondato il rilievo relativo alla prova presuntiva, osservando che la CTR aveva desunto la presentazione della dichiarazione da un fatto noto non adeguatamente provato e, soprattutto, da una presunzione non grave, poiché basata su una comunicazione richiamata nella cartella e non su elementi idonei a dimostrare, con elevato grado di probabilità, la presentazione della dichiarazione stessa. La Corte ha quindi affermato che, in una controversia del genere, grava sull'amministrazione finanziaria dimostrare la presentazione della dichiarazione fiscale, quale presupposto dell'accertamento automatizzato contestato, anche in ragione del principio di vicinanza della prova, e non può pretendersi che il contribuente provi un fatto negativo. Per effetto dell'accoglimento del terzo motivo sono risultati assorbiti i primi due e il sesto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni; il presupposto applicativo contestato nel caso era la presentazione della dichiarazione fiscale.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale base del controllo automatizzato in materia IVA, in combinazione con il procedimento di iscrizione a ruolo.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    Non impone il contraddittorio preventivo in ogni caso, ma solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; se la cartella deriva dal mero mancato pagamento di quanto dichiarato, l'avviso bonario non è dovuto.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 462/1997

    La sua applicazione sulla riduzione o non debenza di sanzioni e interessi è esclusa quando manca la comunicazione di irregolarità nei casi in cui essa non sia dovuta.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta infondata perché la sentenza d'appello non ha deciso sulla base di prove inesistenti, ma con un percorso motivazionale comunque percepibile.

  • art. 2697 c.c.

    In materia di presupposti dell'accertamento automatizzato, l'onere di provare la presentazione della dichiarazione grava sull'amministrazione che fa valere il credito.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La presunzione utilizzata dalla CTR è stata ritenuta inidonea perché fondata su un fatto noto non adeguatamente provato e priva del requisito di gravità.

  • art. 39 d.lgs. n. 112/1999

    «Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite»

    Il concessionario risponde dell'esito della lite se non chiama in causa l'ente creditore; ciò conferma che la controversia può investire anche il merito della pretesa tributaria e non solo la regolarità formale della cartella.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato il parametro dei motivi che denunciavano nullità per motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro corretto per dedurre la violazione delle norme sulla prova presuntiva e sulla ripartizione dell'onere probatorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, se è contestata la stessa presentazione della dichiarazione fiscale, l'amministrazione finanziaria deve provare tale presupposto dell'accertamento, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
  • Il contribuente non può essere gravato dell'onere di provare un fatto negativo, come l'omessa presentazione della dichiarazione quando la pretesa tributaria assume invece che la dichiarazione sia stata presentata.
  • L'obbligo di previo avviso bonario ex art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 sussiste solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; se la pretesa deriva dal mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, la comunicazione di irregolarità non è dovuta.
  • Una presunzione è inutilizzabile se il fatto noto posto a base dell'inferenza non è adeguatamente provato o se l'inferenza non presenta il requisito della gravità richiesto dagli artt. 2727 e 2729 c.c.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non basta invece che il ragionamento sia eventualmente erroneo, se è comunque intellegibile.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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