Cassazione Civile, Ordinanza n. 23238/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
I ricorrenti, pensionati titolari di trattamento liquidato dal Fondo Telefonici, avevano chiesto la restituzione delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà introdotto dall'art. 24, comma 21, del d.l. n. 201/2011, sostenendo che il prelievo dovesse essere calcolato non sull'intera pensione liquidata dal fondo sostitutivo, ma soltanto sulla differenza tra il trattamento effettivamente liquidato e quello che sarebbe spettato in regime AGO/FPLD. La Corte d'appello aveva già respinto tale tesi, ritenendo corretta l'applicazione del contributo sull'intero importo della quota pensionistica calcolata con il regime speciale. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 21, d.l. n. 201/2011, assumendo che il Fondo Telefonici dovesse essere considerato composto da due quote e che il contributo dovesse colpire solo l'eccedenza rispetto al calcolo AGO, anche in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata e di armonizzazione ex L. n. 335/1995.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato l'orientamento già consolidato secondo cui il contributo di solidarietà previsto dall'art. 24, comma 21, d.l. n. 201/2011 si applica sull'intera quota del trattamento pensionistico maturato nelle gestioni soppresse confluite nei fondi interessati, e non sulla sola differenza tra pensione speciale e pensione teorica AGO. Ha escluso che il termine "quota" consenta di costruire una sotto-quota o un differenziale estraneo al testo normativo, ha ritenuto coerente la misura con la ratio perequativa e di riequilibrio del sistema e ha escluso profili di illegittimità costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate e sono state adottate le conseguenti statuizioni sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 24, comma 21, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà... determinat[o] in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria.
il contributo grava sull'intera quota del trattamento pensionistico maturato nella gestione speciale anteriormente all'armonizzazione, non sulla sola differenza rispetto al trattamento AGO.
L. n. 335/1995
è richiamata come legge di armonizzazione del sistema pensionistico, rilevante per individuare il periodo e la quota di pensione colpiti dal contributo.
art. 3 Cost.
la Corte esclude la violazione del principio di uguaglianza perché la posizione degli iscritti a fondi speciali e quella degli iscritti AGO è oggettivamente diversa.
art. 38 Cost.
la misura è ritenuta compatibile con l'adeguatezza della tutela previdenziale.
art. 81 Cost.
la misura è considerata coerente con l'esigenza di equilibrio tra entrate e spese del bilancio pubblico.
d.lgs. n. 503/1992, art. 13
richiamato solo per mostrare che nel lessico previdenziale la nozione di "quota" indica una parte del trattamento pensionistico, non un differenziale tra due calcoli complessivi.
Massime di principio
- Nei contributi di solidarietà previsti per il riequilibrio di gestioni previdenziali soppresse, il riferimento normativo alla "quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli" va inteso come quota dell'intero trattamento maturato secondo il regime speciale, e non come differenza tra due pensioni calcolate integralmente con regole diverse.
- Quando il testo legislativo collega il prelievo al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione e alla quota maturata con parametri più favorevoli, non è consentita un'interpretazione che introduca una "sotto-quota" o un differenziale non desumibile dalla lettera della norma.
- Le misure di solidarietà su trattamenti pensionistici speciali sono compatibili con la Costituzione se perseguono finalità perequative e di riequilibrio, hanno durata temporanea, colpiscono in modo selettivo i trattamenti più elevati e non incidono sui trattamenti più esigui o su categorie protette.
- Nel lessico previdenziale, il termine "quota" può indicare una parte del trattamento pensionistico derivante da specifiche anzianità o da diversi criteri di calcolo, non necessariamente la differenza tra un trattamento speciale e uno teorico in regime generale.
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