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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23190/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un soggetto aveva prestato attività dal 1 febbraio 2005 sulla base di una scrittura privata qualificata come "conferimento incarico professionale", con compenso annuo poi aumentato e ulteriori funzioni connesse alla gestione aziendale. Egli deduceva di aver svolto in concreto mansioni di Direttore Generale e anche attività di Responsabile Unico del Procedimento, di aver subito un periodo di esclusione dall’accesso ai locali e, infine, la cessazione del rapporto nel 2012 per recesso della società. In giudizio chiedeva: accertarsi la subordinazione con qualifica dirigenziale; condannarsi la società al pagamento di differenze retributive, indennità sostitutiva del preavviso e TFR; dichiararsi illegittimo il recesso; risarcirsi il danno da demansionamento. La società, in cassazione, articolava tredici motivi: nullità del ricorso introduttivo per genericità e carenze allegatorie; ultrapetizione per avere la Corte d’appello applicato d’ufficio la disciplina del lavoro a progetto; erronea qualificazione del rapporto come co.co.co. anziché contratto d’opera intellettuale; erronea applicazione degli artt. 61 e ss. d.lgs. 276/2003 e dell’art. 69 d.lgs. 276/2003, nonostante l’esistenza del progetto richiamato nel contratto; mancata ammissione di un documento asseritamente decisivo; inapplicabilità del regime di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni; erroneo riconoscimento della qualifica dirigenziale; erronea considerazione dei conteggi e omesso esame della contestazione degli stessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto infondati i motivi sulla asserita nullità del ricorso introduttivo e sull’utilizzo dei poteri officiosi del giudice del lavoro, osservando che la domanda era sufficientemente chiara e che il giudice può integrare la qualificazione giuridica dei fatti senza violare il divieto di ultrapetizione. Ha inoltre escluso l’erroneità della qualificazione del rapporto operata dalla Corte d’appello, trattandosi di accertamento di merito fondato su elementi concreti di coordinamento e continuità della prestazione. Quanto alla disciplina del lavoro a progetto, ha confermato che, in mancanza di uno specifico progetto, opera la conversione legale del rapporto in subordinato. Ha ritenuto infondati anche i motivi relativi al documento non ammesso, all’inapplicabilità del regime pubblicistico di reclutamento, alla qualifica dirigenziale e alla contestazione dei conteggi, evidenziando in più passaggi l’inammissibilità delle censure perché dirette a sollecitare un nuovo apprezzamento del fatto. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice può qualificare giuridicamente i fatti dedotti, ma non può introdurre un bene della vita o un thema decidendum diverso da quello domandato; nel caso concreto non vi è stata ultrapetizione perché la Corte d’appello ha applicato la disciplina coerente con i fatti allegati.

  • art. 414 c.p.c.

    La domanda di lavoro non è nulla se i fatti costitutivi e le ragioni della pretesa sono comunque individuabili dall’insieme dell’atto e dei documenti prodotti.

  • art. 416 c.p.c.

    Le contestazioni sui fatti e sui conteggi devono essere valutate alla luce delle allegazioni processuali complessive; le doglianze di legittimità non possono trasformarsi in un riesame del merito.

  • art. 420 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il giudice dispone di poteri istruttori officiosi coerenti con l’accertamento della verità materiale.

  • art. 421 c.p.c.

    L’acquisizione dei conteggi di parte o di elementi contabili non viola il divieto di nuova prova, poiché può essere strumentale alla decisione.

  • art. 437 c.p.c.

    In appello possono essere ammessi documenti non tempestivamente prodotti se ritenuti indispensabili ai fini della decisione.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va accertata in concreto, valorizzando l’assoggettamento al potere organizzativo del datore e gli indici fattuali del rapporto.

  • art. 2222 c.c.

    Il contratto d’opera è distinto dal rapporto subordinato e dalla co.co.co.; la qualificazione dipende dalle modalità effettive di svolgimento della prestazione.

  • art. 2095 c.c.

    L’inquadramento dirigenziale è questione di fatto, legata all’ampiezza dei poteri direttivi e all’autonomia operativa del prestatore.

  • artt. 61 e ss. d.lgs. 276/2003

    La disciplina del lavoro a progetto si applica alle collaborazioni coordinate e continuative e, se manca uno specifico progetto, scatta la conversione legale nel rapporto subordinato.

  • art. 69 d.lgs. 276/2003

    Il comma 1 sanziona la co.co.co. priva di progetto con la conversione ope legis nel lavoro subordinato; la presenza di un progetto rileva diversamente ai sensi del comma 2.

  • art. 18 d.l. 112/2008

    Il regime sui limiti al reclutamento nelle società pubbliche non si applica ai rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore.

  • art. 35 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di assimilare il regime di reclutamento a quello pubblico, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.

  • art. 36 Cost.

    È stato richiamato come parametro per il trattamento economico, in combinazione con la contrattazione collettiva e con criteri sussidiari di determinazione della retribuzione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione del regime pubblicistico di reclutamento, ma ritenuto inconferente alla luce della natura privatistica della società.

  • art. 115 c.p.c.

    Le censure sulla valutazione delle prove non sono ammissibili quando mirano solo a ottenere una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, salvo errori di diritto non ravvisati nel caso concreto.

  • art. 228 c.p.c.

    Le dichiarazioni rese in sede penale non equivalgono a confessione giudiziale nel processo civile, se non rese nel giudizio civile con le forme previste.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Usato per le doglianze di nullità processuale e ultrapetizione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Usato per denunciare violazioni di legge sostanziali e processuali.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    L’omesso esame è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo, non rispetto a una diversa lettura delle risultanze istruttorie o della non contestazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro il ricorso introduttivo non è nullo se, letti complessivamente allegazioni e documenti, i fatti costitutivi e il petitum sono comunque individuabili, anche quando manchi una formulazione formalmente impeccabile o l’esatta indicazione del contratto collettivo invocato.
  • Il giudice può dare ai fatti allegati la corretta qualificazione giuridica secondo il principio iura novit curia; la violazione dell’art. 112 c.p.c. si ha solo se vengono introdotti fatti costitutivi diversi o un bene della vita diverso da quello domandato.
  • La qualificazione di un rapporto come subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa dipende dal concreto svolgimento della prestazione e dagli indici fattuali dell’inserimento nell’organizzazione aziendale, dell’autonomia, della continuità e del coordinamento, ed è tipicamente un accertamento di merito non sindacabile in cassazione se motivato.
  • Nella disciplina del lavoro a progetto, la mancanza di uno specifico progetto comporta la conversione legale della collaborazione coordinata e continuativa in rapporto subordinato; se invece il progetto esiste, la diversa questione riguarda l’effettiva corrispondenza tra schema negoziale e rapporto concretamente attuato.
  • In cassazione non è consentito trasformare le censure di diritto in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa: la contestazione dei conteggi, dell’attendibilità di un documento o della qualificazione del rapporto resta inammissibile quando miri solo a sostituire una diversa lettura del merito.
  • L’omesso esame denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone un fatto storico decisivo effettivamente trascurato; non ricorre quando si lamenta la mancata considerazione di una contestazione processuale o si pretende un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineDirigentiImpugnazioniProveSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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