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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47622/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva quattro motivi: 1) violazione di norma e contraddittorietà della motivazione nella identificazione del dies a quo per il reato di appropriazione indebita (sosteneva che la consumazione fosse l'8/5/2014, con conseguente estinzione per prescrizione); 2) analoghi vizî in relazione ai fatti di truffa (capo B), chiedendo che le condotte fossero valutate come episodi frazionati, ciascuno con proprio decorso della prescrizione; 3) vizio nella determinazione del momento di perfezionamento dell'esercizio abusivo della professione di promotore finanziario (ritenuto invece perfezionato dal ricorrente solo dal 10/9/2014); 4) vizi nella dosimetria della pena, relativamente alla scelta della pena base e all'applicazione degli aumenti per continuazione e aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha confermato la Corte d'appello: l'appropriazione indebita è reato istantaneo e si è consumata con l'interversione del possesso (la Corte di merito ha individuato il momento al 17/5/2017), perciò la prescrizione non era maturata; la truffa è stata correttamente qualificata come reato a consumazione prolungata/continuato alla stregua della fattispecie concreta (versamenti scaglionati riconducibili a un unico comportamento fraudolento), con conseguente corretta determinazione del dies a quo; l'esercizio abusivo della professione è stato considerato ai fini sanzionatori a partire dal 14/4/2015 come fatto rilevante, rendendo irrilevanti le contestazioni sulla data 10/9/2014; la dosimetria della pena è stata ritenuta nei limiti della discrezionalità del giudice e conforme agli artt.132 e ss. c.p.; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, articoli 132 e seguenti

    Richiamati come criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la misura scelta entro la discrezionalità applicativa prevista dagli artt.132 e seguenti

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - consumazione appropriazione indebita

    Sez. 2, n. 19519 del 15/1/2020; Sez. 2, n. 40870 del 20/6/2017; Sez. 2, n. 46744 del 19/9/2018, e precedenti indicate in motivazione

    Stabilisce che l'appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con l'interversione del possesso, ossia con l'atto di dominio e la volontà di trattenere la cosa come propria

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - truffa istantanea vs continuata

    Sez. 2, n. 4150 del 07/11/2018; Sez. 5, n. 32050 del 11/06/2014; Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019; Sez. 2, n. 57287 del 30/11/2017; Sez. 5, n. 32514 del 16/10/2020

    Principio secondo cui la truffa può essere istantanea o a consumazione prolungata: se i versamenti successivi sono conseguenza di un unico comportamento fraudolento costituiscono un reato continuato (consumazione al momento dell'ultimo atto), altrimenti ogni versamento può integrare reati autonomi

  • Giurisprudenza su computo prescrizione dopo decisione di merito

    Sez. U. n. 21 del 22/10/2000; Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017 (Tornei)

    La pronuncia di merito cristallizza gli effetti alla data di emissione della sentenza di appello: il decorso del tempo successivo non può essere computato ai fini della prescrizione delle condotte già accertate in grado di appello

Massime di principio

  • Appropriazione indebita: la consumazione va individuata nel momento dell'interversione del possesso (manifestazione di volontà di trattenere), non nella mera conoscenza del creditore della condotta dell'autore
  • Truffa: distinguere tra reato istantaneo e reato a consumazione prolungata; se i versamenti successivi sono riconducibili a un unico disegno fraudolento costituiscono un fatto continuato la cui consumazione è l'ultimo atto utile; se richiedono nuove condotte fraudolente, vanno considerate fattispecie autonome con prescrizione separata
  • Esercizio abusivo della professione: ai fini della rilevanza penale e sanzionatoria conta la porzione di condotta non prescritta e il momento dal quale tale condotta è efficacemente rilevante per la pena; date antecedenti già dichiarate prescritte sono irrilevanti
  • Dosimetria della pena: il giudice di merito ha ampia discrezionalità applicativa secondo gli artt.132 e ss. c.p.; le critiche alla motivazione sulla scelta della pena devono dimostrare un evidente travisamento dei criteri legislativi per poter prosperare
  • Prescrizione e impugnazioni: la decisione di appello cristallizza la situazione ai fini del computo della prescrizione; il tempo successivo alla sentenza di appello non si computa per ritenere estinti i reati già oggetto della pronuncia

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