Cassazione Penale, Sentenza n. 07527/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30/01/2025 che, riconoscendo la continuazione tra i fatti oggetto del procedimento pendente a Napoli e quelli già giudicati a Firenze, ha aumentato la pena complessiva nei loro confronti di 2 anni rispetto alla pena ormai irrevocabile. Il ricorso per cassazione è fondato su due motivi comuni: (1) violazione del divieto del ne bis in idem (art. 649 c.p.p.), dedotta sul rilievo che la sentenza di Firenze avrebbe già fatto espressa menzione dei fatti relativi alla bancarotta della societa Faper s.r.l., di cui poi ha trattato la Corte d'appello di Napoli; (2) violazione di legge nella determinazione del trattamento sanzionatorio, per avere la Corte d'appello di Napoli aumentato la pena a titolo di continuazione in misura di 2 anni, assai maggiore dell'aumento di 6 mesi riconosciuto dalla Corte d'appello di Firenze per una continuazione interna, senza adeguata giustificazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha rilevato l'inammissibilità per difetto di tempestiva deduzione: la questione del ne bis in idem non era stata prospettata in appello, dove gli imputati avevano invece chiesto l'applicazione della disciplina del reato continuato tra i fatti, posizione incompatibile con il riconoscimento del divieto; inoltre il motivo era eccessivamente generico e demandava alla Corte di Cassazione accertamenti di fatto non consentiti. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, affermando che il giudice che riconosce la continuazione esterna non è obbligato a replicare l'aumento concesso per una continuazione interna da un diverso giudice; la Corte distrettuale ha motivato l'aumento con riferimento all'art. 133 cod. pen. in relazione alla gravità dei fatti, al notevole importo della distrazione e alla particolare complessità delle condotte. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Invocato dai ricorrenti come principio del ne bis in idem; la Corte ha ritenuto che la questione non fosse stata tempestivamente dedotta e che la posizione processuale assunta in appello fosse incompatibile con il rilievo del divieto, quindi non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione
art. 606, co. 3 cod. proc. pen.
Norma di inammissibilità per i motivi di cassazione non dedotti in precedenza; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibile il primo motivo, essendo questione nuova rispetto all'appello
art. 173, co. 1 D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271
art. 173, comma 1 D.Lgs. 28/07/1989, n. 271
Richiamato in relazione ai limiti di illustrazione dei motivi in cassazione e alla disciplina della relata di notifica e discussione; utilizzato solo per contestualizzare la modalità di esposizione dei motivi comuni firmati dall'avvocato
art. 133 cod. pen.
Parametro principale per la determinazione della pena e degli aumenti per i reati satellite; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello di Napoli che ha quantificato l'aumento della pena per i reati satellite sulla base dei criteri di gravità, danno patrimoniale e complessità delle condotte
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile per colpa; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a euro 3.000,00
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001
Giurisprudenza richiamata per distinguere error in procedendo e per spiegare che questioni di carattere procedurale non dedotte in appello non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione
Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021
Richiamata per il principio secondo cui la denuncia dell'identità dei fatti ai fini del ne bis in idem deve essere specifica e indicare la coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, non potendo essere sostituita da generiche asserzioni
Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024
Richiamata per il principio che alla Corte di Cassazione non è consentito svolgere accertamenti di fatto al posto del giudice di merito; motivo generico che richiede riscontro probatorio è inammissibile
Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023
Giurisprudenza utilizzata per spiegare che il giudice che riconosce la continuazione esterna non è tenuto a riprodurre gli aumenti di una continuazione interna statuìta da altro giudice; può calcolare gli aumenti dei reati satellite secondo i parametri dell'art. 133 senza ridurre le porzioni di pena irrevocabili
Sez. U n. 47127 del 24/06/2021 (sentenza Pizzone)
Principio secondo cui il giudice, nel determinare la pena complessiva per reato continuato, deve individuare il reato piu grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; principio richiamato a supporto della motivazione della Corte d'appello di Napoli
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/6/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui l'evidente infondatezza o genericità dei motivi può integrare colpa nella scelta di proporre il ricorso, giustificando una condanna alle spese e una sanzione per colpa
Massime di principio
- Il rilievo del ne bis in idem deve essere sollevato tempestivamente: se non dedotto in sede di appello, non può essere prospettato per la prima volta in cassazione per effetto dell'inammissibilità ex art. 606 c.p.p.
- Una censura in cassazione che implichi valutazioni di fatto o la verifica della coincidenza integrale degli elementi di fattispecie tra due procedimenti è generalmente inammissibile; è necessario indicare con precisione gli elementi fattuali che dimostrano l'identità delle condotte
- Il giudice che riconosce una continuazione esterna non è vincolato a replicare l'esatto aumento di pena adottato da un diverso giudice per una continuazione interna; deve invece quantificare e motivare gli aumenti dei reati satellite secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen.
- Se una porzione di pena è già irrevocabile, il giudice della continuazione può mantenerla ferma e operare aumenti aggiuntivi motivandoli adeguatamente senza ridurre automaticamente le parti irrevocabili stabilite da altro giudice, salvo elementi che provino l'iniquità delle stesse
- Le doglianze generiche che non specificano elementi di fatto e di diritto sono a rischio di inammissibilità e possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e sanzioni per colpa a favore della cassa delle ammende
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