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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07516/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva dichiarato estinti per prescrizione i capi 1 e 3 (calunnia rispetto alla falsificazione di verbali) e aveva assolto i capi 2 e 4 perché il fatto non costituiva reato. Contestano l'erronea applicazione della normativa penale con riferimento all'elemento soggettivo del reato di calunnia, sostenendo che la Corte di appello non ha valutato se dalla denuncia e dalle circostanze (omissioni nel verbale, presenza del difensore, richiesta di accertamenti specialistici, testimonianze che confermavano la sequenza degli eventi) emergessero ragionevoli motivi dei denuncianti per ritenere di essere stati vittime di atti arbitrari da parte della polizia, elementi idonei a escludere il dolo. Denunciano vizi di motivazione e mancato confronto con le argomentazioni difensive rilevanti per la valutazione del dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato al giudice penale affinche esamini compiutamente la fondatezza delle doglianze relative all'elemento psicologico del reato di calunnia. La Corte ha censurato la motivazione della Corte di appello come carente e apodittica, ritenendo necessario un esame approfondito circa se i denuncianti avessero una convinzione ragionevole e non dolosa sulla illiceità degli atti degli agenti. Pertanto la sentenza di merito è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 479 cod. pen.

    Nella denuncia querela i ricorrenti imputavano agli agenti il reato di falso in atto pubblico previsto da questa norma; il tema rilevante nel procedimento era se quella denuncia costituisse invece calunnia.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata come norma procedurale rilevante: l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato comporterebbe l'assoluzione nel merito e avrebbe effetti anche sulle domande civili (pronuncia di assoluzione ostativa alle pretese risarcitorie).

  • Giurisprudenza Cassazione - Parisi (Sez. 6, n. 17992 del 02/04/2007)

    Sez. 6, n. 17992 del 02/04/2007, Parisi

    Principio secondo cui per configurare il dolo di calunnia è necessaria la prova certa che l'accusatore fosse consapevole dell'innocenza dell'incolpato; l'erronea convinzione esclude l'elemento soggettivo.

  • Giurisprudenza Cassazione - Valenti e Falanga (Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012; Sez. 6, n. 37654 del 19/06/2014)

    Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012; Sez. 6, n. 37654 del 19/06/2014

    La consapevolezza dell'innocenza è esclusa se la supposta illiceità è ragionevolmente fondata su elementi oggettivi; inoltre, se l'errore riguarda valutazioni interpretative della condotta (non fatti storici concreti), non sussiste dolo salvo che la valutazione sia fraudolenta o consapevolmente forzata.

  • Sezioni Unite Cassazione - Calpitano (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024)

    Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano

    Principio che impone al giudice d'appello, anche se il reato si estingue per prescrizione, di valutare comunque il merito della responsabilità penale quando è presente la parte civile, al fine di decidere sulle statuizioni civili.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di calunnia occorre la certezza, da parte dell'accusatore, dell'innocenza dell'incolpato; convinzioni ragionevoli e fondate su elementi oggettivi escludono il dolo.
  • Se l'errore dell'accusatore riguarda profili valutativi o interpretativi della condotta (e non fatti storici concreti), in genere non si configura la calunnia salvo che la valutazione sia fraudolenta o consapevolmente forzata.
  • Omissioni o inesattezze nel verbale di polizia possono giustificare la convinzione del denunciante solo se, valutate nel loro complesso, sono elementi obiettivi sufficienti a far sorgere un dubbio ragionevole sulla legittimità dell'operato degli agenti.
  • In caso di estinzione del reato per prescrizione, il giudice d'appello deve comunque valutare il merito quando sono presenti parti civili, perché l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico può determinare l'assoluzione ostativa alle pretese risarcitorie.
  • La motivazione giudiziaria non può essere apodittica: il giudice deve confrontarsi con le argomentazioni difensive e spiegare la coerenza tra prove emerse e la configurazione del dolo.
  • Se persiste incertezza sull'elemento soggettivo, la decisione favorevole all'imputato (assoluzione) è la conseguenza più coerente e può precludere risarcimenti civilistici derivanti dall'accusa.

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