Cassazione Penale, Sentenza n. 07510/2026 del 25/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva sei motivi di ricorso: 1) censurava la valenza probatoria degli atti di polizia giudiziaria, sostenendo che la difesa aveva dimostrato con indagini difensive che la sostanza (g 30 di MDPHP) era stata consegnata pochi secondi prima da un corriere ("Bartolini spa") e quindi non era in suo possesso; 2) contestava la legittimità della perquisizione personale per mancanza di fondati motivi e urgenza, in violazione dell'art. 103 d.P.R. 309/1990 e dell'art. 13 Cost.; 3) chiedeva la dichiarazione di nullità della perquisizione e, per derivazione, della perquisizione domiciliare; 4) deduceva l'inutilizzabilità probatoria degli esiti di perquisizioni ritenute illegittime e vizio di motivazione della corte sul punto; 5) sosteneva l'assenza di prova del dolo di spaccio e proponeva una ricostruzione alternativa (quantitativi modesti in casa, materiale attribuibile alla precedente gestione di un bar, assenza di contanti), chiedendo che non fosse ritenuta la finalità di cessione; 6) lamentava mancata valutazione e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 133 c.p., per comportamento collaborativo e altre circostanze personali.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i verbali di polizia giudiziaria, pur non avendo valore fidefaciente assoluto, erano stati valutati credibilmente dai giudici di merito con motivazione non manifestamente illogica; ha confermato la legittimità delle perquisizioni (personale e domiciliare) ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n. 309/1990, risultando fondate su una fonte confidenziale e su elementi indiziari (collegamenti dell'imputato con soggetto noto per detenzione di stupefacenti) e ha richiamato precedenti di legittimità che consentono l'utilizzo delle cose rinvenute; ha ritenuto infondato il motivo relativo alla mancanza di prova della finalità di spaccio, richiamando il peso complessivo della sostanza e la presenza di bilancini, pressa e materiale per confezionamento; ha inoltre ritenuto legittima la valutazione negativa sui presupposti per concedere le attenuanti generiche. Conseguentemente il giudizio di condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 5, d.P.R. 9/10/1990, n.309) è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (testo originario interrotto ma risultato finale: rigetto del ricorso e conferma della condanna).
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che sanziona la detenzione ai fini di spaccio: la Corte ha applicato la norma ai fatti accertati (quantitativi complessivi e materiale per il confezionamento) ritenendoli idonei a provare la finalità di cessione.
art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 103 d.P.R. n. 309/1990
Interpretato dalla Corte come norma che legittima perquisizioni operate sulla base di notizie confidenzialmente apprese e su fondati motivi indiziari, anche senza preventiva comunicazione del diritto all'assistenza di un difensore; per tale causa le perquisizioni svolte nel caso sono state ritenute legittime.
art. 13 Cost.
Richiamato dal ricorrente per contestare la perquisizione; la Corte ha ritenuto che, alla luce dell'art. 103 DPR 309/1990 e della giurisprudenza, le perquisizioni contestate non abbiano violato il diritto costituzionale alla inviolabilità della libertà personale.
art. 2, comma 2, cod. proc. pen.
art. 2, comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione sul valore probatorio degli atti di polizia giudiziaria: i verbali non godono di fede privilegiata ma sono valutati dal giudice nel processo penale come ogni altro elemento di prova.
Citato in relazione alla fede privilegiata degli atti: la Corte osserva che la disciplina civilistica non si applica automaticamente agli atti del processo penale e che il regime dell'incidente di falso è cambiato, con conseguente diversa valutazione dei verbali.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice può scegliere l'elemento che ritiene prevalente fra quelli indicati dall'art. 133 e ha ritenuto che, nella fattispecie, la gravità del fatto e l'intensità del dolo giustificassero il mancato riconoscimento delle attenuanti.
Massime di principio
- I verbali di polizia giudiziaria non hanno valore fidefaciente assoluto: possono essere contestati nel processo penale senza ricorrere necessariamente all'incidente di falso, ma il giudice di merito ha ampia discrezionalità di valutazione; la Cassazione controlla solo che la motivazione non sia manifestamente illogica.
- Le perquisizioni eseguite in materia di stupefacenti ai sensi dell'art. 103 d.P.R. 309/1990 possono fondarsi anche su notizie confidenziali e su indizi relativi a collegamenti con persone note per attività illecite; se i requisiti indicati nella norma e nella giurisprudenza sono rispettati, la perquisizione e gli esiti possono essere ritenuti utilizzabili.
- L'illegittimità formale di una perquisizione non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli oggetti sequestrati: la giurisprudenza di legittimità ammette l'utilizzo degli elementi rinvenuti se la vicenda rientra nei casi previsti e motivati dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata.
- La prova della finalità di spaccio si costruisce sull'insieme degli elementi (quantitativi della sostanza, presenza di strumenti per il confezionamento, più luoghi di rinvenimento, assenza di elementi coerenti con esclusivo uso personale); il giudice può ritenere decisiva la combinazione di tali elementi anche quando singolarmente i quantitativi sembrino contenuti.
- Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice ha discrezionalità: può valutare come prevalente uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 c.p.; l'assenza di ravvedimento o la gravità della condotta possono escludere il beneficio anche se sono presenti elementi favorevoli.
- Quando la difesa propone ricostruzioni alternative (es. consegna da corriere, provenienza del materiale da attività lecite precedenti), tali tesi devono essere valutate in fatto dai giudici di merito; la Cassazione verifica la logicità e completezza della motivazione che le ha rifiutate ma non supplisce alla valutazione di merito.
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