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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08250/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento catastale relativo alla rendita di un’unità immobiliare su cui insiste un impianto eolico. In primo grado il ricorso della società contribuente era stato rigettato; in appello la decisione veniva riformata e l’avviso annullato, perché la corte di merito aveva ritenuto illegittima l’inclusione nella rendita della torre di sostegno del rotore e della navicella, considerata componente impiantistica funzionale al processo produttivo e quindi esclusa dalla stima diretta in base alla disciplina sui c.d. imbullonati. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/insufficiente ex artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 36 e 61 d.lgs. 546/1992; (2) violazione dell’art. 1, comma 21, L. 208/2015 e dell’art. 1, comma 244, L. 190/2014, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nell’escludere la torre dal computo della rendita e si fosse limitata a recepire acriticamente pareri di parte; (3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle ulteriori componenti della rendita contestate dalla contribuente (lotto, plinto di fondazione, spese tecniche, oneri finanziari, profitto dell’imprenditore); (4) violazione delle norme catastali e della circolare n. 6/2012 sul criterio di stima diretta e sull’aggiornamento della rendita. La difesa della contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza di appello superasse il minimo costituzionale e che l’esclusione della torre eolica dalla rendita fosse conforme all’orientamento consolidato in materia di componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che, una volta esclusa la torre dal calcolo, il giudice di merito non potesse limitarsi ad annullare integralmente l’avviso, ma dovesse rideterminare la rendita sulle componenti residue, esaminando anche le ulteriori voci (suolo, fondazioni, piazzola, cabina prefabbricata e connesse voci estimative). Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della nullità per mancanza o apparenza della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione della sentenza.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel primo motivo, senza specifica elaborazione autonoma nel testo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione di legge sostanziale in materia catastale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione e sul vizio di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per la censura di omessa pronuncia sulle ulteriori componenti della rendita.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per ribadire che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per affermare il limite del controllo di legittimità sul libero convincimento del giudice di merito.

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    Ha ridefinito l’oggetto della stima catastale per gli immobili speciali e particolari, escludendo dalla stima macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

  • art. 1, comma 22, L. 208/2015

    Richiamato nel contesto della disciplina degli imbullonati e dell’ambito applicativo della nuova stima catastale.

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    La Corte afferma che non è stato abrogato, neppure tacitamente, dalla L. 208/2015, nella parte che valorizza la circolare n. 6/T/2012 e le metodologie estimative.

  • art. 10 R.D.L. n. 652/1939

    Norma di base per la determinazione della rendita catastale mediante stima diretta per gli immobili a destinazione speciale o particolare.

  • art. 28, comma 2, D.P.R. n. 1142/1949

    Richiamato per il procedimento indiretto basato sul costo di ricostruzione.

  • art. 2 D.L. n. 16/1993

    Richiamato nel quarto motivo tra le norme sulla determinazione della rendita catastale.

  • art. 1 D.M. 701/1994

    Richiamato nel quarto motivo in tema di procedura DOCFA e aggiornamento catastale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione è ammissibile solo se ricorre un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, ossia mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è invece deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • In materia di impianti eolici, la torre di sostegno del rotore e della navicella, salvo specifiche peculiarità costruttive allegate e provate, è componente essenziale e funzionalmente inserita nel processo produttivo di energia elettrica e, come tale, è esclusa dal computo della rendita catastale ai sensi della disciplina sugli immobili speciali e particolari.
  • L’esclusione dalla rendita delle componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo non esonera il giudice tributario dal dovere di rideterminare la rendita sulle residue componenti dell’unità immobiliare, quando l’atto impugnato sia contestato anche nel merito della quantificazione.
  • Il processo tributario ha natura di impugnazione-merito: se l’avviso è censurato per vizi sostanziali, il giudice non può limitarsi all’annullamento, ma deve procedere alla corretta quantificazione del rapporto tributario entro i limiti delle domande di parte.
  • La doglianza che miri a contrapporre una diversa ricostruzione del fatto o una diversa valutazione del materiale probatorio è inammissibile in cassazione, perché sollecita un nuovo giudizio di merito.
  • L’art. 1, comma 21, L. 208/2015 non ha abrogato le metodologie estimative previste dalla disciplina previgente e dalla circolare tecnica di riferimento, che restano applicabili per il calcolo della rendita sulle componenti non escluse dalla stima.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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