Cassazione Penale, Sentenza n. 47627/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che li ha ritenuti responsabili, in relazione al capo D, del reato di estorsione (e, per Lula Ditran, anche del reato di tentata estorsione al capo F). Lula contesta l'attendibilità delle persone offese e la sussistenza del suo concorso nel fatto, sostenendo che le condotte estorsive sarebbero state poste in essere solo dal coimputato Borrelli e che la sua presenza non prova il concorso; contesta inoltre l'applicazione della recidiva. Borrelli deduce la nullità per mancata notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia nominato e contesta la qualificazione giuridica del fatto come estorsione, proponendo la riclassificazione come esercizio di un diritto, esercizio arbitrario delle proprie ragioni o violenza privata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto al merito delle censure: per Lula la Corte ha ritenuto insuscettibile di revisione in sede di legittimità la valutazione sull'attendibilità delle persone offese (questione di fatto) e ha richiamato la presenza di riscontri documentali (un assegno incassato) e la convergenza delle dichiarazioni, nonché episodi (lesioni) che comprovano la partecipazione e il concorso di Lula nell'azione estorsiva; la deduzione sulla recidiva è stata ritenuta correttamente motivata come prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Per Borrelli la mancata notifica al difensore risultava sanata dall'assenza di eccezione da parte dell'altro difensore presente, essendo la nullità a regime intermedio; la censura sulla qualificazione giuridica è stata ritenuta generica e non convincente, dal momento che le pretese verso le vittime non trovavano titolo giuridico. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 192, comma terzo, codice di procedura penale
La disposizione disciplina le regole sul valore probatorio delle dichiarazioni; la Corte ricorda che le regole specifiche non trovano applicazione automatica alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono fondare una condanna se la loro credibilità e attendibilità sono adeguatamente motivate
Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)
Giurisprudenza richiamata per il principio che le dichiarazioni della persona offesa, purché adeguatamente motivate nella loro credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, possono da sole sostenere una condanna
Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020
Richiama il principio che la valutazione dell'attendibilità testimoniale è questione di fatto non sindacabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni, congetture non fondate o regole generali prive di plausibilità
Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 (Franco)
Principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, il giudice deve fornire specifica motivazione sia quando la dichiara sia quando la esclude; può essere sufficiente una argomentazione succinta che evidenzi la prosecuzione significativa di un processo delinquenziale
Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009 (Aprea)
Principio secondo cui la mancata notifica del decreto di citazione a uno dei due difensori di fiducia è una nullità a regime intermedio che può essere sanata dalla mancata eccezione da parte dell'altro difensore comparso; incombe al difensore presente l'onere di verificare la regolarità dell'avviso all'altro difensore
Massime di principio
- La valutazione della credibilità delle persone offese è, in linea di massima, valutazione di merito non sindacabile in Cassazione salvo evidenti contraddizioni o uso di mere congetture
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se ritenute credibili e motivate, da sole sostenere una condanna, specie se corredate da riscontri esterni convergenti
- La presenza dell'imputato a più episodi rilevanti, unitamente a comportamenti violenti o ad atti documentali che collegano le condotte (es. assegni), può essere ritenuta indice di concorso nell'estorsione
- L'applicazione della recidiva facoltativa richiede una motivazione specifica: è sufficiente che il giudice indichi, anche sinteticamente, come la condotta attuale rappresenti una prosecuzione del precedente percorso criminoso
- La nullità processuale relativa alla mancata notifica a uno dei due difensori è di regola sanabile se l'altro difensore presente non solleva eccezione; l'onere di verificare e eccepire grava sul difensore comparso
- Censure generiche sulla qualificazione giuridica del fatto vengono di norma rigettate se non articolano fatti o argomentazioni specifiche che mettano in discussione le valutazioni del giudice di merito
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