Cassazione Penale, Ordinanza n. 08733/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la mancanza di valida sottoscrizione da parte di un difensore abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo non ravvisabili elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 12 gennaio 2023, che lo aveva condannato per una pluralità di reati urbanistico-edilizi, paesaggistici e inerenti al demanio/codice della navigazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile non per ragioni attinenti al merito delle censure, ma perché l'atto e i motivi risultavano sottoscritti dal difensore di fiducia che, da consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti, non risultava abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, in violazione dei requisiti formali di cui all'art. 613 c.p.p. La Corte ha rilevato che non vi erano elementi per escludere la colpa della parte nella causa di inammissibilità, con conseguente applicazione dell'art. 616 c.p.p. quanto alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito indicato nell'ordinanza.
La sottoscrizione dei motivi di ricorso da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza n. 186 del 2000 Corte costituzionale
Richiamata per il principio per cui la condanna alla sanzione pecuniaria presuppone che la parte non abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
artt. 44 lett. c), 83 e 95 D.P.R. 380/2001
Norme incriminatrici richiamate nella sentenza di merito, indicate come oggetto della condanna impugnata.
Norme incriminatrici richiamate nella sentenza di merito, indicate come oggetto della condanna impugnata.
Norme incriminatrici richiamate nella sentenza di merito, indicate come oggetto della condanna impugnata.
Norma incriminatrice paesaggistica richiamata nella sentenza di merito, indicata come oggetto della condanna impugnata.
Norme richiamate nella sentenza di merito, indicate come oggetto della condanna impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano sottoscritti da un difensore privo dell'abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, poiché il requisito formale della valida sottoscrizione è inderogabile.
- La carenza di abilitazione del difensore non può essere sanata dal fatto che l'atto derivi dalla conversione di un appello erroneamente proposto in ricorso per cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue automaticamente, salvo che risulti l'assenza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Per escludere l'onere della somma alla Cassa delle ammende non basta la mera allegazione dell'errore: occorre che emergano elementi concreti idonei a dimostrare che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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