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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34088/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (utente del servizio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un imprenditore per la restituzione dell'IVA asseritamente indebitamente pagata sulla tariffa di igiene ambientale: prima sulla TIA1 ex art. 49 d.lgs. n. 22/1997 e poi, dal 2011, sulla TIA2 ex art. 238 d.lgs. n. 152/2006. La società gestore del servizio propone opposizione al decreto ingiuntivo. Il Giudice di pace rigetta l'opposizione. In appello, il Tribunale di Venezia distingue tra TIA1 e TIA2: riconosce che la TIA1 ha natura tributaria e dunque non è assoggettabile ad IVA, mentre la TIA2, sulla scorta di Cass. S.U. n. 8631/2020, viene qualificata come corrispettivo di un rapporto sinallagmatico di servizio e quindi ritenuta assoggettabile ad IVA. Per tale ragione il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo solo nella parte riferita alla TIA2 e condanna l'appellante alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione del decreto e della sentenza di primo grado. La società ricorre per cassazione con un unico motivo, sostenendo che anche la TIA1 dovrebbe essere considerata non tributaria, invocando il preteso contrasto con Cass. S.U. n. 5078/2016 e una successiva pronuncia del 2020; deduce inoltre che il destinatario del pagamento avrebbe già detratto l'IVA, che l'Amministrazione non avrebbe escluso tale detrazione e che, essendo decorso il termine per la rettifica, la detrazione si sarebbe stabilizzata, con conseguente indebita duplicazione del vantaggio in caso di restituzione.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondato il motivo perché la ricorrente confonde il profilo tributario del rapporto con il Fisco, relativo alla detrazione e all'eventuale indebita applicazione dell'IVA, con il distinto profilo civilistico della ripetizione di quanto indebitamente versato. La Corte richiama e dà continuità a precedenti consolidati secondo cui, se un'operazione è stata erroneamente assoggettata ad IVA, la detrazione operata dal cessionario è indebita e non incide sul diritto civilistico alla restituzione dell'IVA versata in rivalsa, fermo restando che i rimedi fiscali spettano nei rapporti con l'Amministrazione. Nessuna statuizione sulle spese; viene inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 49 d.lgs. n. 22/1997

    richiamato come base normativa della tariffa di igiene ambientale qualificata dal giudice di merito come tributo e, quindi, non assoggettabile ad IVA.

  • art. 238 d.lgs. n. 152/2006

    richiamato come base normativa della tariffa integrata ambientale, qualificata dal Tribunale come corrispettivo di un servizio e quindi assoggettabile ad IVA.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    la detrazione dell'IVA a monte è ammessa solo per operazioni effettivamente assoggettabili ad IVA; se l'operazione è stata erroneamente assoggettata ad IVA, la detrazione è indebita.

  • art. 17 direttiva 77/388/CEE

    richiamata in coerenza con l'art. 19 d.P.R. n. 633/1972 per affermare che la detrazione presuppone l'assoggettabilità reale dell'operazione ad IVA.

  • artt. 167 e 63 direttiva 2006/112/CE

    richiamati per ribadire che la detrazione dell'IVA è ammessa solo per operazioni imponibili secondo il sistema comune dell'IVA.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato dal ricorrente per sostenere la definitività della detrazione per decorso del termine di rettifica; la Corte non accoglie tale impostazione perché irrilevante rispetto alla restituzione civilistica.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio non partecipata del ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore comunicata alle parti.

Massime di principio

  • In tema di IVA, la detrazione dell'imposta a monte presuppone che l'operazione sia effettivamente assoggettabile ad IVA; la mera fatturazione o il collegamento dell'operazione all'attività d'impresa non sono sufficienti.
  • Se un importo è stato indebitamente assoggettato ad IVA, la detrazione eventualmente operata dal cessionario è a sua volta indebita e non preclude il diritto alla restituzione dell'IVA versata in rivalsa nei rapporti tra privati.
  • Il rapporto tributario con l'Amministrazione finanziaria e il rapporto civilistico di ripetizione dell'indebito sono distinti: le vicende della detrazione fiscale non incidono automaticamente sull'obbligazione restitutoria tra cedente e cessionario.
  • La verifica della natura della tariffa o del corrispettivo va effettuata in base alla funzione giuridica dell'entrata: se la prestazione è corrispettivo di un servizio in rapporto sinallagmatico, può essere soggetta ad IVA; se invece è tributo, non lo è.
  • La stabilizzazione della detrazione per decorso dei termini fiscali non elimina, di per sé, l'azione civile di restituzione dell'indebito tra le parti del rapporto originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioServizi di investimento e responsabilità dell'intermediario
RamiProcesso civileTributiContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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