Cassazione Civile, Ordinanza n. 23262/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso IRPEF proposta dall'erede di un soggetto deceduto, in relazione alle somme percepite a seguito della liquidazione di una posizione presso un fondo di previdenza integrativa aziendale (PIA/Fondenel). La contribuente sosteneva che una parte delle somme percepite costituisse "rendimento" tassabile con aliquota più favorevole del 12,50% ai sensi della normativa richiamata, chiedendo la restituzione dell'imposta asseritamente trattenuta in eccedenza dal sostituto d'imposta. L'Ufficio non rispondeva, formando silenzio-rifiuto. Dopo alterne vicende processuali e precedenti cassazioni con rinvio, la CTR aveva nuovamente accolto la domanda di rimborso ritenendo che il rendimento fosse individuabile nella differenza tra capitale liquidato e contributi versati, maggiorati della dotazione iniziale del fondo, e valorizzando la documentazione e la perizia prodotte dalla contribuente. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., per mancato rispetto del principio di diritto enunciato nei precedenti giudizi di legittimità; 2) violazione delle norme fiscali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR abbia erroneamente identificato il rendimento come mera differenza aritmetica tra capitale e versamenti, anziché come rendimento netto derivante da effettivi investimenti sul mercato, e che la contribuente non abbia assolto l'onere di provare tale componente; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la CTR attribuito alla perizia di parte valore probatorio idoneo a soddisfare l'onere della prova, senza adeguate contestazioni dell'Ufficio. La contribuente resiste con controricorso e chiede anche la rimessione alle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate limitatamente ai primi due motivi, ritenendoli fondati e assorbendo il terzo. Ribadisce che, per la disciplina applicabile ai fondi PIA/Fondenel, la tassazione agevolata del 12,50% si applica solo alle somme effettivamente derivanti dall'investimento sul mercato del capitale accantonato, non alle mere risultanze attuariali o alla differenza tra capitale liquidato e contributi versati. Inoltre, conferma che grava sul contribuente l'onere di provare, con elementi specifici e idonei, la quota di somme imputabile a effettivi rendimenti di mercato; né la certificazione del fondo né una perizia di parte generica sono sufficienti. Poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando l'originario ricorso per rimborso della contribuente. Le spese dei gradi di merito e dei precedenti giudizi di legittimità sono compensate; le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza della contribuente.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
è la base normativa dell'istanza di rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta.
art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482
la ritenuta del 12,50% si applica solo alle somme qualificabili come rendimento netto da effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.
art. 13 d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
richiamato per la disciplina dei fondi pensione/previdenza integrativa nel ragionamento sulla tassazione delle somme percepite.
art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
richiamato insieme alle altre norme di settore per delimitare il regime fiscale delle prestazioni.
artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (vecchia numerazione)
richiamati come norme fiscali applicabili alla tassazione delle prestazioni in questione.
art. 42 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (vecchia numerazione)
richiamato quale disposizione rilevante per la qualificazione reddituale delle somme.
l'onere di provare la quota di somme avente natura di rendimento di mercato grava sul contribuente che chiede il rimborso.
non è consentito attribuire valore probatorio decisivo a documentazione/perizia di parte senza effettivo riscontro dei criteri di quantificazione del rendimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale di riferimento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
richiamato per le censure di violazione/falsa applicazione di legge.
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; in caso contrario la sentenza è censurabile.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla tassazione delle prestazioni di fondi di previdenza integrativa aziendale, il trattamento fiscale agevolato riservato al "rendimento" riguarda soltanto la parte delle somme che sia effettivamente imputabile a investimenti sul mercato del capitale accantonato, e non la mera differenza tra quanto versato e quanto liquidato.
- La nozione di rendimento non può essere ricostruita in via meramente aritmetica o attuariale: occorre dimostrare che l'incremento della posizione individuale derivi da effettiva gestione finanziaria sul mercato.
- Chi chiede il rimborso dell'imposta deve provare specificamente la quota di prestazione assoggettabile al regime più favorevole; certificazioni generiche del fondo e consulenze/perizie di parte prive di criteri analitici non assolvono l'onere probatorio.
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto già enunciato dalla Corte di cassazione e non può discostarsene senza incorrere in violazione dell'art. 384 c.p.c.
- Quando la causa è decisa nel merito dalla Corte di cassazione, ciò è possibile solo se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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