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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09649/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2000, con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato sinteticamente il reddito della contribuente ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, valorizzando indici di capacità contributiva ritenuti incoerenti con i redditi dichiarati, in particolare l'acquisto di un terreno agricolo con annesso complesso immobiliare per € 800.000 e la disponibilità di ulteriori immobili. La contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo che le somme impiegate per l'acquisto provenivano da liberalità del coniuge, titolare di impresa da molti anni, e che tali disponibilità avrebbero dovuto essere valutate in funzione della complessiva capacità di risparmio del marito e della vita lavorativa dello stesso. Nei motivi di ricorso per cassazione ha dedotto: violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 53 Cost. per avere la CTR negato efficacia alla liberalità coniugale e, di fatto, fondato la pretesa su redditi riferibili ad altro soggetto; violazione degli stessi parametri per non avere riconosciuto almeno parzialmente la prova contraria pur a fronte di redditi del coniuge; violazione dell'art. 37, comma 3, e dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per avere preteso anche la prova della tassazione delle somme del coniuge; omesso esame del fatto decisivo costituito dalla pluridecennale attività imprenditoriale del coniuge; omessa pronuncia e motivazione apparente sulle sanzioni irrogate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il quarto motivo, assorbiti gli altri. Ha affermato che, nel redditometro, il contribuente che invochi risorse del nucleo familiare o liberalità del coniuge per giustificare spese e incrementi patrimoniali deve provare elementi sintomatici della disponibilità, entità e durata di tali risorse, ma la CTR aveva malgovernato tali principi perché non aveva esaminato compiutamente la documentazione sulla donazione indiretta e sulla provenienza delle somme da conti del marito, né aveva valorizzato la lunga attività imprenditoriale del coniuge ai fini della capacità di risparmio complessiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel reddito sintetico il contribuente può superare la presunzione di maggiore capacità contributiva anche deducendo risorse provenienti dal coniuge o dal nucleo familiare, ma deve fornire prova documentale e elementi sintomatici della concreta disponibilità, dell'entità e della durata di tali risorse.
  • La mera allegazione del rapporto di coniugio o della generica capacità economica del coniuge non è sufficiente a vincere l'accertamento sintetico; occorre dimostrare che, in concreto, le somme siano state effettivamente disponibili o ragionevolmente utilizzabili per sostenere le spese contestate.
  • Nella valutazione della prova contraria il giudice tributario deve esaminare compiutamente la documentazione prodotta, compresa quella relativa a liberalità indirette e ai prelievi da conti del coniuge, non potendo arrestarsi a un giudizio astratto o meramente aritmetico sulla capacità di spesa.
  • Se il contribuente allega che l'incremento patrimoniale deriva da risparmio del coniuge, la capacità di accumulo va apprezzata in relazione alla complessiva attività lavorativa e non solo a un arco temporale ristretto, quando dagli atti emerga una lunga storia imprenditoriale potenzialmente redditizia.
  • L'eventuale riforma dell'accertamento per difetto di prova sulla maggiore capacità contributiva impone al giudice del rinvio un nuovo esame motivato di tutti gli elementi di fatto rilevanti e delle ricadute anche sulle sanzioni eventualmente irrogate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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