Cassazione Civile, Ordinanza n. 23197/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato da una società di servizi di pulizia a sette dipendenti impiegati stabilmente, nel tempo, presso l'appalto di pulizia dell'ipermercato Carrefour situato in un centro commerciale. I lavoratori erano stati assunti e poi passati, nel corso del tempo, alle dipendenze di diverse imprese succedutesi nell'appalto; la società ricorrente, da ultimo subentrata, aveva avviato la procedura ex L. n. 223/1991 a seguito della cessazione dell'attività del committente. La comunicazione alle parti sociali aveva però individuato come platea dei licenziandi solo i dipendenti addetti a quell'appalto, senza comparazione con gli altri dipendenti della società, che operava esclusivamente nel settore delle pulizie e impiegava circa 1.800 lavoratori su tutto il territorio nazionale, compresi altri addetti nello stesso centro commerciale. In appello i lavoratori avevano sostenuto che la scelta fosse illegittima perché i criteri di scelta avrebbero dovuto essere applicati all'intero complesso aziendale, trattandosi di prestazioni fungibili, e avevano anche prospettato la configurabilità di un trasferimento d'azienda ex art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003. La Corte d'appello aveva accolto il reclamo, dichiarando l'illegittimità dei licenziamenti per violazione dell'art. 5 L. n. 223/1991 e applicando la tutela indennitaria prevista dal D.Lgs. n. 23/2015. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991 e dell'art. 112 c.p.c. per asserita extra-petizione, sostenendo che la contestazione dei lavoratori era limitata ai soli appalti del centro commerciale e non a tutti gli appalti nazionali; 2) violazione degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., assumendo che non vi fosse una semplice perdita di appalto con subentro, ma un recesso per chiusura dell'esercizio da oltre quattro mesi; 3) ulteriore violazione degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991 per errata estensione del confronto all'intero territorio nazionale e per mancata considerazione del fatto che i sindacati non avevano chiesto l'estensione ad altro appalto del medesimo centro commerciale; 4) violazione degli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991 e dell'art. 4 del CCNL Multiservizi, sostenendo che i lavoratori erano vincolati al solo appalto cessato; 5) violazione degli artt. 3 e 10 D.Lgs. n. 23/2015 in punto di quantificazione dell'indennità, perché la Corte territoriale avrebbe valorizzato un parametro (la reintegra nel previgente regime) non più vigente. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e inammissibile il quinto, confermando che, in difetto di specifiche professionalità o di autonomie organizzative del singolo cantiere, la comparazione dei lavoratori ai fini del licenziamento collettivo va effettuata sull'intero complesso aziendale e non può essere limitata al solo appalto cessato; ha inoltre escluso che l'art. 4 del CCNL Multiservizi possa incidere sui criteri legali di scelta. Quanto alla tutela, ha ritenuto che la censura non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva comunque applicato i parametri di anzianità e dimensioni dell'impresa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato illegittimi i licenziamenti collettivi intimati ai lavoratori addetti alle pulizie dell'appalto cessato, ritenendo che i criteri di scelta dovessero essere applicati all'intero compendio aziendale della società, che operava nel solo settore delle pulizie e occupava numerosi dipendenti anche in altri cantieri. La Corte ha escluso il vizio di extra-petizione, ha ritenuto infondate le censure sulla delimitazione della platea dei licenziabili e sull'irrilevanza dell'art. 4 del CCNL Multiservizi rispetto ai criteri legali di scelta, e ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla quantificazione dell'indennità perché non colpiva effettivamente la motivazione della sentenza di merito. La società è stata condannata alle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il divieto di ultra o extra-petizione è violato solo se il giudice attribuisce un bene diverso o più ampio di quello richiesto o decide su questioni estranee al thema decidendum; non vi è violazione se il giudice resta nei fatti allegati e nelle richieste delle parti.
nei licenziamenti collettivi i criteri di scelta devono essere applicati secondo le esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'intero complesso aziendale; la mera cessazione di un appalto non basta, di per sé, a limitare la platea dei licenziabili ai soli addetti di quel cantiere, salvo specifiche professionalità o diversa motivata esigenza aziendale.
sono invocati dalla ricorrente, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma decisiva; le censure fondate su tali norme non superano il vaglio di legittimità rispetto alla disciplina speciale dei licenziamenti collettivi.
art. 4 CCNL Multiservizi
regola le modalità di subentro nell'appalto, ma non incide sui criteri legali di scelta dei lavoratori da licenziare in una procedura collettiva.
richiamato quale base della tutela indennitaria applicata dalla Corte d'appello; la Corte di cassazione non ravvisa errore nella sua applicazione.
richiamato per la disciplina della tutela nei licenziamenti collettivi dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti; la quantificazione dell'indennità è rimessa al giudice di merito entro i criteri legali.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale sono respinte/in parte dichiarate inammissibili perché non incidono sulla ratio della decisione impugnata o non integrano un vizio scrutinabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dà luogo, ricorrendone i presupposti processuali, al raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la comparazione tra i lavoratori da porre in mobilità deve avvenire, in via generale, sull'intero complesso aziendale e non può essere arbitrariamente limitata al solo reparto o appalto cessato, salvo che vi siano specifiche professionalità o concrete e motivate esigenze organizzative che giustifichino una delimitazione più ristretta.
- La cessazione di un appalto o la perdita di un cantiere non costituisce di per sé un motivo sufficiente per restringere la platea dei licenziabili ai soli addetti a quell'appalto, se l'impresa opera con personale fungibile in un'organizzazione più ampia.
- Le disposizioni del contratto collettivo che regolano il subentro nell'appalto non derogano ai criteri legali di scelta dettati dalla L. n. 223/1991, i quali restano governati dalle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'impresa nel suo complesso.
- Il vizio di extra-petizione sussiste solo quando il giudice attribuisca un bene della vita diverso o più ampio rispetto a quello domandato; non sussiste se la decisione si fonda sui fatti allegati e provati nel processo e resta entro il perimetro della domanda.
- In cassazione non è censurabile la mera diversa valutazione del merito se la sentenza impugnata ha applicato i criteri legali e la motivazione supera il minimo costituzionale; la doglianza è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi effettiva della decisione.
- La quantificazione dell'indennità conseguente all'illegittimità del licenziamento collettivo è rimessa al giudice di merito entro i parametri normativi applicabili, in particolare anzianità di servizio e dimensioni dell'impresa, ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
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