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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37859/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

Una società correntista aveva promosso un giudizio di accertamento e rettifica del saldo di un conto corrente bancario, contestando addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissione di massimo scoperto, interessi ultralegali e criteri di calcolo di interessi, commissioni, valute e spese. In primo grado il tribunale aveva accolto solo in parte le domande, dichiarando nulle alcune clausole della lettera contratto e rideterminando il saldo a debito della correntista. La cessionaria del credito, subentrata alla banca originaria, aveva proposto appello chiedendo anche la condanna della correntista al pagamento di una somma determinata sulla base di una specifica ipotesi di CTU, oltre alla riforma della decisione. La società correntista ha ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., perché la corte d'appello avrebbe accolto una nuova domanda di condanna proposta solo in appello, non introdotta in primo grado con domanda riconvenzionale; 2) violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. per aver la corte deciso oltre i limiti dell'appello e pronunciato ultra petita, riformando integralmente la sentenza su punti non devoluti; 3) nullità per omessa motivazione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 4) violazione dell'art. 1284, comma 3, c.c., sostenendo che la documentazione contrattuale non legittimasse interessi ultralegali e anatocismo trimestrale. La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la doglianza sulla domanda nuova in appello e ha esaminato gli altri motivi dichiarandoli inammissibili o infondati nei limiti descritti in motivazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione a tale profilo. Ha poi deciso la causa nel merito, dichiarando inammissibile la domanda di condanna formulata per la prima volta in appello dalla cessionaria del credito e determinando il saldo del conto corrente nell'importo di euro 167.746,57. Gli altri motivi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili; le spese dell'intero giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    In appello è inammissibile la proposizione di una domanda nuova che muti la causa petendi e introduca una pretesa diversa da quella coltivata in primo grado.

  • art. 346 c.p.c.

    Le questioni e domande non accolte in primo grado devono essere ritualmente riproposte; tuttavia la censura formulata nel caso concreto è stata ritenuta generica e, comunque, infondata rispetto al contenuto devoluto in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande proposte; nel caso deciso, la doglianza di ultrapetizione è stata superata dalla ricostruzione dell'oggetto dell'appello e dall'inammissibilità della domanda nuova.

  • art. 1284, comma 3, c.c.

    La censura relativa agli interessi ultralegali è stata dichiarata inammissibile perché non prospettata nei gradi di merito e, comunque, ritenuta non decisiva alla luce della documentazione e della CTU richiamate.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della violazione del diritto di difesa per l'introduzione in appello di una domanda non proposta in primo grado.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del rispetto del contraddittorio e della corretta delimitazione dell'oggetto del giudizio.

  • art. 380 bis, comma 1, c.p.c.

    La ricorrente ha depositato memorie ai sensi della norma nel procedimento camerale in Cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello non può essere introdotta una domanda nuova che, pur riferita al medesimo rapporto sostanziale, modifichi i fatti costitutivi del diritto fatto valere e trasformi l'oggetto sostanziale della controversia.
  • La domanda di condanna proposta per la prima volta in appello è inammissibile se non era stata formulata in primo grado neppure in via riconvenzionale, poiché altera il thema decidendum e non ha formato oggetto di contraddittorio nel merito.
  • La verifica della novità della domanda va compiuta in concreto, confrontando petitum e causa petendi dei due gradi di giudizio; non è nuova la richiesta che resti interna alla medesima domanda di accertamento già introdotta in primo grado.
  • Le censure di legittimità che investono profili non dedotti nei gradi di merito sono inammissibili, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio e già emerse dagli atti.
  • In presenza di una domanda nuova in appello, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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