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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23223/2025 del 13/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro nel quale il datore aveva chiesto la restituzione di una somma di euro 4.700,00 che risultava essere stata mutuata al lavoratore in forza di una convenzione del 4 gennaio 2013. Il lavoratore aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale per differenze retributive da lavoro supplementare/straordinario. Il Tribunale aveva respinto la domanda restitutoria del datore e aveva accolto solo in parte la riconvenzionale del lavoratore. La Corte d'appello, in riforma parziale, ha invece respinto la domanda riconvenzionale e ha condannato il lavoratore a restituire euro 4.422,60, calcolando il credito residuo del datore dopo compensazione con un controcredito del lavoratore limitato a euro 277,40. Il ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 c.c., 2709 c.c., 115 c.p.c., 116 c.p.c., 228 c.p.c. e 2733 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare i cedolini e i cartellini presenza provenienti dal datore, il principio di non contestazione e la pretesa confessione giudiziale, nonché che avrebbe illegittimamente dato rilievo a una eccezione del datore inserita solo in una nota di deposito documentale, in violazione del contraddittorio. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e del CCNL Metalmeccanici del 16/06/2011, assumendo che il giudice d'appello avesse errato nel considerare 173 ore quale orario ordinario mensile e non 160 ore, con conseguente errata quantificazione del lavoro straordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e non pertinenti rispetto alla reale ratio decidendi della sentenza d'appello, perché il ricorrente aveva censurato elementi fattuali e documentali non corrispondenti a quelli effettivamente valorizzati dalla Corte territoriale e aveva inoltre evocato il CCNL e i canoni ermeneutici contrattuali senza indicare l'atto negoziale concretamente interpretato. Ne è derivata la conferma della statuizione di merito impugnata, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorrente lo invocava per denunciare violazioni di legge; la Corte ha rilevato che le censure non colpivano la reale motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto la censura non pertinente rispetto alla motivazione d'appello.

  • art. 2709 c.c.

    Invocato dal ricorrente sulla valenza probatoria di documenti provenienti dal datore di lavoro; la Corte non ha ravvisato un effettivo errore della sentenza impugnata sul punto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per il principio di non contestazione e per l'utilizzo dei fatti allegati; la Corte ha escluso che la sentenza d'appello si fosse basata sulle deduzioni indicate dal ricorrente.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura inconferente rispetto al ragionamento decisorio svolto dalla Corte d'appello.

  • art. 228 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di confessione; la Corte non ha accolto la doglianza perché fondata su un presupposto fattuale non riscontrato nella sentenza impugnata.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sulla confessione giudiziale; la Corte ha escluso che la decisione di merito avesse dato rilievo alla pretesa confessione nei termini prospettati.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Invocati per l'interpretazione del CCNL; la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva indicato quale atto negoziale fosse stato effettivamente interpretato in violazione dei canoni ermeneutici.

  • CCNL Metalmeccanici del 16/06/2011

    Il ricorrente lo richiamava per sostenere che l'orario ordinario fosse di 160 ore; la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello non aveva fatto espresso riferimento a quel contratto collettivo, limitandosi a richiamare un orario ordinario mensile di 173 ore e l'ipotesi 1 della CTU.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si fonda su presupposti fattuali o documentali diversi da quelli effettivamente considerati dal giudice di merito.
  • La denuncia di violazione di legge non può risolversi in una critica astratta o meramente assertiva: occorre indicare specificamente quale affermazione in diritto della sentenza impugnata sia erronea e su quali elementi processuali o normativi essa si fondi.
  • La censura di interpretazione contrattuale richiede l'indicazione dell'atto negoziale concretamente interpretato; non è sufficiente richiamare un contratto collettivo o norme ermeneutiche senza correlare l'errore a un determinato testo contrattuale.
  • Il principio di non contestazione, la valutazione dei documenti e la pretesa confessione non possono essere utilmente invocati in cassazione se la sentenza impugnata non abbia effettivamente fondato la decisione sui fatti o sulle deduzioni che si assumono erroneamente considerati.
  • È inammissibile il motivo che non colpisca la specifica ipotesi contabile o tecnica recepita dal giudice di merito, quando la decisione si sia basata su quella particolare ricostruzione del credito o del debito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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