Cassazione Civile, Ordinanza n. 21667/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario fondo dominante)
La controversia
La lite nasce da una servitù di passaggio pedonale e carrabile costituita per atto negoziale a favore di un fondo dominante. La società proprietaria del fondo servente ha agito per ottenere lo spostamento del varco di esercizio della servitù da un accesso originario su via San Marco a un nuovo accesso realizzato su via Napoli/Variante San Marco, sostenendo che la nuova collocazione fosse più comoda e meno gravosa. In primo grado la domanda è stata accolta sulla base dell'art. 1068, comma 4, c.c. I soccombenti hanno proposto appello e poi ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché sarebbe stata proposta e decisa una domanda di trasferimento della servitù ex art. 1068, comma 2, c.c. mentre la Corte avrebbe applicato il comma 4; 2) violazione dell'art. 1068 c.c. per avere ritenuto ammissibile lo spostamento nonostante la pretesa illegittimità urbanistica del nuovo varco e il supposto divieto di utilizzo per violazione del codice della strada; 3) violazione degli artt. 2043 e 1063 e segg. c.c. per il diniego del risarcimento dei danni da spoglio e dall'occupazione dell'area gravata da servitù, che i ricorrenti assumevano provati o comunque desumibili; 4) violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. per l'interpretazione restrittiva del titolo costitutivo della servitù, che la Corte territoriale aveva limitato al passaggio di autoarticolati per carico e scarico merci, senza sosta, escludendo un uso più ampio per pedoni e altri veicoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non vi è stata ultrapetizione: il petitum sostanziale era lo spostamento del punto di esercizio della servitù all'interno del medesimo fondo servente, per renderlo meno gravoso, e la discussione sul comma 4 dell'art. 1068 c.c. non era pertinente. Ha respinto il secondo motivo osservando che la censura sulla illegittimità urbanistica e sulla violazione del codice della strada era priva di specificità e autosufficienza, oltre che smentita dagli accertamenti di merito e dalla CTU circa la praticabilità del nuovo accesso. Ha respinto il terzo motivo perché la Corte di merito aveva accertato in fatto che il nuovo varco non aveva arrecato pregiudizio, ma anzi maggiore comodità al fondo dominante; la censura mirava in realtà a rivalutare il merito, inammissibile in cassazione. Ha respinto anche il quarto motivo ritenendo corretta l'interpretazione del titolo costitutivo: la servitù era stata pattuita solo per consentire l'accesso e la manovra di autoarticolati per il carico e scarico delle merci, senza sosta sul piazzale, e l'estensione pretesa dai ricorrenti contrastava con la lettera e la funzione del titolo. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non risulta violato quando il giudice decide sulla reale utilità perseguita dalle parti e la domanda, letta nel suo petitum sostanziale, coincide con la decisione adottata.
Lo spostamento del luogo di esercizio della servitù va letto in coerenza con la funzione di minore gravosità per il fondo servente e di uguale comodità per il fondo dominante; la distinzione tra trasferimento all'interno del medesimo fondo e spostamento su altro fondo esclude la configurabilità dell'ultrapetizione nel caso deciso.
Il risarcimento richiede un effettivo pregiudizio causalmente collegato al fatto allegato; se il giudice di merito accerta l'assenza di danno, la censura non può tradursi in una rivalutazione del fatto.
La valutazione dei danni e dell'uso della servitù deve confrontarsi con il titolo e con l'effettiva incidenza dello spoglio o dell'aggravamento sul diritto reale.
Il titolo costitutivo va interpretato anzitutto secondo il senso letterale e la comune intenzione delle parti.
In caso di dubbio interpretativo, il significato della clausola va preferito nel senso meno gravoso per chi è obbligato.
La censura sulla violazione del codice della strada non può essere accolta se non è specificamente allegato e dimostrato il concreto contrasto del nuovo accesso con la norma richiamata.
La violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta; la doglianza che attacca la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove non è scrutinabile come violazione di legge e, nei limiti propri del motivo ex n. 5, non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La soccombenza nel ricorso per cassazione comporta l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, ove applicabile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste se la decisione ha accolto la medesima utilità sostanziale dedotta in giudizio, anche quando il giudice abbia ricondotto la domanda a una diversa norma rispetto a quella evocata dalla parte.
- La disciplina dello spostamento della servitù di passaggio va interpretata in modo sistematico, tenendo conto della minore gravosità per il fondo servente e dell'eguale comodità per il fondo dominante; il giudice deve verificare il concreto assetto dei luoghi e la funzione della servitù.
- In cassazione non è censurabile sotto forma di violazione di legge una doglianza che miri in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, inclusa la valutazione delle prove e della consulenza tecnica.
- Il risarcimento del danno presuppone l'allegazione e la prova di un effettivo pregiudizio; se il giudice di merito accerta che la modifica del luogo di esercizio della servitù ha reso l'uso più agevole, manca il presupposto del danno risarcibile.
- L'interpretazione del titolo costitutivo della servitù deve partire dal dato letterale e dalla funzione economico-sociale dell'accordo, privilegiando, in caso di dubbio, il significato meno gravoso per il fondo servente.
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