Cassazione Civile, Ordinanza n. 33952/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per infedele dichiarazione dei redditi 2008, recuperando a tassazione redditi per euro 108.648,00 a seguito del disconoscimento della deducibilità di costi pari a euro 93.401,00. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto il ricorso. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo l'illegittima esclusione dell'utilizzabilità dei documenti depositati e lamentando che la CTR non avesse valorizzato le ragioni del mancato tempestivo invio, dovuto al fatto di trovarsi all'estero; 2) violazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992, contestando che i documenti prodotti in giudizio fossero stati ritenuti comunque inidonei a sostituire le scritture contabili; 3) violazione dell'art. 52 d.P.R. n. 633/1972, limitatamente alla ripresa IVA, per non avere la CTR considerato l'assenza di dolo nell'inottemperanza all'invito dell'ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva fondato la decisione sull'assenza di giustificazioni circa lo smarrimento dei documenti e sul mancato chiarimento delle circostanze del successivo reperimento, valorizzando inoltre il principio per cui il mancato invio della documentazione richiesta equivale a rifiuto, salvo prova di causa non imputabile a carico del contribuente. Ha dichiarato il secondo motivo infondato e, ancor prima, inammissibile perché volto a sollecitare una rivisitazione del giudizio di fatto compiuto dalla CTR sulla inidoneità probatoria dei documenti prodotti e perché difettoso di specificità rispetto alla motivazione impugnata. Il terzo motivo è stato assorbito dal rigetto del secondo, poiché la CTR aveva comunque posto a base della decisione anche l'inidoneità dei documenti e la tardività della produzione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
mancato invio nei termini concessi della documentazione equivale a rifiuto
La mancata esibizione della documentazione richiesta dall'ufficio nei termini assegnati produce l'effetto del rifiuto e comporta l'inutilizzabilità dei documenti in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente provi che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
La deducibilità o idoneità dei documenti prodotti in appello è oggetto di valutazione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire tale apprezzamento con una diversa lettura delle prove.
La censura relativa alla mancanza di dolo nell'omessa ottemperanza all'invito resta assorbita quando la decisione di merito si fonda anche, autonomamente, sulla tardività e sull'inidoneità della documentazione prodotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la documentazione richiesta dall'amministrazione e non prodotta nei termini è inutilizzabile, salvo prova rigorosa della causa non imputabile del ritardo o dell'omissione, di cui è onerato il contribuente.
- In cassazione non è consentito censurare la valutazione di merito sull'idoneità probatoria dei documenti prodotti, quando il motivo miri in sostanza a una rivalutazione del fatto già compiuta dal giudice di appello.
- Se la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso deve colpirle tutte; la censura che investe solo una delle basi logiche della decisione è inammissibile o comunque inidonea a determinare la cassazione.
- La mancanza di dolo nell'inottemperanza a un invito istruttorio non incide quando la decisione di merito si fonda anche sulla tardività e sull'inidoneità oggettiva della documentazione successivamente prodotta.
Come è indicizzato
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