Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23192/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società ricorrente aveva opposto il decreto del giudice delegato nel fallimento della società committente/distaccataria chiedendo che il credito di euro 149.196,00, già ammesso in chirografo, fosse riconosciuto in privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. Sosteneva che la somma corrispondesse alle retribuzioni da essa pagate a 116 lavoratori distaccati presso il cantiere della fallita e che, avendo anticipato tali emolumenti senza ottenerne il rimborso, il suo credito dovesse ricevere la medesima tutela privilegiata spettante ai crediti di lavoro. Il Tribunale aveva invece qualificato il credito come rimborso e non come credito retributivo, respingendo l'opposizione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (i) violazione dell'art. 2751-bis n. 1 c.c., dell'art. 30, comma 2, d.lgs. 276/2003 e dell'art. 3 Cost., oltre a omesso esame e travisamento dei fatti, assumendo che il credito corrispondesse esattamente alle retribuzioni pagate; (ii) ulteriore violazione dell'art. 2751-bis n. 1 c.c. e dell'art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto all'ipotesi della somministrazione di lavoro, in caso di fallimento di entrambe le società; (iii) ancora omesso esame e travisamento, per non avere considerato che le somme richieste attenevano soltanto alle retribuzioni. In via subordinata chiedeva la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 2751-bis c.c. nella parte in cui attribuisce il privilegio alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo ma non anche alle imprese distaccanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, affermando che il credito del datore di lavoro distaccante che abbia pagato le retribuzioni dei dipendenti distaccati non è un credito retributivo né assimilato a quelli protetti dall'art. 2751-bis n. 1 c.c., né rientra nella specifica ipotesi del comma 5-ter relativa alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo. Ha escluso la possibilità di applicazione analogica dei privilegi, trattandosi di norme eccezionali derogatorie alla par condicio creditorum. Ha inoltre negato la violazione dell'art. 3 Cost., reputando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: la posizione dell'impresa distaccante è diversa da quella dell'impresa fornitrice di lavoro temporaneo, sicché il diverso trattamento legislativo è ragionevole. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2751-bis n. 1 c.c.

    il privilegio non si estende al credito del datore di lavoro distaccante che abbia anticipato le retribuzioni ai propri dipendenti; la tutela riguarda i crediti retributivi del lavoratore e, nei limiti della previsione espressa, le imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui al comma 5-ter

  • art. 2751-bis, comma 5-ter, c.c.

    si tratta di ipotesi tipica e soggettivamente qualificata, non estensibile per analogia al distacco di lavoratori

  • art. 30, comma 2, d.lgs. n. 276/2003

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi del privilegio, ma non ritenuto idoneo a mutare la natura del credito

  • art. 3 Cost.

    non è violato, perché il trattamento diverso tra impresa distaccante e impresa fornitrice di lavoro temporaneo riguarda situazioni non omogenee ed è giustificato

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    impedisce l'applicazione analogica delle norme sui privilegi, che sono eccezionali e derogano alla par condicio creditorum

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    costituisce la base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame/travisamento dei fatti

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    comporta, in caso di rigetto, il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il credito del datore di lavoro che, nel distacco, anticipi le retribuzioni dei lavoratori distaccati non assume natura retributiva ai fini del privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2751-bis n. 1 c.c., ma resta un credito di rimborso verso il soggetto che ha fruito della prestazione.
  • Le norme che attribuiscono privilegi sono di stretta interpretazione perché eccezionali e derogatorie rispetto alla par condicio creditorum; pertanto non possono essere estese analogicamente a fattispecie non espressamente previste.
  • La disciplina privilegiata riconosciuta alle imprese fornitrici di lavoro temporaneo non è automaticamente applicabile alle imprese distaccanti, poiché le due figure presentano presupposti e funzioni economico-giuridiche diverse.
  • La violazione dell'art. 3 Cost. non ricorre quando il legislatore riservi trattamenti differenziati a situazioni non omogenee, purché la scelta sia ragionevole e coerente con la diversità delle fattispecie disciplinate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLavoro a termineImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.