Cassazione Penale, Sentenza n. 47675/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cantatore impugnava la conferma della condanna per esercizio abusivo della professione forense (art. 348 e art. 99, comma 3, c.p.), contestando: 1) nullità del giudizio di primo grado per vizi di notifica (art. 552 c.p.p.) e discordanza sulla data del fatto; 2) riconoscimento della recidiva specifica reiterata fondato su una iscrizione cancellata dal casellario; 3) errata qualificazione dell'atto come esercizio abusivo perché si sarebbe trattato di un atto stragiudiziale occasionale (riferimento alla disciplina di cui all'art. 2, comma 6, L. 247/2012); 4) omissione di comunicazione del dispositivo nella fase di giudizio "cartolare" ex art. 23-bis d.l. 137/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che il deposito di un atto di pignoramento navale presso la Capitaneria costituisce un atto "tipico" idoneo a integrare il reato di esercizio abusivo anche se costituisce un unico atto, perché incide sulla progressione della procedura esecutiva (rilevanza anche dell'art. 646 cod. nav. circa il fermo dell'unità). Il quarto motivo è manifestamente infondato: la mancata comunicazione del dispositivo nel procedimento cartolare non determina nullità ma solo effetti sulla decorrenza dei termini di impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il reato di esercizio abusivo di una professione può integrarsi anche con il compimento di un singolo atto "tipico" proprio della professione che incida sulla progressione del procedimento; non è necessario dimostrare attività continuativa quando l'atto è idoneo a creare l'apparenza di attività professionale.
art. 99, terzo comma, cod. pen.
Riconoscimento della recidiva specifica reiterata sulla base delle condanne registrate nel casellario; la cancellazione di una iscrizione non esclude la valutazione della recidiva se permangono altre iscrizioni utili.
La mancata osservanza di termini dilatori relativa alla notifica può costituire nullità relativa, che va eccepita nei termini (art. 491 c.p.p.) altrimenti si considera sanata.
Termine per eccepire le nullità relative che, se non esercitata, comporta la sanatoria della violazione procedurale.
art. 2, comma 6, legge 247/2012
La disciplina sull'esercizio della professione forense richiede di norma caratteristiche di continuità, sistematicità e organizzazione per configurare attività professionale stabile, ma ciò non esclude che un singolo atto 'tipico' possa integrare esercizio abusivo quando abbia rilevanza tipica.
art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (procedimento cartolare)
La mancata comunicazione del dispositivo della sentenza emessa nel giudizio cartolare non determina nullità della decisione ma incide soltanto sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione.
Prevede poteri del giudice dell'esecuzione, del comandante del porto o dell'autorità di polizia giudiziaria di impedire la partenza di una nave; giustifica la rilevanza dell'atto di deposito del pignoramento navale come atto idoneo a incidere sulla procedura esecutiva.
Massime di principio
- Un singolo atto "tipico" attribuibile ad una professione (es. deposito di un pignoramento) può integrare il reato di esercizio abusivo anche in assenza di attività continuativa, se è idoneo a incidere sulla procedura o a creare l'apparenza di svolgimento professionale.
- Le censure processuali di nullità relative devono essere formulate con specificità e nei termini previsti: la genericità dei motivi comporta spesso l'inammissibilità del ricorso e la mancata eccezione tempestiva può sanare la violazione.
- Errori materiali nella indicazione della data del fatto nel capo di imputazione non comportano automaticamente l'annullamento se la sostanza del fatto è pacifica e non contestata dalle parti.
- La valutazione della recidiva può fondarsi sulle iscrizioni effettivamente presenti nel casellario; la cancellazione di una iscrizione non necessariamente esclude la recidiva se persistono altre condanne rilevanti.
- Nel procedimento "cartolare" la mancata comunicazione del dispositivo non comporta nullità della sentenza ma solo effetti sulla decorrenza del termine di impugnazione, per cui è essenziale monitorare i termini processuali.
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