Cassazione Penale, Sentenza n. 47577/2023 del 28/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) la remissione di querela intervenuta da parte della persona offesa e la sua accettazione, con conseguente estinzione del reato e improcedibilità; 2) vizi di motivazione per presunto contrasto tra il dispositivo e le motivazioni della sentenza d'appello. Nel corso del giudizio è stato depositato il verbale di remissione di querela con accettazione, e si è rilevato che il reato di lesioni (art. 582 c.p.) commesso contro il coniuge rientra tra le ipotesi perseguibili a querela di parte (richiamo a art. 577 c.p. e giurisprudenza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela; ha dichiarato che la declaratoria di estinzione travolge le statuizioni civili (risarcimento e rifusione spese alla parte civile) e ha posto le spese processuali a carico del querelato. La Corte ha inoltre osservato che la remissione intervenuta in cassazione determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Il reato di lesioni aggravate è stato ritenuto, nella fattispecie contro il coniuge, perseguibile a querela di parte; la remissione della querela estingue il reato quando è stata regolarmente proposta e accettata.
art. 577 cod. pen. (comma primo, n.1 e comma secondo)
Individua le categorie protette (es. coniuge) per le quali alcune fattispecie di reato sono disciplinate in modo specifico; la Corte ha richiamato tale norma per qualificare la perseguibilità a querela dell'illecito.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede che, nonostante l'estinzione del reato per remissione di querela, le spese del procedimento restino a carico del querelato; la Corte ha applicato questa norma ponendo le spese a carico del querelato.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 35796 del 13/7/2023; Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021; Sez. U, n. 24246 del 25/2/2004)
La Corte richiama precedenti che confermano che la remissione di querela estingue il reato anche in sede di cassazione e che l'estinzione travolge le statuizioni civili connesse.
Massime di principio
- Se la persona offesa deposita una remissione di querela e questa viene accettata, il reato perseguibile a querela di parte si estingue anche se il procedimento è in corso o è in cassazione.
- L'estinzione del reato per remissione di querela comporta l'annullamento delle statuizioni penali e il travolgimento delle pronunce civili accessorie (risarcimento e rifusione spese alla parte civile).
- Nonostante l'estinzione del reato, le spese processuali possono rimanere a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
- È essenziale verificare la perseguibilità a querela della specifica fattispecie: alcune lesioni commesse contro categorie protette (es. coniuge) possono rientrare nella perseguibilità a querela e dunque essere estinte con remissione.
- La remissione di querela va documentata formalmente (verbale) e la sua accettazione deve risultare dagli atti per produrre l'effetto estintivo; la sua produzione anche in cassazione è efficace.
- Questioni difformi tra dispositivo e motivazione della sentenza d'appello possono costituire motivo di censura, ma l'intervenuta remissione può rendere superflua la valutazione delle censure sostanziali perché determina l'estinzione del reato.
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