Cassazione Civile, Ordinanza n. 33292/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per dare esecuzione a una precedente sentenza passata in giudicato che gli aveva riconosciuto il rimborso del 90% dell'IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale, in sede di ottemperanza, aveva accolto il ricorso e nominato un commissario ad acta. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, come modificato, del provvedimento direttoriale 26 settembre 2017 e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il giudice dell'ottemperanza non aveva considerato i limiti quantitativi al rimborso imposti dalla normativa sopravvenuta. Il contribuente, con memoria, ha però documentato che l'Amministrazione aveva già eseguito integralmente la sentenza, corrispondendo l'intero importo dovuto, e ha chiesto il rigetto del ricorso con eventuale correzione della motivazione ex art. 384, comma 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il pagamento integrale eseguito dall'Amministrazione in pendenza del giudizio non comportasse acquiescenza tacita preclusiva dell'impugnazione, ma ha affermato che tale adempimento rendeva inutile cassare con rinvio la sentenza di ottemperanza, poiché l'Ufficio aveva già provveduto all'esecuzione. Ha quindi rigettato il ricorso, correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
viene evocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza impugnata.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
è richiamato dall'Agenzia per sostenere l'esistenza di limiti quantitativi al rimborso, rilevanti anche in sede di ottemperanza.
art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. dalla L. n. 123 del 2017
norma sopravvenuta richiamata insieme alle altre disposizioni che avrebbero introdotto limiti o modalità di pagamento del rimborso.
art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, conv. dalla L. n. 8 del 2020
richiamato quale ulteriore intervento normativo sulla disciplina dei rimborsi in questione.
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2017
atto amministrativo richiamato per la gestione e i limiti operativi dei rimborsi.
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della censura contro la decisione di ottemperanza.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
la Corte lo applica per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla con rinvio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
si afferma che non trova applicazione nei confronti dell'Amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002
costituisce il titolo sostanziale del diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata negli anni indicati.
Massime di principio
- Il pagamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria in esecuzione di un ordine del giudice tributario non integra acquiescenza tacita alla sentenza, perché può essere un adempimento non spontaneo e finalizzato anche a evitare ulteriori spese o l'esecuzione forzata.
- Se, nel corso del giudizio di legittimità avverso la decisione di ottemperanza, risulta che l'Amministrazione ha già eseguito integralmente il comando giudiziale, non occorre cassare con rinvio la sentenza per dettare le modalità di attuazione, essendo sufficiente correggerne la motivazione.
- In sede di ottemperanza, la questione dei limiti normativi al rimborso va valutata nel merito della controversia, ma l'avvenuto pagamento integrale può rendere superflua una pronuncia demolitoria con rinvio.
- Quando la parte soccombente è un'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica il raddoppio del contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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