Cassazione Penale, Sentenza n. 47620/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per presunto vizio di "bis in idem" (violazione dell'art. 649 cod.pen.) relativo al peculato: il ricorrente deduce che il capo 3) contestato dalla Corte d'appello riproduceva il medesimo fatto già giudicato con sentenza irrevocabile dell'08/11/2016 (capo 2), sicché non poteva essere nuovamente valutato. In precedenza la Corte d'appello, a seguito di rinvio dalla Cassazione, aveva riformato la sentenza del Tribunale di Udine e aveva altresì qualificato i fatti dei capi 4 e 5 ai sensi dell'art. 61, n. 9 e dell'art. 640 c.p., dichiarandone la prescrizione e rideterminando la pena per i rimanenti reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che non sussista identità del fatto tra il capo 2 e il capo 3 perché difettano coincidenza della "triade" condotta - nesso causale - evento: il capo 2 riguarda appropriazione di somme nel biennio 2012-2013, mentre il capo 3 riguarda il ritardo nel versamento di imposte nel periodo aprile-agosto 2012, configurando condotte e eventi diversi. Per l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000, ritenendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione del motivo di ricorso. P.Q.M.: ricorso inammissibile; condanna alle spese e all'ammenda di euro 3.000.
Norme richiamate
Richiamato come norma applicata dalla Corte d'appello per la qualificazione dei capi 4 e 5 (aggravante/criterio di determinazione della pena), con conseguente dichiarazione di prescrizione per quei capi
Norma penale richiamata dalla Corte d'appello per la nuova qualificazione dei capi 4 e 5 (truffa); la Corte di cassazione registra tale riqualificazione e la declaratoria di prescrizione operata in sede di rinvio
Richiamato dal ricorrente come fondamento del divieto di "bis in idem". La Corte ha valutato la questione applicando il criterio dell'identità del fatto e ha ritenuto che l'art. 649 non sia violato perché manca identità storico-naturalistica tra i due capi (diversa condotta e diverso evento)
art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU
Richiamato indirettamente tramite la giurisprudenza costituzionale (sent. n.200/2016) quale parametro interpretativo: il divieto di nuovo processo richiede la verifica dell'identità del fatto secondo la triade condotta-evento-nesso causale e con riguardo a tempo, luogo e persona
Norma processuale applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, per manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'irrogazione di una sanzione (ammenda) a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per accertare il divieto di "bis in idem" non basta la similitudine generale delle accuse: occorre identità storico-naturalistica del fatto valutata sulla "triade" condotta - nesso causale - evento, nonché considerare circostanze di tempo, luogo e persona.
- Un precedente giudicato invalida un nuovo procedimento solo se la ricostruzione del fatto nel nuovo capo di imputazione è coincidente in tutti gli elementi costitutivi; differenze nella natura della condotta (es. appropriazione 'semplice' vs ritardo nel versamento di imposte) possono escludere la preclusione del giudicato.
- Quando il ricorso in Cassazione solleva questioni manifestamente infondate la Corte può dichiararlo inammissibile e irrogare condanne alle spese e ammende per colpa nella determinazione del motivo; è quindi essenziale valutare preventivamente la persistenza di sovrapposizione fattuale prima di proporre il ricorso.
- In situazioni con pluralità di capi collegati temporalmente, distinguere chiaramente gli elementi fattuali contestati (periodo temporale, modalità dell'illecito, evento lesivo) è determinante per evitare eccezioni di doppia punizione inefficaci o per converso per sostenere la preclusione del giudicato.
- Se si ritiene sussistere la medesima fattispecie, la difesa deve fornire un confronto dettagliato tra la precedente sentenza irrevocabile e il nuovo capo di imputazione, evidenziando la corrispondenza di condotta, evento e nesso causale; senza tale comparazione il ricorso rischia l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
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