Cassazione Penale, Sentenza n. 47624/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha confermato le condanne per rapina aggravata (e, per Del Rosso, anche per ricettazione). Del Rosso deduce errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. e carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche (sottolineando elementi a suo favore quali tentativo di dissuadere un coimputato, marginalità del ruolo, dichiarazioni confessorie). De Bari formula più motivi: vizio di motivazione e violazione degli artt. 125 e 649 c.p.p. sulla sua responsabilità individuale; errore nella valutazione delle dichiarazioni di co-autorità e delle chiamate di correità; errata valutazione dell'elemento soggettivo (sostiene di aver avuto un ruolo marginale/autista e di essere sostanzialmente inconsapevole), e censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e/o dell'art. 114 c.p. (minima partecipazione). De Pinto contesta l'applicazione della continuazione (art. 81 c.p.), nega la prova del suo ruolo di "basista" (contraddizioni tra video e dichiarazioni) e chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo la minima importanza del suo contributo.
La decisione
Tutti i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Motivazioni principali: molti motivi sono aspecifici e non rispettano il requisito di specificità dell'art. 581 c.p.p.; diverse doglianze cercano una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche (richiamando la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale e i numerosi precedenti), sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei correi e sui riscontri esterni (telecamere, tabulati, intercettazioni, GPS, sequestri). In particolare: per Del Rosso il motivo è aspecifico; per De Bari i motivi sono o aspecifici o non consentiti perché mirano a rinnovare la valutazione probatoria già compiuta; per De Pinto la continuazione non è stata applicata a suo carico e la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi (presenza preordinata sul luogo, riscontri) per affermarne la responsabilità. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pagamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62-bis cod. pen.
Regola il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito può negarle se prevalgono elementi negativi decisivi (es. intensa capacità criminale, precedenti), non essendo necessario menzionare ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa
art. 114 cod. pen.
Circostanza attenuante della minima partecipazione: integrare richiede un ruolo di rilevanza del tutto marginale la cui assenza non avrebbe avuto apprezzabili conseguenze; nel caso la partecipazione del De Bari non è stata ritenuta trascurabile
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Riferimento alla continuazione tra reati; la Corte ha chiarito che la continuazione non è stata applicata a carico di De Pinto, ma solo alla posizione di Del Rosso
art. 125 cod. proc. pen.
Norma citata dai ricorrenti in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non specifiche rispetto al percorso argomentativo dei giudici di merito
art. 192 cod. proc. pen.
Richiama i principi sulla valutazione delle dichiarazioni dei testi e delle chiamate di correità; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di attendibilità dei giudici di merito, fondata anche su riscontri esterni
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai motivi di cassazione proposti in violazione dei criteri formali di specificità e ammissibilità; la Corte ha ritenuto aspecifici diversi motivi
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti di specificità del ricorso in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per mancanza di tale specificità
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; la Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e chiaramente connessi alle presunte violazioni di legge o alle aporie della motivazione: censure generiche o ripetitive sono inammissibili
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito: può solo verificare la logicità e la completezza dell'apparato motivazionale
- Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su una valutazione globale che valorizza i fattori ritenuti decisivi (gravità del fatto, precedenti, capacità criminale); non è obbligatorio che il giudice discuta ogni singolo elemento favorevole prospettato dalla difesa
- Per riconoscere la circostanza di minima partecipazione (art.114 c.p.) è necessario che il contributo sia marginale e trascurabile nell'economia dell'azione; una presenza che rafforza o facilita l'azione esclude la minima partecipazione
- La presenza fisica di un soggetto sul luogo del fatto, quando fornisce stimolo o senso di sicurezza agli esecutori, può essere valutata come apporto concorsuale anche in assenza di contributo materiale diretto
- Se la continuazione non è stata applicata in sentenza alla posizione di un imputato, l'impugnazione che lamenta tale applicazione è infondata: occorre verificare il testo della motivazione di merito prima di fondare il motivo
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