Cassazione Penale, Sentenza n. 07520/2026 del 25/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano i decreti di sequestro probatorio del 29.7.2025: per Braidot riguardanti un cane identificato da microchip, un telefono cellulare, e documenti; per Grassi riguardanti un telefono e un computer portatile. Le censure principali erano: insufficiente fumus del reato (favorimento personale vs favorimento reale; mancanza di prova della consapevolezza dell'indagato rispetto al procedimento); violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza per i sequestri, in particolare sequestro omnicomprensivo ed esplorativo dei dispositivi informatici senza perimetrazione temporale né criteri di selezione dei dati; rilievi sulla legittimità del potere del P.M. di sequestrare dispositivi elettronici alla luce della direttiva UE 2016/680 e della giurisprudenza comunitaria; contestazione della legittimità del sequestro del cane e della sussistenza del vincolo di custodia.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e i decreti di sequestro probatorio del 29.7.2025, disponendo la restituzione dei beni sequestrati. Sul piano motivazionale: ha ritenuto infondato in parte il primo motivo di Braidot (la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse effettivamente valutato documenti a supporto del fumus), ma ha accolto i profili relativi alla proporzionalità del sequestro. Ha escluso la legittimità del sequestro del cane per mancata giustificazione del vincolo di indisponibilità ai fini probatori; ha ritenuto illegittimo il sequestro dei dispositivi elettronici perché non era stata indicata alcuna perimetrazione temporale né criteri di selezione dei dati, configurando una finalità esplorativa in violazione del principio di proporzionalità. Per la ricorrente Grassi è stato dato analogo accoglimento; il terzo motivo di Grassi (sulla sostituzione del custode) è stato dichiarato inammissibile perché attiene a rivalutazione di fatto.
Norme richiamate
art. 378 cod. pen.
delitto di favoreggiamento personale
La norma è richiamata in relazione all'accertamento del fumus del reato; la Corte ha valutato che la motivazione del Tribunale, basata su documenti, fosse sufficiente per resistere a parte della censura sulla mancanza di motivazione, ma non ha inciso sulla decisione relativa ai sequestri.
artt. 314 e 328 cod. pen.
reati contestati a Grassi
Richiamati come oggetto dell'indagine; la legittimità del sequestro è stata valutata non alla luce della sola imputazione ma della proporzionalità e specificazione del dato informativo da acquisire.
artt. 253, 256, 247, 324, 325 c.p.p.
disposizioni in materia di sequestro probatorio e riesame
Sono le norme procedurali invocate: le difese contestavano l'esercizio del potere di sequestro da parte del P.M. e la conferma da parte del Tribunale; la Corte ha deciso la vicenda principalmente sul vizio di proporzionalità e mancanza di perimetrazione dei dati, senza risolvere in termini costituzionali la questione della competenza del P.M.
art. 125 c.p.p.
limitazioni al trattamento di dati
Richiamato dalle difese in rapporto alla direttiva UE 2016/680; la Corte non ha deciso la questione europea/di compatibilità ma ha risolto per vizio di proporzionalità del sequestro.
Direttiva UE 2016/680
Direttiva sulla protezione dei dati personali per finalità di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati
Invocata dalle difese per sostenere che il trattamento/sequestro dei dati debba rispettare garanzie e, secondo la giurisprudenza comunitaria, richiedere adeguate tutele; la Corte ha richiamato principi di proporzionalità e limitazione, senza risolvere il conflitto normativo sollevato.
Sentenza CJUE, C-548/21 (Grande Camera, 4.10.2024)
interpretazione della direttiva UE 2016/680
Riferimento giurisprudenziale utilizzato dalle difese per sostenere vincoli più stringenti sul trattamento dei dati; la Corte di cassazione non ha rimesso la questione alla CJUE, avendo deciso sul piano della proporzionalità.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 49 par.3 e 52
garanzie processuali e limitazioni
Richiamata in connessione al diritto alla protezione dei dati e alle garanzie procedurali; la Corte ha considerato rilevante il principio di proporzionalità nella valutazione del sequestro dei dati.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 6623/09.12.2020 - Pessotto; Sez. 6, n. 17677/29.01.2025 - Donadini)
precedenti sulla illegittimità del sequestro omnicomprensivo di dispositivi informatici
La Corte ha applicato e richiamato tali precedenti per affermare che il decreto di sequestro deve indicare le specifiche informazioni/dati oggetto di ricerca, i criteri di selezione e la perimetrazione temporale per evitare misure esplorative.
Legge regionale FVG n. 20 del 20121
richiamata nel ricorso di Grassi
Invocata dalla difesa per dimostrare la legittimità della custodia del cane; la Corte ha ritenuto la questione attentoria a ricostruzione di fatto e l'ha dichiarata inammissibile in questa sede.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio di dispositivi elettronici non può essere omnicomprensivo: il decreto deve indicare le specifiche informazioni/dati ricercati, i criteri di selezione, e, se del caso, un perimetro temporale; altrimenti il sequestro è illegittimo per finalità esplorativa.
- La proporzionalità e l'adeguatezza sono criteri vincolanti per i sequestri (anche di beni non tradizionalmente informatici come animali): è necessario motivare il vincolo di indisponibilità con riferimento agli specifici scopi probatori.
- Le questioni di compatibilità tra il potere del Pubblico Ministero di disporre il sequestro e le garanzie previste dalla normativa UE possono essere sollevate, ma i giudici possono decidere la controversia sulla base di vizi procedurali (es. mancanza di perimetrazione) senza affrontare direttamente il conflitto normativo o rimettere la questione alla Corte di Giustizia.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe chiedere la specificazione preventiva dei dati da acquisire, limiti temporali e modalità di selezione; se tali precisazioni mancano, è possibile ottenere l'annullamento del sequestro e la restituzione dei dispositivi o dei dati non pertinenti.
- Per beni 'singolari' (es. animali identificati tramite microchip) il provvedimento cautelare deve spiegare perché la custodia giudiziale o l'indisponibilità sono necessarie ai fini dell'indagine, altrimenti il vincolo può essere dichiarato illegittimo.
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