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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33292/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da un contribuente per dare esecuzione a una precedente sentenza passata in giudicato che gli aveva riconosciuto il rimborso del 90% dell'IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale, in sede di ottemperanza, aveva accolto il ricorso e nominato un commissario ad acta. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014, come modificato, del provvedimento direttoriale 26 settembre 2017 e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il giudice dell'ottemperanza non aveva considerato i limiti quantitativi al rimborso imposti dalla normativa sopravvenuta. Il contribuente, con memoria, ha però documentato che l'Amministrazione aveva già eseguito integralmente la sentenza, corrispondendo l'intero importo dovuto, e ha chiesto il rigetto del ricorso con eventuale correzione della motivazione ex art. 384, comma 4, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il pagamento integrale eseguito dall'Amministrazione in pendenza del giudizio non comportasse acquiescenza tacita preclusiva dell'impugnazione, ma ha affermato che tale adempimento rendeva inutile cassare con rinvio la sentenza di ottemperanza, poiché l'Ufficio aveva già provveduto all'esecuzione. Ha quindi rigettato il ricorso, correggendo la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il pagamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria in esecuzione di un ordine del giudice tributario non integra acquiescenza tacita alla sentenza, perché può essere un adempimento non spontaneo e finalizzato anche a evitare ulteriori spese o l'esecuzione forzata.
  • Se, nel corso del giudizio di legittimità avverso la decisione di ottemperanza, risulta che l'Amministrazione ha già eseguito integralmente il comando giudiziale, non occorre cassare con rinvio la sentenza per dettare le modalità di attuazione, essendo sufficiente correggerne la motivazione.
  • In sede di ottemperanza, la questione dei limiti normativi al rimborso va valutata nel merito della controversia, ma l'avvenuto pagamento integrale può rendere superflua una pronuncia demolitoria con rinvio.
  • Quando la parte soccombente è un'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica il raddoppio del contributo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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