Cassazione Civile, Ordinanza n. 25238/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla disdetta, da parte del gruppo ENEL, di un beneficio previsto dalla contrattazione collettiva: la riduzione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica riconosciuta ai dipendenti e, in seguito, estesa anche a ex dipendenti in quiescenza e ad alcuni superstiti. Gli originari ricorrenti, già dipendenti ENEL o loro eredi, hanno chiesto di accertare il loro diritto a continuare a fruire dello sconto anche dopo la disdetta comunicata nel 2015. In cassazione hanno proposto tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei CCNL succedutisi nel tempo, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso la natura retributiva dello sconto tariffario e l'esistenza di un diritto quesito; 2) violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c., omessa pronuncia e motivazione apparente, lamentando che la Corte territoriale avesse dato prevalenza al principio di libera recedibilità senza confrontarsi adeguatamente con i precedenti di legittimità favorevoli; 3) vizio di motivazione e violazione dei canoni di correttezza e buona fede, assumendo che, anche ammettendo il recesso datoriale, esso fosse contrario a buona fede perché il beneficio era stato mantenuto per i lavoratori già in servizio nel CCNL del 23.4.1996 e soppresso solo per le nuove assunzioni.
La decisione
La Corte dichiara estinto il giudizio solo nei confronti di una ricorrente che non ha chiesto la decisione dopo la proposta di definizione anticipata; per tutti gli altri ricorrenti rigetta il ricorso. Ritiene infondate le censure sulla motivazione, perché la sentenza impugnata esponeva in modo sufficiente le ragioni della decisione, e conferma nel merito l'orientamento consolidato secondo cui lo sconto tariffario ENEL non aveva natura retributiva, non costituiva diritto quesito e poteva essere inciso dalla disdetta unilaterale del 2015. La Corte osserva anche che la doglianza sulla violazione di correttezza e buona fede non era idonea a sovvertire l'esito del giudizio, anche in ragione della c.d. doppia conforme. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, oltre a una somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato, con esonero della parte per la quale il giudizio è stato dichiarato estinto.
Norme richiamate
art. 27 CCNL Enel 4 febbraio 1946
richiamato come una delle fonti collettive da interpretare per stabilire natura e persistenza dello sconto tariffario
art. 25 CCNL Enel 11 aprile 1963
richiamato tra le clausole collettive rilevanti per la disciplina dell'agevolazione
art. 33 CCNL Enel 1 agosto 1979
richiamato tra le clausole collettive rilevanti per la disciplina dell'agevolazione
art. 33 CCNL Enel 21 febbraio 1989
richiamato tra le clausole collettive rilevanti per la disciplina dell'agevolazione
artt. 38 e 30 CCNL Enel 23 aprile 1996
richiamati per la ricostruzione della disciplina collettiva e della soppressione del beneficio
richiamato dai ricorrenti nella prospettiva della qualificazione fiscale del beneficio, ritenuta però non decisiva ai fini lavoristici
invocati per l'interpretazione della disciplina collettiva sullo sconto tariffario
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge
richiamato sia per la motivazione della decisione sia per il richiamo alla giurisprudenza conforme
richiamato per le doglianze di omessa pronuncia e motivazione apparente
richiamato per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
richiamati in relazione al dedotto contrasto del recesso con buona fede e correttezza
richiamato per contestare la legittimità del recesso unilaterale dal regolamento collettivo
art. 36 Cost.
richiamato per escludere che l'agevolazione tariffaria fosse soggetta al canone di proporzionalità e sufficienza della retribuzione
richiamato per affermare che l'assoggettamento a contribuzione non incide sulla qualificazione civilistica del beneficio
art. 348-ter ultimo comma c.p.c.
richiamato per la preclusione derivante dalla doppia conforme in punto di ricorso per cassazione
richiamato per la definizione accelerata del ricorso e la proposta del relatore
richiamato per il rito camerale e il deposito dell'ordinanza
richiamato per la condanna per abuso del processo nei casi di definizione conforme alla proposta
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Lo sconto o beneficio previsto dalla contrattazione collettiva a favore dei dipendenti, se non è correlato alla quantità o qualità della prestazione lavorativa e non remunera direttamente il lavoro, non ha natura retributiva in senso civilistico.
- Un vantaggio previsto da fonti collettive non diventa diritto quesito solo perché fruito per lungo tempo: è tutelabile come diritto intangibile solo se già entrato nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita.
- Le clausole del contratto collettivo non si incorporano automaticamente nel contratto individuale in modo da renderle definitivamente immodificabili; in caso di successione di contratti collettivi, le nuove regole possono sostituire le precedenti, salvo specifiche clausole di salvaguardia.
- La disdetta di un beneficio collettivo è compatibile con l'autonomia contrattuale e con la natura temporanea della contrattazione collettiva, purché non incida su diritti già consolidati nel patrimonio del lavoratore.
- La qualificazione fiscale di un'erogazione come reddito di lavoro e il suo assoggettamento a contribuzione non sono decisivi per stabilirne la natura retributiva o la stabilità nel rapporto di lavoro.
- Nel ricorso per cassazione la censura di motivazione apparente richiede l'effettiva mancanza di una esposizione comprensibile delle ragioni decisorie; non basta dissentire dalla valutazione del giudice di merito se il percorso logico-giuridico è ricostruibile.
- In presenza di doppia conforme, la deduzione di vizi di motivazione o di erronea valutazione dei fatti incontra la preclusione processuale se il ricorrente non indica specificamente le differenze tra le ragioni poste a base delle due decisioni di merito.
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