Cassazione Penale, Sentenza n. 07507/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Messina del 9 luglio 2025 che aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati ai sensi dell'art. 649, comma 1, c.p.p., per violazione del divieto di "ne bis in idem". Il PG sosteneva che non vi fosse identità del fatto tra la precedente decisione (assoluzione per la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p., relativa a condotte moleste nella cappella cimiteriale) e il successivo procedimento per il delitto di cui all'art. 392 c.p. (violenza sulle cose): a suo avviso, la stessa condotta poteva integrare diverse fattispecie delittuose e quindi andava valutata separatamente, essendo per "medesimo fatto" il fatto giuridico comprensivo di condotta, evento e nesso di causalità. Inoltre il PG richiamava la circostanza che, nella sentenza d'appello del 2021, quegli stessi giudici avevano trasmesso gli atti al Pubblico ministero perché valutasse altre fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza giuridica del motivo. Ha richiamato il principio secondo cui l'identità del fatto (e quindi la preclusione per ne bis in idem) va valutata in termini storico-naturalistici, considerando condotta, evento e nesso causale nonché tempo, luogo e persona: se i fatti materiali già giudicati sono gli stessi di quelli oggetto del nuovo giudizio, la preclusione opera indipendentemente dalla diversa qualificazione giuridica astratta. Applicando questo principio, la Corte ha ritenuto che i due processi riguardassero gli stessi fatti storici e che pertanto la dichiarazione di non doversi procedere per ne bis in idem fosse corretta. Ha inoltre osservato che la determinazione della Corte d'appello del 2021 di trasmettere gli atti al PM era giuridicamente errata, ma tale errore non poteva legittimare la duplicazione del processo. Di conseguenza la decisione impugnata è confermata e il ricorso del Procuratore generale è respinto.
Norme richiamate
Norma della contravvenzione di molestie: nella vicenda è la contestazione originaria per cui gli imputati erano stati assolti in primo grado; la Corte ha ritenuto irrilevante la diversa qualificazione rispetto al successivo reato contestato quando i fatti storici siano identici
Delitto di violenza sulle cose: è la nuova imputazione per la quale era stato celebrato un secondo processo; la Corte ha stabilito che non può essere perseguito se i fatti materiali coincidono con quelli già giudicati
Norma richiamata a titolo esemplificativo nella motivazione di primo appello come possibile diversa qualificazione dei fatti (danneggiamento): la Corte ha affermato che diverse qualificazioni astratte non impediscono l'operare del divieto di bis in idem se i fatti materiali sono gli stessi
'ne bis in idem' sostanziale e processuale
Disposizione applicata dalla Corte d'appello per dichiarare la non procedibilità: la Cassazione conferma che impedisce un nuovo processo quando sussista identità storico-naturalistica del fatto già giudicato
Norma che disciplina la richiesta della parte civile al Procuratore generale di proporre ricorso per cassazione: qui è il titolo formale su cui il PG ha agito su sollecitazione della parte civile
Consente alla parte civile di appellare la sentenza di assoluzione ai soli effetti della responsabilità civile; la Corte richiama che tale gravame è limitato all'accertamento dei fatti materiali e dei danni, non alla ridefinizione penale dei fatti, salvo che la nuova qualificazione penale incida sugli interessi civili
Massime di principio
- Per verificare il divieto di "ne bis in idem" si deve accertare l'identità storico-naturalistica del fatto: condotta, evento e nesso causale, non la sola coincidenza di elementi formali o della qualificazione giuridica.
- La diversa qualificazione astratta dei fatti in distinti processi non è sufficiente a superare la preclusione del bis in idem se il nucleo fattuale materiale è lo stesso (stessa persona, stesso tempo, stesso luogo, stessa condotta ed effetti).
- L'appello della parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p. è limitato agli effetti civili: il revisore d'appello deve esaminare i fatti materiali e i danni, non può riformulare liberamente la qualificazione penale a scopo di generare un nuovo processo penale.
- La trasmissione degli atti da parte di un giudice d'appello al Pubblico ministero, in presenza di pronuncia già passata in giudicato su quel nucleo fattuale, può essere giuridicamente errata e non legittima l'instaurazione di un secondo processo sugli stessi fatti.
- In caso di contestazione di più reati derivanti dalla medesima condotta, occorre valutare se gli eventi naturali prodotti siano distinti; solo eventi naturalisticamente diversi possono giustificare procedimenti separati.
- Per chi esercita l'azione pubblica: prima di promuovere un nuovo procedimento su fatti connessi a pregresse decisioni giudiziarie, è necessario verificare con cura l'identità storico-naturalistica del fatto per evitare il rischio di inammissibilità o annullamento per ne bis in idem.
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