Cassazione Penale, Sentenza n. 47622/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) violazione di norma e contraddittorietà della motivazione nella identificazione del dies a quo per il reato di appropriazione indebita (sosteneva che la consumazione fosse l'8/5/2014, con conseguente estinzione per prescrizione); 2) analoghi vizî in relazione ai fatti di truffa (capo B), chiedendo che le condotte fossero valutate come episodi frazionati, ciascuno con proprio decorso della prescrizione; 3) vizio nella determinazione del momento di perfezionamento dell'esercizio abusivo della professione di promotore finanziario (ritenuto invece perfezionato dal ricorrente solo dal 10/9/2014); 4) vizi nella dosimetria della pena, relativamente alla scelta della pena base e all'applicazione degli aumenti per continuazione e aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha confermato la Corte d'appello: l'appropriazione indebita è reato istantaneo e si è consumata con l'interversione del possesso (la Corte di merito ha individuato il momento al 17/5/2017), perciò la prescrizione non era maturata; la truffa è stata correttamente qualificata come reato a consumazione prolungata/continuato alla stregua della fattispecie concreta (versamenti scaglionati riconducibili a un unico comportamento fraudolento), con conseguente corretta determinazione del dies a quo; l'esercizio abusivo della professione è stato considerato ai fini sanzionatori a partire dal 14/4/2015 come fatto rilevante, rendendo irrilevanti le contestazioni sulla data 10/9/2014; la dosimetria della pena è stata ritenuta nei limiti della discrezionalità del giudice e conforme agli artt.132 e ss. c.p.; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice penale, articoli 132 e seguenti
Richiamati come criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la misura scelta entro la discrezionalità applicativa prevista dagli artt.132 e seguenti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - consumazione appropriazione indebita
Sez. 2, n. 19519 del 15/1/2020; Sez. 2, n. 40870 del 20/6/2017; Sez. 2, n. 46744 del 19/9/2018, e precedenti indicate in motivazione
Stabilisce che l'appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con l'interversione del possesso, ossia con l'atto di dominio e la volontà di trattenere la cosa come propria
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - truffa istantanea vs continuata
Sez. 2, n. 4150 del 07/11/2018; Sez. 5, n. 32050 del 11/06/2014; Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019; Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017; Sez. 5, n. 32514 del 16/10/2020
Principio secondo cui la truffa può essere istantanea o a consumazione prolungata: se i versamenti successivi sono conseguenza di un unico comportamento fraudolento costituiscono un reato continuato (consumazione al momento dell'ultimo atto), altrimenti ogni versamento può integrare reati autonomi
Giurisprudenza su computo prescrizione dopo decisione di merito
Sez. U. n. 21 del 22/10/2000; Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017 (Tornei)
La pronuncia di merito cristallizza gli effetti alla data di emissione della sentenza di appello: il decorso del tempo successivo non può essere computato ai fini della prescrizione delle condotte già accertate in grado di appello
Massime di principio
- Appropriazione indebita: la consumazione va individuata nel momento dell'interversione del possesso (manifestazione di volontà di trattenere), non nella mera conoscenza del creditore della condotta dell'autore
- Truffa: distinguere tra reato istantaneo e reato a consumazione prolungata; se i versamenti successivi sono riconducibili a un unico disegno fraudolento costituiscono un fatto continuato la cui consumazione è l'ultimo atto utile; se richiedono nuove condotte fraudolente, vanno considerate fattispecie autonome con prescrizione separata
- Esercizio abusivo della professione: ai fini della rilevanza penale e sanzionatoria conta la porzione di condotta non prescritta e il momento dal quale tale condotta è efficacemente rilevante per la pena; date antecedenti già dichiarate prescritte sono irrilevanti
- Dosimetria della pena: il giudice di merito ha ampia discrezionalità applicativa secondo gli artt.132 e ss. c.p.; le critiche alla motivazione sulla scelta della pena devono dimostrare un evidente travisamento dei criteri legislativi per poter prosperare
- Prescrizione e impugnazioni: la decisione di appello cristallizza la situazione ai fini del computo della prescrizione; il tempo successivo alla sentenza di appello non si computa per ritenere estinti i reati già oggetto della pronuncia
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47577/2023 del 28/11/2023
- Sentenza penale · 28 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47620/2023 del 28/11/2023
- Sentenza penale · 28 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47623/2023 del 28/11/2023
- Sentenza penale · 28 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47624/2023 del 28/11/2023
- Sentenza penale · 28 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47627/2023 del 28/11/2023
- Sentenza penale · 28 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 47628/2023 del 28/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →