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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02352/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

La controversia nasceva da una convenzione stipulata tra un comune e un consorzio per l'attuazione di un piano di edilizia economica e popolare, in base alla quale una cooperativa aveva ottenuto il diritto di superficie su un'area per realizzare immobili e box. La convenzione prevedeva un corrispettivo iniziale e un meccanismo di conguaglio qualora il costo di esproprio o acquisizione risultasse diverso da quello stimato. Anni dopo, il consorzio chiedeva il pagamento del conguaglio definitivo. Gli attuali ricorrenti, aventi causa della cooperativa, domandavano l'accertamento della non debenza del conguaglio, sostenendo in sintesi che il diritto fosse prescritto e che un accordo transattivo del 4 marzo 2004 dovesse considerarsi meramente ricognitivo, non idoneo a spostare in avanti il dies a quo della prescrizione né a incidere sulla quantificazione del conguaglio. In appello, la corte territoriale aveva invece ritenuto che quell'accordo avesse natura transattiva e funzione anche indennitaria, confermando il rigetto dell'eccezione di prescrizione, ma detraendo un acconto non considerato in primo grado. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducevano: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la correlazione tra l'accordo del 2004 e un precedente atto di determinazione consensuale dell'indennizzo del 1989; 2) violazione degli artt. 2935 e 1965 c.c., per avere la corte d'appello individuato nel 2004 il momento di decorrenza della prescrizione e qualificato l'accordo come transazione. Il consorzio e il comune resistevano con controricorso e proponevano ricorso incidentale condizionato, sostenendo che il dies a quo dovesse individuarsi nel momento dell'emissione del mandato di pagamento, quando l'indennità sarebbe divenuta definitivamente esigibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto che entrambi i motivi investissero, in realtà, l'attività interpretativa del giudice di merito sull'accordo del 4 marzo 2004 e non l'omesso esame di un fatto decisivo o una violazione di legge deducibile in sede di legittimità. In particolare, la Corte ha osservato che la corte d'appello aveva già motivato sul carattere negoziale e transattivo dell'accordo e sulla sua compatibilità con la procedura espropriativa e con la clausola convenzionale che prevedeva anche determinazioni consensuali dell'indennizzo. La censura dei ricorrenti mirava quindi a una rivalutazione del contenuto dell'accordo e dei fatti di causa, inammissibile in cassazione. L'inammissibilità del ricorso principale ha assorbito il ricorso incidentale condizionato del consorzio e del comune. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 35 l. n. 865/1971

    richiamato come base della convenzione per l'assegnazione del diritto di superficie e per il meccanismo di conguaglio del corrispettivo

  • art. 2935 c.c.

    utilizzato per discutere il momento in cui il diritto al conguaglio può essere fatto valere e quindi la decorrenza della prescrizione

  • art. 1965 c.c.

    richiamato per la qualificazione dell'accordo del 4 marzo 2004 come transazione e per escluderne la natura meramente ricognitiva

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamati nel ricorso incidentale per sostenere una diversa interpretazione della convenzione e dell'accordo transattivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma evocata per denunciare violazione di legge in cassazione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma evocata per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile come omesso esame di un fatto decisivo la critica che, sotto l'apparente vizio motivazionale, miri in realtà a contestare l'interpretazione del contenuto di un accordo compiuta dal giudice di merito.
  • La qualificazione di un negozio come transattivo o meramente ricognitivo appartiene al giudice di merito; in cassazione può essere censurata solo nei limiti del controllo sulla correttezza giuridica dell'interpretazione, non per una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Quando una convenzione prevede un conguaglio del corrispettivo collegato alla definitiva liquidazione dell'indennità, il momento rilevante ai fini della prescrizione va individuato secondo la concreta disciplina pattizia e la ricostruzione dell'iter liquidatorio, ma la relativa valutazione è tipicamente fattuale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se le censure non confrontano specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti e degli accordi tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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