Cassazione Civile, Ordinanza n. 10546/2025 del 22/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (risparmiatore)
La controversia
La controversia nasce da due vicende sostanzialmente connesse. Un soggetto aveva consegnato a un altro somme e assegni, lamentando che questi dovesse investirli e poi restituirne il controvalore; chiedeva inoltre la restituzione di ulteriori somme a un terzo soggetto e, nei confronti di entrambi i coniugi, la declaratoria di inefficacia di un fondo patrimoniale costituito in epoca anteriore. Un secondo soggetto, intervenuto, deduceva una vicenda analoga e chiedeva anch'egli l'inefficacia del fondo patrimoniale. Il Tribunale condannava il convenuto principale alla restituzione di una somma, rigettava la domanda verso la moglie e rigettava le domande revocatorie; la Corte d'appello, invece, confermava la condanna restitutoria, ma accoglieva le domande di inefficacia del fondo patrimoniale, respingendo però la domanda nei confronti della moglie per il restante profilo. In cassazione il soccombente principale deduceva, in sostanza: (1) violazione della disciplina sui servizi di investimento e della normativa Consob, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato il rapporto come contratto di investimento o avesse comunque trascurato la nullità della scrittura privata, che secondo lui sarebbe stata una mera ricognizione di debito priva di valido rapporto sottostante; (2) violazione degli artt. 167, 170 e 2901 c.c., contestando l'accoglimento dell'azione revocatoria/inefficacia del fondo patrimoniale, perché il fondo sarebbe stato costituito prima del sorgere del credito e mancherebbe la prova della dolosa preordinazione o dell'anteriorità del credito; (3) ancora violazione degli artt. 167 e 170 c.c., ribadendo che i beni del fondo sarebbero destinati ai bisogni della famiglia e dunque non aggredibili per obbligazioni estranee a tali bisogni. Il ricorso incidentale del soggetto intervenuto lamentava, invece, violazione dell'onere della prova e della disciplina degli assegni, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la responsabilità della moglie nella vicenda fraudolenta e avesse ignorato plurimi elementi fattuali e una sentenza penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto che i motivi principali sollecitassero in realtà una rivalutazione del merito e dell'accertamento fattuale compiuti dal giudice d'appello, non consentita in sede di legittimità; in particolare, ha considerato inammissibili le censure sulla qualificazione del rapporto negoziale e sulla prova della vicenda relativa al fondo patrimoniale. Quanto al fondo patrimoniale, la Corte ha ricordato che l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. può colpire anche atti anteriori al sorgere del credito, se ne ricorrono i presupposti di legge. Il ricorso incidentale è stato ritenuto parimenti inammissibile perché costruito su argomentazioni fattuali e richieste di nuova valutazione del materiale probatorio. Le spese sono state compensate tra ricorrenti e con il controricorrente Vento, mentre il ricorrente incidentale è stato condannato alle spese in favore della Morosetti.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del rapporto di investimento; la Corte non accoglie la censura perché la questione è stata trattata come accertamento di merito non sindacabile nei termini prospettati.
art. 30 delibera Consob 1 luglio 1998
invocato per dedurre l'assenza dei requisiti del contratto quadro di investimento; la Corte reputa la doglianza inammissibile in quanto diretta a sovvertire l'accertamento di fatto e la qualificazione del rapporto.
richiamato nel secondo submotivo del ricorso principale, ma senza che la Corte ravvisi un errore di diritto autonomamente decisivo.
richiamato per la disciplina del fondo patrimoniale e della destinazione dei beni ai bisogni della famiglia; la Corte non accoglie la tesi difensiva perché la questione è affrontata sul diverso piano dell'azione revocatoria e dell'inammissibilità delle censure di merito.
richiamato per i limiti di aggredibilità dei beni del fondo; la Corte osserva che la revocatoria ex art. 2901 c.c. può colpire anche atti anteriori al credito, se sussistono i presupposti di legge.
richiamato per la dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale; la Corte ribadisce che l'azione revocatoria può riguardare anche atti anteriori al sorgere del credito, ove ne ricorrano i requisiti.
invocato nel ricorso incidentale sull'onere probatorio; la Corte dichiara inammissibile la censura perché volta a rivalutare i fatti e le prove.
artt. 75 ss. r.d. 1736/1933
richiamati dal ricorrente incidentale in tema di assegni; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile per la sua impostazione fattuale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro di legittimità, ma i motivi sono giudicati in realtà diretti a contestare accertamenti di fatto e qualificazioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per vizi motivazionali e omesso esame; la Corte rileva l'inammissibilità delle censure, anche per il limite del giudizio di legittimità e, per il vizio motivazionale, per il filtro dell'art. 348-ter c.p.c. ratione temporis applicabile.
richiamato quale ulteriore causa di inammissibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme, ratione temporis applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato, secondo la formula di rito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: sono inammissibili i motivi che mirano a una nuova valutazione dei fatti, delle prove o della qualificazione concreta del rapporto compiuta dal giudice di merito.
- La nullità di protezione invocata in relazione ai servizi di investimento non può essere utilizzata, nel modo prospettato, per sovvertire un accertamento di fatto sulla natura del rapporto; la censura deve confrontarsi con la ratio della decisione e non con una diversa lettura del materiale probatorio.
- L'azione revocatoria ordinaria può colpire anche un atto anteriore al sorgere del credito, se ne ricorrono i presupposti di legge; l'anteriorità dell'atto rispetto al credito non esclude di per sé la tutela del creditore.
- Le doglianze che presuppongono un diverso apprezzamento della prova dell'anteriorità del credito, della partecipazione di terzi alla frode o della natura dei rapporti sottostanti sono inammissibili quando richiedono un riesame del merito.
- La deduzione di violazioni dell'onere della prova o di norme sostanziali non supera il vaglio di ammissibilità se, in concreto, sollecita solo una diversa lettura dei fatti accertati dai giudici di merito.
- Il filtro di ammissibilità del vizio motivazionale opera con particolare rigore quando il motivo si risolve nella contestazione della ricostruzione fattuale compiuta in appello, specie nei casi di doppia conforme.
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