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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47624/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha confermato le condanne per rapina aggravata (e, per Del Rosso, anche per ricettazione). Del Rosso deduce errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. e carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche (sottolineando elementi a suo favore quali tentativo di dissuadere un coimputato, marginalità del ruolo, dichiarazioni confessorie). De Bari formula più motivi: vizio di motivazione e violazione degli artt. 125 e 649 c.p.p. sulla sua responsabilità individuale; errore nella valutazione delle dichiarazioni di co-autorità e delle chiamate di correità; errata valutazione dell'elemento soggettivo (sostiene di aver avuto un ruolo marginale/autista e di essere sostanzialmente inconsapevole), e censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e/o dell'art. 114 c.p. (minima partecipazione). De Pinto contesta l'applicazione della continuazione (art. 81 c.p.), nega la prova del suo ruolo di "basista" (contraddizioni tra video e dichiarazioni) e chiede il riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo la minima importanza del suo contributo.

La decisione

Tutti i ricorsi sono dichiarati inammissibili. Motivazioni principali: molti motivi sono aspecifici e non rispettano il requisito di specificità dell'art. 581 c.p.p.; diverse doglianze cercano una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità; la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche (richiamando la gravità dei fatti, l'intensa capacità criminale e i numerosi precedenti), sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni dei correi e sui riscontri esterni (telecamere, tabulati, intercettazioni, GPS, sequestri). In particolare: per Del Rosso il motivo è aspecifico; per De Bari i motivi sono o aspecifici o non consentiti perché mirano a rinnovare la valutazione probatoria già compiuta; per De Pinto la continuazione non è stata applicata a suo carico e la Corte ha ritenuto sufficienti gli elementi (presenza preordinata sul luogo, riscontri) per affermarne la responsabilità. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., pagamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte di merito può negarle se prevalgono elementi negativi decisivi (es. intensa capacità criminale, precedenti), non essendo necessario menzionare ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante della minima partecipazione: integrare richiede un ruolo di rilevanza del tutto marginale la cui assenza non avrebbe avuto apprezzabili conseguenze; nel caso la partecipazione del De Bari non è stata ritenuta trascurabile

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Riferimento alla continuazione tra reati; la Corte ha chiarito che la continuazione non è stata applicata a carico di De Pinto, ma solo alla posizione di Del Rosso

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma citata dai ricorrenti in relazione al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e non specifiche rispetto al percorso argomentativo dei giudici di merito

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiama i principi sulla valutazione delle dichiarazioni dei testi e delle chiamate di correità; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di attendibilità dei giudici di merito, fondata anche su riscontri esterni

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai motivi di cassazione proposti in violazione dei criteri formali di specificità e ammissibilità; la Corte ha ritenuto aspecifici diversi motivi

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti di specificità del ricorso in cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per mancanza di tale specificità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa; la Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e chiaramente connessi alle presunte violazioni di legge o alle aporie della motivazione: censure generiche o ripetitive sono inammissibili
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito: può solo verificare la logicità e la completezza dell'apparato motivazionale
  • Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi su una valutazione globale che valorizza i fattori ritenuti decisivi (gravità del fatto, precedenti, capacità criminale); non è obbligatorio che il giudice discuta ogni singolo elemento favorevole prospettato dalla difesa
  • Per riconoscere la circostanza di minima partecipazione (art.114 c.p.) è necessario che il contributo sia marginale e trascurabile nell'economia dell'azione; una presenza che rafforza o facilita l'azione esclude la minima partecipazione
  • La presenza fisica di un soggetto sul luogo del fatto, quando fornisce stimolo o senso di sicurezza agli esecutori, può essere valutata come apporto concorsuale anche in assenza di contributo materiale diretto
  • Se la continuazione non è stata applicata in sentenza alla posizione di un imputato, l'impugnazione che lamenta tale applicazione è infondata: occorre verificare il testo della motivazione di merito prima di fondare il motivo

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