Cassazione Civile, Ordinanza n. 14141/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente addetto alla conduzione di un autobus impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società di trasporto, fondato sull'addebito di essersi appropriato di titoli di viaggio di passeggeri saliti a bordo e di averli trattenuti senza obliterarli e restituirli. La Corte d'appello aveva confermato la legittimità del recesso, ritenendo provato il fatto, proporzionata la sanzione e inutilizzabile o irrilevante parte delle difese del lavoratore. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, tra l'altro, la violazione della disciplina speciale del rapporto autoferrotranviario (R.D. n. 148 del 1931) per omesso opinamento e per difetto di potere del direttore regionale che aveva intimato il licenziamento; contestava inoltre la legittimità dell'utilizzo di videoriprese a fini disciplinari, la mancata affissione del codice disciplinare, la carenza di specificità della contestazione, l'asserita mutatio/immutabilità della contestazione, l'erronea qualificazione della condotta come giusta causa e la mancata ammissione di ulteriori prove. La società resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando che la Corte d'appello non si fosse pronunciata su un'eccezione relativa alla mancata impugnazione di un secondo licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondati i primi due motivi sulla procedura disciplinare speciale degli autoferrotranvieri, chiarendo che la fase dell'intervento del Consiglio di disciplina è eventuale e che, nel caso concreto, il lavoratore non aveva presentato ulteriori giustificazioni dopo l'opinamento del direttore regionale, sicché il provvedimento era divenuto definitivo. Ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi, ritenendo che la Corte territoriale avesse comunque esaminato il fatto storico relativo alla telecamera, che la motivazione non fosse apparente, che la videosorveglianza fosse stata utilizzata come controllo difensivo su beni aziendali e comportamenti illeciti non inerenti alla prestazione, e che le doglianze su codice disciplinare, specificità della contestazione, immutabilità dell'addebito, proporzionalità della sanzione e valutazione delle prove mirassero in realtà a una nuova lettura del merito. Il ricorso incidentale è rimasto assorbito. Il lavoratore è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
R.D. n. 148 del 1931, All. A, artt. 53 e ss.
La disciplina speciale del personale autoferrotranviario non è stata abrogata implicitamente e prevede un procedimento disciplinare articolato in fasi; l'omissione di una fase necessaria comporta nullità della sanzione, ma la richiesta di intervento del Consiglio di disciplina è fase eventuale, rimessa all'incolpato dopo l'opinamento.
R.D. n. 148 del 1931, All. A, artt. 53 e 54
Il direttore, o il soggetto da lui delegato, può esprimere l'opinamento; il Consiglio di disciplina subentra solo se l'incolpato lo richiede nei termini dopo il diniego di ulteriori giustificazioni.
Nel regime ratione temporis applicabile, i controlli tramite impianti audiovisivi sono vietati se finalizzati esclusivamente al controllo dei lavoratori, ma possono essere ammessi per esigenze organizzative, produttive o di tutela del patrimonio aziendale, nei limiti dei controlli difensivi non diretti sulla prestazione lavorativa.
La contestazione disciplinare deve essere specifica; la mancata affissione del codice disciplinare non incide quando il fatto è di tale gravità da rendere superflua una previsione tipizzata nel codice e quando la condotta sia comunque chiaramente contestata.
Le informazioni acquisite tramite videosorveglianza devono rispettare la disciplina sulla protezione dei dati personali, ma nel caso concreto la Corte ha ritenuto utilizzabili le riprese nell'ambito di controlli difensivi.
art. 111 Cost.
È stato richiamato per censurare la motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la motivazione della sentenza impugnata rendeva percepibile il percorso logico-giuridico seguito.
La motivazione è solo apparente se non consente di comprendere il fondamento della decisione; nel caso di specie la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque esaminato.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per nullità della sentenza e motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio nelle doglianze formulate.
Richiamato ai fini della legittimità del recesso e dei poteri del soggetto che lo ha intimato.
La gravità della condotta, accertata nella sua materialità e intenzionalità, è stata ritenuta idonea a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario e a giustificare il licenziamento.
Richiamati in relazione alla disciplina del licenziamento, ma ritenuti non violati alla luce dell'accertata gravità del fatto.
La sanzione disciplinare è stata ritenuta proporzionata alla condotta accertata.
La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione, ritenendo che il giudice di merito avesse deciso nei limiti dei fatti contestati.
Le censure sulla valutazione delle prove sono state giudicate inammissibili perché dirette a ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
Il controllo di legittimità sulla valutazione delle prove non consente una nuova ponderazione del merito se la motivazione del giudice di merito è ragionevole.
Il ricorrente contestava l'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto che il fatto addebitato fosse stato accertato e che le ulteriori deduzioni mirassero solo a rivalutare il merito.
Richiamato nel motivo sulla prova e sull'onere probatorio, ma non decisivo ai fini dell'esito.
Invocato dal ricorrente per la reintegrazione o tutela indennitaria; la Corte non vi ha dato ingresso perché ha confermato la legittimità del licenziamento.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, la disciplina speciale del R.D. n. 148 del 1931 continua a operare nei limiti della sua compatibilità con l'ordinamento generale e prevede una sequenza di fasi garantistiche; tuttavia l'intervento del Consiglio di disciplina non è automatico, ma richiede l'attivazione dell'incolpato dopo l'opinamento e il diniego delle ulteriori giustificazioni.
- L'omesso esame censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto sia comunque stato valutato dal giudice di merito.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non è sufficiente, per denunciare il vizio, opporre una diversa lettura delle prove o dei fatti.
- Le videoriprese possono essere utilizzate a fini disciplinari quando la loro funzione è di controllo difensivo, volto alla tutela di beni aziendali o all'accertamento di illeciti non inerenti alla prestazione lavorativa, e non a un controllo diretto e continuativo dell'attività del lavoratore.
- La mancata affissione del codice disciplinare non impedisce la sanzione quando la condotta sia talmente grave e immediatamente percepibile come illecita da non richiedere una tipizzazione preventiva nel codice.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in tema di specificità della contestazione, proporzionalità della sanzione e valutazione delle prove, salvo vizi logici o giuridici effettivi.
- Una condotta appropriativa o comunque intenzionale, idonea a ledere il vincolo fiduciario, può integrare giusta causa di licenziamento anche se il lavoratore contesti di aver agito per profitto personale, quando il giudice di merito abbia accertato la materialità del fatto e la sua gravità.
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