Cassazione Civile, Ordinanza n. 15629/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di canoni di abbonamento a programmi televisivi, fondato su due contratti stipulati tra le parti dal 2004 e ritenuti tacitamente rinnovati. L’abbonato ha proposto opposizione deducendo, tra l’altro, prescrizione e nullità dei contratti per difetto di specifica approvazione delle clausole vessatorie. Il giudice di pace ha rigettato l’opposizione, ma il tribunale, in appello, ha accolto l’impugnazione dell’abbonato e ha riformato la decisione, rilevando la nullità/inefficacia di clausole di tacito rinnovo e della clausola penale relativa alla mancata restituzione della Smart Card, perché non specificamente approvate e comunque inserite in un contratto del consumatore in assenza di una trattativa individuale, seria ed effettiva. In cassazione il creditore ha dedotto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1341, 1342 e 1469-ter c.c. per avere la corte territoriale ritenuto insufficiente la sottoscrizione apposta su un richiamo cumulativo alle condizioni generali, sostenendo che la sola forma scritta sarebbe bastata; (2) violazione della disciplina consumeristica per avere il tribunale escluso la validità della clausola di tacito rinnovo anche senza una specifica trattativa; (3) violazione delle norme su clausola penale e disciplina consumeristica quanto alla penale di euro 100 per la mancata restituzione del decoder/smart card, censurando la qualificazione della penale come eccessiva; (4) violazione delle medesime norme per avere il giudice d’appello rilevato la mancanza di una previa trattativa individuale anche con riguardo alla penale. La Corte ha ritenuto infondati i primi, secondo e quarto motivo e inammissibile il terzo, osservando che il giudice di merito aveva correttamente applicato l’art. 1341, comma 2, c.c. e la disciplina del Codice del consumo: la specifica approvazione delle clausole vessatorie richiede che il professionista le evidenzi autonomamente e che il consumatore le approvi consapevolmente; il richiamo in blocco delle condizioni generali, specie se distribuite su pagine diverse e con approvazione tramite semplice crocetta sulle clausole non gradite, non soddisfa tale requisito. Inoltre, l’esclusione della tutela consumeristica per clausola non vessatoria presuppone che sia provata dal professionista una trattativa individuale, seria ed effettiva, avente a oggetto le singole clausole o elementi di clausola; onere non assolto nel caso concreto. È stato anche ribadito che in cassazione non è consentito un nuovo esame del merito sulla quantificazione e giustificazione della penale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del creditore. Ha confermato la decisione del tribunale che aveva riformato la sentenza di primo grado, escludendo la validità/efficacia della clausola di tacito rinnovo e della clausola penale perché non specificamente approvate e comunque inserite in un contratto del consumatore senza prova di una trattativa individuale, seria ed effettiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, della somma di euro 2.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie richiede che esse siano autonomamente e chiaramente portate all’attenzione dell’aderente; il richiamo cumulativo delle sole rubriche o di tutte le condizioni generali non basta se non consente un’immediata consapevolezza del contenuto delle clausole onerose.
Richiamato in relazione ai contratti conclusi mediante moduli o formulari e alla necessità di una specifica approvazione delle clausole onerose inserite nelle condizioni generali.
Richiamato dal ricorrente insieme alla disciplina consumeristica; nel testo la Corte ne usa il riferimento come parte del quadro normativo sulla tutela del contraente debole.
art. 34, comma 5, d.lgs. n. 206/2005
La trattativa individuale, per escludere la vessatorietà e l’applicazione della disciplina consumeristica, deve essere provata dal professionista e deve essere seria, effettiva e individuale, riguardando tutte le clausole o gli elementi di clausola rilevanti.
art. 33 e ss. d.lgs. n. 206/2005
La disciplina di tutela del consumatore si applica ai contratti del consumatore e può essere esclusa solo nei limiti previsti dalla legge, in particolare in presenza di prova di una trattativa idonea.
Viene richiamato per affermare che, in assenza di una trattativa effettiva e individuale, la clausola resta soggetta al controllo di vessatorietà.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare errori di diritto nella sentenza impugnata.
La Corte condanna il ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata, ritenendone sussistenti i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nei contratti predisposti unilateralmente mediante moduli o formulari, la clausola vessatoria è efficace solo se la sua approvazione è specifica, autonoma e consapevole; non è sufficiente un richiamo cumulativo e indistinto alle condizioni generali di contratto.
- La specifica approvazione delle clausole onerose richiede che il predisponente le evidenzi in modo tale da consentire al contraente debole un’immediata percezione del loro contenuto e della loro portata, non potendo essere trasferito su quest’ultimo il compito di individuare tra più clausole quelle sfavorevoli.
- Nella disciplina consumeristica, la deroga alla tutela del consumatore richiede la prova, a carico del professionista, di una trattativa individuale, seria ed effettiva, avente ad oggetto le clausole contestate; in mancanza, la clausola resta soggetta al controllo di abusività/vessatorietà.
- La trattativa idonea a escludere l’applicazione delle norme di protezione del consumatore costituisce un prius logico rispetto alla verifica del significativo squilibrio: prima va provata la trattativa, poi può essere esclusa la vessatorietà.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito, prospettando una diversa lettura dei fatti o della giustificazione economica di una clausola già valutata dal giudice di merito.
- La clausola penale, se contestata per eccessività o per la sua disciplina in un contratto del consumatore, deve essere scrutinata alla luce della concreta struttura del regolamento contrattuale e dell’eventuale mancata trattativa individuale; la mera contestazione dell’importo non basta in cassazione se richiede un nuovo apprezzamento del merito.
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