Cassazione Civile, Ordinanza n. 23195/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente di rapporto di lavoro privato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto ingiustificato il licenziamento intimatogli dall'associazione datoriale, dichiarando risolto il rapporto di lavoro e condannando la datrice di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supplementare, con rigetto delle ulteriori domande del lavoratore e della domanda riconvenzionale della resistente. Il ricorso per cassazione era affidato a cinque motivi, ma nel corso del giudizio le parti hanno depositato una dichiarazione congiunta di rinuncia al ricorso, con accettazione della controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso e della relativa accettazione della controricorrente, dichiarando l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese processuali e che non sussistevano i presupposti per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché tale conseguenza opera solo in caso di rigetto o inammissibilità, non anche in caso di estinzione.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
ha consentito la trattazione camerale con riserva della motivazione
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo
in caso di estinzione la Corte non provvede sulle spese, secondo quanto disposto dalla norma richiamata
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione, ma solo in caso di rigetto o inammissibilità
richiamato in relazione alla disciplina del contributo unificato
Cass. n. 3688/2016
richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
Cass. n. 23175/2015
richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, seguita dall'accettazione della controparte, determina l'estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione non si provvede sulle spese, salvo diversa disciplina applicabile nel caso concreto.
- L'ulteriore importo previsto per il contributo unificato non può essere posto a carico del ricorrente quando l'esito del giudizio sia l'estinzione, poiché la norma lo collega espressamente ai soli casi di rigetto o inammissibilità.
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