Cassazione Civile, Ordinanza n. 30715/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'IRPEF per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004, emessa in un contesto di agevolazioni e sospensioni tributarie connesse agli eventi calamitosi che avevano colpito l'area catanese. Il giudice tributario regionale aveva confermato l'annullamento della riscossione ritenendo che la presentazione dell'istanza per le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 1011, L. 296/2006 impedisse l'adozione della cartella e l'iscrizione a ruolo e che, comunque, la decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 non escludesse il beneficio per quegli anni. L'Agenzia ricorrente ha dedotto, con due motivi, la falsa applicazione della disciplina interna sulla riscossione e delle norme europee sugli aiuti di Stato: da un lato ha sostenuto che l'istanza di agevolazione non blocca l'attività di accertamento e riscossione dell'Amministrazione; dall'altro ha censurato il riconoscimento del beneficio a un soggetto che svolge attività d'impresa, invocando la decisione della Commissione europea che ha qualificato tali misure come aiuti di Stato incompatibili salvo specifiche eccezioni, in particolare il rispetto del de minimis o la compensazione di danni da calamità con nesso diretto e assenza di sovracompensazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha richiamato il principio secondo cui la sospensione dei termini tributari prevista dalla normativa speciale non paralizza l'attività dell'Amministrazione finanziaria di accertamento e riscossione. Quanto al secondo, ha affermato che la decisione della Commissione europea del 14 agosto 2015 costituisce ius superveniens vincolante, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, e che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto se il contribuente svolgesse attività d'impresa, se l'agevolazione rientrasse nel regime de minimis oppure, in alternativa, se ricorressero i presupposti per la compatibilità dell'aiuto come compensazione di danni da calamità naturale, evitando sovracompensazioni. Ha inoltre escluso che un eventuale giudicato nazionale formatosi sul beneficio potesse impedire l'applicazione della decisione europea, trattandosi di decisione sopravvenuta rispetto al giudizio di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 1011, L. 27 dicembre 2006, n. 296
agevolazioni previste per le misure urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi vulcanici
norma eccezionale di rimessione in termini che non preclude, di per sé, gli accertamenti e la riscossione dell'Amministrazione; per le imprese va coordinata con la disciplina UE sugli aiuti di Stato.
artt. 25, 39 e 87, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamati come norme sulla riscossione e sulla cartella di pagamento, ritenute dal ricorrente erroneamente applicate dal giudice di merito.
invocato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio circa i presupposti del beneficio e del regime de minimis.
Direttiva 77/388/CEE
richiamata per la nozione euro-unitaria di attività economica e soggetto passivo, utile a definire l'ambito delle imprese beneficiarie o escluse.
artt. 107 e 108, par. 3, TFUE
fondano la disciplina degli aiuti di Stato e il controllo della Commissione; la Corte li usa per verificare la compatibilità delle agevolazioni fiscali.
Decisione Commissione europea 14 agosto 2015 n. C(2015) 5549 final
considerata vincolante e fonte di ius superveniens; qualifica le misure agevolative come aiuti di Stato incompatibili salvo eccezioni (de minimis o compensazione di danni da calamità naturale con nesso diretto e assenza di sovracompensazione).
Regolamento (UE) n. 1407/2013
richiamato quale parametro per verificare la compatibilità del beneficio come aiuto individuale de minimis.
Regolamento (UE) n. 717/2014
richiamato quale parametro alternativo per la verifica del regime de minimis.
artt. 11 e 117 Cost.
menzionati come tramite per la rilevanza interna della normativa e della decisione euro-unitaria.
richiamato per la definizione camerale del ricorso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
evocato nel ragionamento sul rapporto tra giudicato nazionale e diritto dell'Unione, ritenuto recessivo nei casi di aiuti di Stato incompatibili già definiti dalla Commissione prima del giudicato.
Massime di principio
- La sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari disposta da una normativa speciale non implica, di regola, il divieto per l'Amministrazione finanziaria di effettuare accertamenti, iscrivere a ruolo o avviare la riscossione, salvo una previsione espressa in senso contrario.
- Le agevolazioni fiscali riconducibili ad aiuti di Stato devono essere verificate alla luce della disciplina unionale sopravvenuta e vincolante: il giudice nazionale deve applicare d'ufficio la decisione della Commissione europea anche se intervenuta nel corso del giudizio.
- Per stabilire se un'agevolazione fiscale sia fruibile da un soggetto economico occorre verificare in concreto se il beneficiario svolga un'attività economica ai sensi del diritto UE, indipendentemente dalla forma giuridica o dal fatto che si tratti di attività professionale regolamentata.
- Quando il beneficio rientra nel regime de minimis, il giudice deve accertare l'importo complessivo degli aiuti ricevuti nel periodo rilevante e non soltanto il singolo importo chiesto in giudizio; se la soglia è superata, il beneficio va negato integralmente.
- Se l'aiuto è giustificato come compensazione di danni da calamità naturale, occorre un nesso chiaro e diretto tra il danno subìto e il beneficio, nonché la verifica dell'assenza di sovracompensazione mediante deduzione di altri ristori o aiuti ricevuti.
- Il giudicato interno non impedisce, in via generale, l'applicazione del diritto UE sopravvenuto in materia di aiuti di Stato quando la decisione della Commissione è intervenuta prima della formazione del giudicato; fuori da tali casi eccezionali resta ferma l'intangibilità del giudicato.
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