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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07511/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bogni ha impugnato la conferma della condanna ex art. 348 c.p. per esercizio abusivo della professione di medico dentista, deducendo: (i) errata applicazione della norma per non aver valorizzato il quadro del riconoscimento dei titoli dell'UE (Direttiva 2005/36/CE) e della legge n. 409/1985 che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto consentirgli l'accesso alla professione; (ii) vizio di motivazione perché la fattispecie sarebbe valutabile in chiave di pericolo concreto e non meramente astratta, essendo Bogni formato e aggiornato come odontoiatra; (iii) errata valutazione del dolo, poiché egli avrebbe agito in buona fede confidando nel riconoscimento del titolo e avendo intrapreso procedure di regolarizzazione e formazione continua.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inconferente il richiamo alla normativa europea perché il riconoscimento dei titoli richiede comunque il provvedimento delle autorità nazionali competenti e nel caso specifico il titolo non risulta riconosciuto in Italia; la qualificazione penale è corretta poiché l'art. 348 c.p. tutela un pericolo astratto e non impone al giudice di accertare nel merito le capacità tecniche del professionista; il dolo è stato ravvisato come generico e desumibile dalla pervicacia della condotta e dai precedenti penali dell'imputato (con riferimento a condanne pregresse). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese e al versamento delle somme indicate in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 348 cod. pen.

    Tipicizza l'esercizio abusivo di una professione; nella sentenza è interpretato come fattispecie a pericolo astratto con dolo generico e con la clausola "abusivamente" intesa come riferimento all'illiceità rispetto alla disciplina dell'esercizio professionale (non solo all'antigiuridicità penale).

  • Direttiva 2005/36/CE (artt. 3, 19, 21, 34)

    Riconosce meccanismi di riconoscimento dei titoli professionali tra Stati membri; la Corte osserva però che il riconoscimento necessita dell'atto delle autorità nazionali competenti e non si sostituisce automaticamente alla procedura di riconoscimento nazionale quando questa non è stata ottenuta.

  • Legge 24 luglio 1985, n. 409 (artt. 7 e 11-quater)

    Disciplinano il riconoscimento dei titoli esteri in materia di odontoiatria e l'accesso alla professione in Italia; interpretate come norme che conferiscono al Ministero/autorità nazionale il potere di verificare e riconoscere i titoli esteri prima dell'esercizio professionale.

  • art. 5 cod. pen.

    Richiamato in relazione al principio che l'errore di diritto generalmente non esclude il dolo, con la precisazione che l'art. 348 c.p. richiede comunque la rappresentazione dell'illiceità della violazione delle norme sull'esercizio della professione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle somme in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità.

  • Giurisprudenza CUE (C-675/17, Hannes Preindl) e precedenti di questa Corte

    La sentenza C-675/17 è stata considerata non favorevole alla tesi difensiva: il riconoscimento può comportare obblighi per lo Stato membro ma le circostanze di fatto e la conformità del titolo al requisito nazionale sono decisivi; inoltre sono richiamate precedenti nazionali che evidenziano condotte reiterate dell'imputato.

Massime di principio

  • Il riconoscimento di titoli esteri nell'UE non si traduce automaticamente nell'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia: serve il provvedimento delle autorità nazionali competenti (es. Ministero della Salute).
  • La fattispecie di esercizio abusivo di una professione è configurata come pericolo astratto; non è necessario provare un danno concreto alla salute o l'inaffidabilità tecnico-professionale per integrare il reato.
  • La clausola "abusivamente" nell'art. 348 c.p. rinvia all'illiceità rispetto alla disciplina dell'esercizio professionale (mancanza di abilitazione/iscrizione), per cui chi agisce senza il previsto riconoscimento nazionale può essere punito anche se ritiene di essere in regola per norme straniere o comunitarie.
  • Il dolo può essere desunto dalla pervicacia e dalla reiterazione della condotta (anche sulla base di precedenti penali); tentativi non conclusi di regolarizzazione non escludono il dolo se il titolo non è stato ottenuto in Italia.
  • In procedimenti simili il giudice non è chiamato a valutare in sede penale la qualità tecnica della prestazione medica; la verifica delle competenze e del titolo è rimessa agli organi amministrativi competenti.

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