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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07525/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pasquali impugnava la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione, nella sua qualità di legale rappresentante della "Solaris srl" (fallita). Ha articolato tre motivi: (1) censura dell'acquisizione in appello di sentenze passate in giudicato (tra cui una sentenza di assoluzione del Tribunale di Padova) e della loro utilizzazione per ricavare elementi sfavorevoli; (2) vizio di motivazione per presunto rinvio per relationem alla motivazione di primo grado e mancata considerazione di elementi valorizzati in appello; (3) vizio di motivazione sulla dosimetria della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale aveva acquisito, ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p., sentenze definitive relative a fatti collegati (tra cui una sentenza passata in giudicato nei confronti di Fior Fabio) e le aveva utilizzate per ricostruire il contesto in cui la "Solaris srl" operava, ritenendo che la società fosse impiegata per emissione di fatture per operazioni inesistenti e distrazione di fondi regionali; pur essendo Pasquali stato assunto assolto dal concorso nel peculato, la corte ha rilevato che egli era consapevole dell'insussistenza delle prestazioni fatturate e che la gestione della società era rivolta ad interessi personali piuttosto che societari.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto: (a) infondato il primo motivo, affermando la legittimità dell'acquisizione delle sentenze passate in giudicato ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. e il loro utilizzamento, anche per i fatti accertati nella motivazione, purché valutati unitamente alle altre prove; (b) inammissibile il secondo motivo perché costituisce in sostanza una riedizione della ricostruzione dei fatti di merito senza indicare quali atti processuali, decisivi e non valutati, inficerebbero radicalmente la motivazione; (c) inammissibile il terzo motivo poiché la valutazione sull'esistenza delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena è rimessa al merito e non all'esame di legittimità, e la corte di merito ha motivato adeguatamente il diniego. Conseguentemente è stata confermata la condanna di Pasquali per bancarotta fraudolenta patrimoniale per dissipazione e il relativo trattamento sanzionatorio come determinato in grado di merito.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; il giudice di appello può, anche d'ufficio, disporre la rinnovazione quando sia "assolutamente necessaria" per decidere; la decisione è discrezionale ma sindacabile in Cassazione attraverso il controllo della motivazione.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione alle prove di decisioni penali passate in giudicato; la sentenza irrevocabile può essere utilizzata non solo per lo stato di condanna/assoluzione ma anche per i fatti storico/probatori accertati nella motivazione, fermo restando l'obbligo per il giudice di valutare tali contenuti unitamente agli altri elementi probatori.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Fissa i criteri di valutazione della prova nel processo penale; la sentenza acquisita ai sensi dell'art. 238-bis va considerata secondo il medesimo criterio valutativo, integrandosi con le altre prove del processo.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Prevede i limiti all'impugnazione delle ordinanze rese nel corso del dibattimento; giustifica che la motivazione sulla necessità di rinnovazione istruttoria possa svilupparsi in sentenza.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Regola i motivi di cassazione per travisamento della prova per omissione; richiede che nel ricorso si evidenzi un elemento probatorio acquisito e potenzialmente decisivo che non sia stato motivatamente valutato dal giudice. La Corte ha ritenuto che nel caso in esame tale sussunto non fosse adeguatamente documentato.

  • art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    Prevede i limiti alla motivazione del ricorso per cassazione relativamente all'illustrazione dei motivi; qui citato per segnalare i limiti di estensione dell'oggetto del ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • L'acquisizione in appello di sentenze irrevocabili ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. è lecita e la decisione del giudice di appello di avvalersene è sindacabile in Cassazione solo nella motivazione; le sentenze passate in giudicato possono fornire prova dei fatti emergenti nella motivazione, non soltanto del dispositivo.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) è una discrezionalità del giudice ma richiede una motivazione che dimostri l'indispensabilità dell'integrazione probatoria; la Corte di legittimità verifica tale motivazione ma non sostituisce la valutazione di merito.
  • La Corte di Cassazione non può rivedere i fatti e le prove nei termini di merito: i motivi che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti senza indicare atti processuali concreti e decisivi omessi sono, di norma, inammissibili.
  • L'uso di una sentenza di assoluzione passata in giudicato non esclude la possibilità che parti della sua motivazione siano utilizzate come riscontro probatorio in un diverso procedimento, purché valutate insieme alle altre prove.
  • La questione delle circostanze attenuanti generiche e della dosimetria della pena è tipicamente di merito: l'assenza di motivazione favorevole non costituisce di per sé vizio di legittimità quando la corte di merito abbia fornito adeguata motivazione sul diniego.
  • In situazioni di "doppia conforme" (conferma tra primo e secondo grado) è più difficile per la Cassazione superare il "devolutum" e rilevare omissioni probatorie a meno che il giudice d'appello non abbia introdotto nuovi elementi decisivi non considerati in primo grado.

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