Cassazione Civile, Ordinanza n. 25981/2023 del 06/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda pretese contributive collegate all'inquadramento previdenziale di alcuni dipendenti di una società editrice di quotidiani e periodici. La Corte d'appello aveva condannato la società al pagamento di contributi e somme aggiuntive in relazione a un dipendente ritenuto giornalista; aveva invece accolto l'opposizione della società contro un decreto ingiuntivo per altri due dipendenti, escludendo che le mansioni svolte fossero di natura giornalistica; inoltre aveva ritenuto giornalistiche solo per un certo periodo le mansioni di una terza dipendente. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione censurando, in sintesi, la valutazione delle mansioni e l'inquadramento professionale di alcuni lavoratori. La società editrice ha a sua volta impugnato la sentenza deducendo, tra l'altro, omesso esame di documenti e testimonianze, violazione della disciplina sull'iscrizione all'albo/registro dei giornalisti e sull'obbligo contributivo, erronea applicazione del criterio di prevalenza nelle mansioni promiscue, violazione di norme processuali per pretesi giudicati interni e, soprattutto, erronea applicazione del regime prescrizionale dei contributi in presenza di denuncia del lavoratore. La questione centrale, per la Cassazione, era se le censure mirassero davvero a violazioni di legge oppure, in realtà, a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.
La decisione
La Suprema Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso principale dell'ente previdenziale e i primi sei motivi del ricorso della società, perché diretti solo a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e quindi preclusi in cassazione, specie in presenza di doppia conforme. Ha rigettato il settimo motivo della società, rilevando che il giudice di merito non aveva affermato alcun giudicato interno sul tema del datore di lavoro effettivo, ma aveva semplicemente ritenuto assorbita la questione. Ha invece accolto l'ottavo motivo del ricorso della società, affermando che il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, per effetto della denuncia del lavoratore, non si applica ai contributi maturati dopo l'1 gennaio 1996; la denuncia conserva rilievo solo per i crediti anteriori a tale data. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente a questo profilo e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e per le spese di legittimità.
Norme richiamate
legittima la riunione di ricorsi proposti avverso la medesima sentenza.
prevede la trattazione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza.
richiede il requisito della specialità della procura per il ricorso per cassazione; la Corte richiama un'interpretazione in continuità con la giurisprudenza precedente sulla procura apposta a margine del ricorso notificato.
impedisce in cassazione la critica che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà alla rivalutazione dei fatti dopo doppia conforme.
richiamato come parametro per la qualificazione dell'attività giornalistica e dell'inquadramento professionale.
richiamato in relazione alla natura delle mansioni svolte dai lavoratori e alla loro qualificazione.
art. 42 CCNL per i dipendenti di aziende giornalistiche
richiamato per distinguere tra mansioni giornalistiche e mansioni tecniche/grafiche.
richiamato in tema di obbligo contributivo per il personale giornalistico.
richiamato nel quadro della disciplina previdenziale applicabile.
artt. 33, 34 e 35, l. n. 69/1963
richiamati con riguardo al registro/pratica e ai presupposti dell'abilitazione professionale giornalistica.
richiamato nel quadro normativo previdenziale e professionale del settore giornalistico.
richiamati dalla parte ricorrente per contestare la rilevanza dell'iscrizione e della retroattività ai fini contributivi.
richiamato in tema di specificità dei motivi di appello e di preteso giudicato interno.
richiamato per denunciare pretesa ultrapetizione/omessa pronuncia sul giudicato interno e sulle mansioni.
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente.
art. 3, comma 9, l. n. 335/1995
la denuncia del lavoratore non fa decorrere un raddoppio generalizzato del termine prescrizionale per i contributi maturati dopo l'1 gennaio 1996; mantiene il termine decennale solo per i crediti anteriori a tale data.
richiamato dalla parte ricorrente in tema di effetti interruttivi della prescrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente violazione di legge o vizio motivazionale, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti storici è inammissibile.
- La qualificazione delle mansioni ai fini dell'inquadramento previdenziale e professionale va accertata in fatto dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa ricostruzione istruttoria sotto la veste di violazione di legge.
- La natura giornalistica o non giornalistica delle mansioni dipende dal contenuto effettivo dell'attività svolta e dalla sua prevalenza quantitativa e qualitativa, non dalla sola iscrizione formale in un elenco o registro professionale.
- Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, la denuncia del lavoratore prevista dall'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 non determina un raddoppio indiscriminato del termine per i crediti maturati dopo il 1° gennaio 1996, ma conserva efficacia solo per mantenere il termine decennale rispetto ai crediti anteriori a tale data.
- Se il giudice di merito ha ritenuto assorbita una questione perché superata da una diversa ratio decidendi, non può parlarsi automaticamente di giudicato interno sulla questione non esaminata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25956/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25959/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25963/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25966/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25968/2023 del 06/09/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 6 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 25969/2023 del 06/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →