Cassazione Civile, Ordinanza n. 22187/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un giudizio avente ad oggetto un rapporto di comodato tra le parti, definito con sentenza della Corte d'appello di Torino n. 1025/2021. La società soccombente in appello ha notificato ricorso per cassazione contro tale decisione, ma non ha poi provveduto al deposito e all'iscrizione a ruolo del ricorso entro i termini prescritti dall'art. 369 c.p.c. La controparte, ricevuto il ricorso e avendo notificato controricorso, ha documentato la notificazione del ricorso e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, facendo valere il proprio potere di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo per ottenere la definizione in rito e la rifusione delle spese. Il ricorso non risulta quindi esaminato nel merito, poiché mancava il presupposto processuale del deposito tempestivo del ricorso e degli atti indicati dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito del ricorso stesso e degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c., dopo che la parte controricorrente aveva richiesto l'iscrizione a ruolo del processo. Ha quindi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Il mancato deposito del ricorso per cassazione e degli atti indicati dalla norma comporta improcedibilità del ricorso; la parte destinataria della notificazione, se ha notificato controricorso, può chiedere l'iscrizione a ruolo per far valere tale vizio.
Il potere della parte controricorrente di richiedere l'iscrizione a ruolo e di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso è ricompreso nel più ampio potere di contraddire riconosciuto da questa norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La pronuncia di improcedibilità del ricorso integra il presupposto processuale per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso deposito del ricorso e degli atti richiesti dall'art. 369 c.p.c. determina l'improcedibilità del ricorso, anche se il ricorso è stato ritualmente notificato.
- La parte destinataria del ricorso per cassazione, una volta notificato il controricorso, ha interesse e legittimazione a chiedere l'iscrizione a ruolo del processo per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso, in quanto tale iniziativa rientra nel potere di contraddire di cui all'art. 370 c.p.c.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione impone alla Corte di dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove previsto dalla disciplina speciale.
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