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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10387/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la responsabilità penale di Marco Morellato per il duplice omicidio stradale di Ezio Bona e Raffaella Peluso e per lesioni personali stradali gravi in favore di Laura Resta. L'accusa di merito ricostruì che una pressa metallica da 6.500 kg trasportata sul cassone dell'autocarro guidato dal ricorrente, non adeguatamente sistemata, aveva rotto le cinghie di fissaggio all'uscita da una curva e si era abbattuta sulla fiancata di un autobus proveniente in senso inverso causando i decessi e le lesioni. Il ricorrente ha dedotto in cassazione: nullità per mancata correlazione fra motivi e imputazione (art. 164 cod. strada), travisamento delle prove e motivazione illogica (in particolare riguardo all'idoneità delle cinghie e al ruolo dell'avvallamento/banchina come causa assorbente), vizio nella commisurazione della pena e della sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente per quattro anni invece della revoca), nonché motivi nuovi invocando la sopravvenuta procedibilità a querela per le lesioni personali di Laura Resta in seguito alla riforma (d.lgs. n.150/2022).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i motivi di ricorso inammissibili. Ha ritenuto che il ricorrente non si sia confrontato in modo specifico e dialogico con la ratio decidendi della sentenza di appello, violando i requisiti di specificità delle censure previsti dagli artt. 581 e 591 c.p.p. La Suprema Corte ha inoltre affrontato la questione della sopravvenuta procedibilità a querela (d.lgs. n.150/2022 e art. 85 transitorio), affermando che la riforma non altera il principio per cui un ricorso manifestamente inammissibile non può essere salvato dalla possibilità di futura querela da parte della persona offesa. Quanto al merito fattuale (idoneità delle cinghie, posizionamento del carico, avvallamento), la Corte ha richiamato la motivazione dei giudici di merito che hanno escluso che l'avvallamento interrompa il nesso causale, avendo accertato concorso di cause non eccentriche e responsabilità del conducente per errata sistemazione del carico. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 164 cod. strada

    Norma richiamata come parametro di corretto caricamento e fissaggio dei mezzi: la Corte territoriale l'ha ritenuta violata dal comportamento del conducente per l'errata sistemazione della pressa sul cassone, fattore causale primario dell'evento.

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (modifica art. 624 c.p.)

    Riforma che ha reso procedibile a querela la fattispecie citata; la Corte ha ritenuto però che la sopravvenuta procedibilità a querela non incida sull'inammissibilità di un ricorso che non abbia formato un valido rapporto di impugnazione.

  • art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 (disposizioni transitorie)

    «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato»

    La disposizione transitoria estende il termine per proporre querela ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma; la Corte ha precisato che tale disciplina non impedisce di dichiarare inammissibile un ricorso già carente per vizi formali e sostanziali.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio per cui l'articolo enuncia una regola di condotta del giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione ma non può creare un autonomo potere decisorio che sopprima le regole di inammissibilità dell'impugnazione.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i requisiti di motivazione e le censure in cassazione: la Corte ha applicato il principio per cui il ricorso deve confrontarsi specificamente e argomentare circa le ragioni di diritto e i fatti impugnati, pena l'inammissibilità.

  • art. 521 cod. proc. civ.

    Richiamato nella sentenza come riferimento ai limiti del sindacato di merito; la Corte ne utilizza il principio in senso restrittivo per la revisione dei fatti e delle prove in sede di legittimità.

  • art. 589‑bis, comma settimo, cod. proc. pen.

    Citato in relazione alla commisurazione della pena quando l'evento non è esclusiva conseguenza dell'azione dell'imputato; la Corte ha ritenuto legittimo tenere conto di cause concorrenti non colpose nella determinazione della pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000 quale sanzione per l'inammissibilità colposa del ricorso.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve contenere un confronto specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata: la mera ripetizione di censure senza dialogare con le ragioni decisorie determina l'inammissibilità.
  • La sopravvenuta modifica della procedibilità (da perseguibile d'ufficio a procedibile a querela) non salva un ricorso già manifestamente inammissibile: la riforma transitoria non obbliga la Cassazione a verificare la presentazione della querela quando il ricorso è incapace di instaurare un valido rapporto di impugnazione.
  • Le questioni di fatto e la valutazione delle fonti di prova (es. idoneità delle cinghie, posizione del carico, ruolo di un avvallamento) rientrano nel sindacato di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se sussistono vizi motivazionali o violazioni di diritto; altrimenti la decisione dei giudici di merito prevale.
  • La concorrenza causale di fattori esterni (es. avvallamento) non interrompe automaticamente il nesso causale: per escludere la responsabilità occorre dimostrare che il rischio introdotto sia 'eccentrico' rispetto a quello che la condotta contestata mira a prevenire.
  • Nella commisurazione della pena e delle sanzioni accessorie il giudice può valutare anche l'esercizio professionale dell'attività, la gravità della condotta e i profili di pericolosità per la circolazione; fattori concorrenti non colposi possono essere considerati ma non necessariamente escludono la responsabilità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e misure sanzionatorie (es. versamento alla cassa delle ammende) quando emerga colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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