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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20039/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere la condanna della propria datrice di lavoro, della committente e dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, al pagamento delle somme che la datrice avrebbe omesso di versare a una banca cessionaria del quinto dello stipendio nel periodo gennaio 2014-novembre 2015. Secondo i giudici di merito, con la cessione del credito la banca era divenuta creditrice esclusiva e il datore di lavoro non era più obbligato verso il lavoratore cedente, ma solo verso il cessionario; inoltre non era stata allegata né provata una garanzia assunta dal lavoratore né una richiesta di pagamento della banca. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 36 Cost., sostenendo che il credito conservasse natura retributiva in capo al lavoratore; 2) violazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, assumendo l'esistenza di una obbligazione solidale della committente e dell'appaltatore rispetto al debito retributivo della datrice di lavoro.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, con la cessione del credito, il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario, che diventa l'unico legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto; la notificazione ex art. 1264 c.c. rileva solo ai fini dell'efficacia liberatoria del pagamento e per risolvere conflitti tra cessionari. Poiché la Corte di merito si era attenuta a tali principi, la decisione impugnata è stata confermata. È stato inoltre ritenuto irrilevante quanto dedotto per la prima volta in memoria sulla pretesa richiesta di pagamento della banca, anche perché la sentenza impugnata aveva accertato la mancanza di prova di tale richiesta. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato solo come parametro evocato dal ricorrente per sostenere la natura retributiva del credito; la Corte non ne trae una diversa qualificazione del credito ceduto, valorizzando invece l'effetto traslativo della cessione.

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della natura retributiva del credito; la Corte non accoglie la censura perché, una volta ceduto il credito, il cessionario è l'unico titolare della pretesa.

  • art. 29, d.lgs. n. 276 del 2003

    La Corte non esamina nel merito la solidarietà invocata perché il secondo motivo resta assorbito dopo il rigetto del primo; la sentenza di merito aveva comunque escluso l'applicabilità della norma al caso concreto.

  • art. 1264 c.c.

    La notificazione della cessione al debitore ceduto è necessaria solo per escludere l'efficacia liberatoria del pagamento al cedente e, in caso di cessioni multiple, per risolvere il conflitto tra cessionari; non è invece requisito dell'effetto traslativo tra cedente e cessionario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale evocata per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata e per la comunicazione della proposta del relatore alle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in combinato con il comma 1-quater per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma introduttiva del testo del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Con la cessione del credito, il credito esce dal patrimonio del cedente ed entra in quello del cessionario, che diviene l'unico legittimato a pretendere la prestazione dal debitore ceduto, anche in via esecutiva.
  • La notificazione o accettazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c. non è condizione dell'effetto traslativo, ma serve a rendere non liberatorio il pagamento al cedente effettuato dal debitore ceduto in buona fede e a regolare i conflitti tra più cessionari.
  • Se il credito è stato ceduto, il cedente non può più rivendicare quel credito come proprio né fondare su di esso una pretesa nei confronti del debitore ceduto; la tutela compete al solo cessionario.
  • Le deduzioni introdotte per la prima volta nella memoria ex art. 380 bis c.p.c. non possono incidere sul decidere se non trovano riscontro nel ricorso e, comunque, non superano gli accertamenti di fatto compiuti dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoRicorso per cassazione
RamiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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