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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06494/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da una società che svolgeva attività di ristorazione in un immobile raggiungibile solo tramite una strada stretta. La società allegava che, in occasione di un ricevimento nuziale, la controparte avesse parcheggiato deliberatamente la propria auto in modo da impedire ai clienti di raggiungere il luogo della cerimonia con i mezzi, costringendoli a proseguire a piedi e arrecando disagi e pregiudizio all'immagine, oltre a danni patrimoniali e non patrimoniali. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, valorizzando le prove testimoniali e fotografiche e ravvisando una condotta intenzionalmente emulativa. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omessa/illogica motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere i giudici di merito ritenuto provato il blocco del transito per due ore e per avere mal valutato l'attendibilità dei testimoni; 2) violazione degli artt. 1226, 2043 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla liquidazione del danno patrimoniale; 3) violazione degli artt. 1226, 2043, 2059, 2697 e 2729 c.c. nonché dell'art. 610 c.p. in relazione al danno non patrimoniale e all'affermazione della sussistenza del reato; 4) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo al concorso di colpa ex art. 1227 c.c., dedotto assumendo che la società avrebbe potuto evitare il danno se la propria rappresentante e il padre di costei si fossero comportati in modo più corretto. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti a sollecitare una nuova valutazione di fatti e prove, estranea al giudizio di legittimità; ha riconosciuto invece l'omessa pronuncia sul quarto motivo, ma ha deciso la questione nel merito ritenendo infondata l'eccezione di concorso di colpa, perché l'art. 1227 c.c. si riferisce al fatto colposo del danneggiato e non di terzi, e perché non è giuridicamente configurabile un diritto di reagire a una provocazione con una condotta illecita. Il ricorso è stato complessivamente rigettato, con condanna alle spese e con esclusione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato manifestamente inammissibili i primi tre motivi, in quanto sostanzialmente miravano a un riesame del fatto, della prova testimoniale e della quantificazione del danno, attività riservate al giudice di merito. Ha poi rilevato che il quarto motivo denunciava effettivamente un'omessa pronuncia sul concorso di colpa, ma ha deciso direttamente nel merito la questione, ritenendo l'eccezione infondata: il concorso di cui all'art. 1227 c.c. presuppone il comportamento del danneggiato, non quello di terzi, e comunque la pretesa giustificazione della condotta illecita mediante la provocazione non ha fondamento nell'ordinamento. In conseguenza, la statuizione impugnata è rimasta ferma, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002; la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla resistente è stata respinta.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte osserva che il motivo mira in realtà a contestare l'apprezzamento del fatto, non consentito in cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'apprezzamento probatorio; la Corte ribadisce che la diversa valutazione delle prove è preclusa in sede di legittimità.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato per censurare la liquidazione del danno; la Corte lo richiama nella cornice della contestazione, ma afferma che la quantificazione del danno è accertamento di fatto riservato al merito.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma di responsabilità aquiliana nella censura sulla quantificazione del danno; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo inammissibili le doglianze fattuali.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere il difetto di prova del danno; la Corte ribadisce che l'accertamento dell'esistenza e dell'entità del danno è questione di fatto.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato in relazione al danno non patrimoniale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché censura la prova dei fatti e la valutazione del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per contestare le presunzioni poste a base della decisione; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché diretta al riesame del fatto.

  • art. 610 c.p.

    Richiamato nei motivi e nella motivazione di merito come indice della condotta illecita; la Corte osserva che la ricorrente contesta in realtà la ricostruzione fattuale della sussistenza del reato.

  • art. 1227 c.c.

    La Corte afferma che il concorso di colpa rilevante ai fini del danno è solo quello del danneggiato, non quello di terzi; inoltre esclude che la provocazione legittimi una condotta illecita di reazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta dalla resistente è respinta perché il ricorso, pur colposo, non raggiunge gli estremi della colpa grave o del dolo.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Richiamato come base per la regolazione delle spese secondo soccombenza nel giudizio di legittimità.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla trattazione camerale e all'insufficienza delle deduzioni svolte in memoria a scardinare l'inammissibilità dei motivi.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito; le censure che mirano a contestare attendibilità dei testimoni, risultanze fotografiche o quantificazione del danno sono inammissibili se si risolvono in un riesame del fatto.
  • La censura di motivazione è ammissibile solo nei limiti del vizio estremo di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione incomprensibile; l'omesso esame di singoli elementi istruttori non coincide di per sé con l'omesso esame di un fatto decisivo.
  • La liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, quando dipende dall'accertamento del nesso causale, dell'esistenza del pregiudizio e della sua entità, appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.
  • L'art. 1227 c.c. presuppone un comportamento colposo o causalmente rilevante del danneggiato; non è configurabile un concorso di colpa fondato sulla condotta di terzi, salvo che essa sia giuridicamente imputabile alla parte danneggiata.
  • La provocazione non legittima la commissione di un illecito: la reazione illecita costituisce causa autonoma del danno e non interrompe la responsabilità dell'autore della condotta dannosa.
  • Quando un motivo di gravame è stato omesso dal giudice d'appello, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito se la questione sia infondata in diritto e non richieda nuovi accertamenti di fatto.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede qualcosa di più della mera infondatezza del ricorso, essendo necessari la colpa grave o il dolo.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità civileImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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