Cassazione Civile, Sentenza n. 19928/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione proposta da Donaggio avverso ordinanza-ingiunzione del Comune per presunta violazione del regolamento comunale sulla circolazione delle acque: il Comune aveva contestato il transito del natante a 11 km/h in un tratto con limite di 7 km/h (con tolleranza strumentale di 2 km/h). Il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stato superato il limite applicando per analogia l'art. 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che prescrive una riduzione della velocità rilevata del 5% e, in ogni caso, di 5 km/h, per tenere conto degli errori strumentali e non sanzionare violazioni minime. Il Comune ha censurato l'applicabilità per analogia di tale norma, sostenendo che si tratta di materia regolata dal diritto della navigazione e dal regolamento comunale, con finalità diverse dalla circolazione stradale, e che l'omissione di una disposizione locale riguardo la riduzione non costituisce un vuoto normativo colmabile con l'analogia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo infondata l'applicazione per analogia dell'art. 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada alla circolazione dei natanti nella laguna di Venezia. La Corte ha affermato che non sussisteva un vuoto normativo che giustificasse l'analogia (l'elemento sanzionato era invece espressamente disciplinato dal regolamento comunale con il limite di 7 km/h) e che la materia della navigazione è regolata da un corpus normativo speciale (con regole di analogia prioritaria interne al diritto della navigazione), per cui le disposizioni della circolazione stradale — anch'esse di carattere speciale — non sono applicabili per analogia alla navigazione. Ha inoltre ritenuto che la questione relativa alla riduzione della velocità rilevata riguarda l'attendibilità della prova e l'onere della prova, non un vuoto normativo. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Venezia in diversa composizione, fissando il principio di diritto che esclude l'applicabilità per analogia delle norme sulla circolazione stradale alla navigazione.
Norme richiamate
art. 345, regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. n. 495/1992)
la velocità dei veicoli rilevata attraverso gli apparecchi elettronici debba essere ridotta del 5% e, in ogni caso, nella misura di 5 km/h
La norma è stata ritenuta dal Tribunale applicata per analogia alla navigazione per escludere la sanzione in caso di scarto minimo; la Cassazione ha invece escluso la possibilità di tale analogia, qualificando la norma come espressione di valutazione discrezionale e specifica della materia stradale
art. 1, comma 2, codice della navigazione
se il caso non è regolato dalla disposizione del diritto della navigazione, debbono applicarsi per analogia le altre disposizioni del diritto della navigazione e, ove non ve ne siano di applicabili, il diritto civile
Stabilisce la regola di analogia prioritaria interna al diritto della navigazione; la Corte la invoca per escludere l'applicabilità per analogia delle norme del codice della strada alla materia della navigazione
art. 12, comma 2, preleggi (cod. civ.)
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione
La Corte ricorda che l'analogia è ammessa solo per colmare un vuoto normativo reale; nel caso concreto non sussisteva tale vuoto perché il regolamento comunale prevedeva il limite di velocità
Regolamento comunale sulla circolazione delle acque (Comune di Venezia)
limite di velocità nel tratto del canale pari a 7 km/h
Costituisce la disciplina specifica che definisce il fatto sanzionato; l'omissione di una regola di riduzione della rilevazione non equivale a vuoto normativo, e la scelta regolamentare può rispondere a interessi specifici della navigazione (es. tutela dalle onde)
art. 1 d.lgs. n. 285/1992 (scopo del codice della strada)
finalità della sicurezza della circolazione stradale
Evidenziata per sottolineare la specialità della normativa stradale e la sua diversa finalità rispetto alla normativa sulla navigazione
art. 3 Cost.
Citato in uno dei motivi di ricorso ma non centrale nella motivazione della Cassazione; richiamato a sostegno di censure relative a principi costituzionali
Richiamata nelle censure del Comune rispetto ai poteri/regole di regolamentazione amministrativa; la Cassazione non ha fatto di questa norma il fulcro della decisione
Regolamento della Città Metropolitana per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna veneta
Norma richiamata tra le fonti rilevanti per il quadro regolamentare speciale della navigazione nella laguna; conferma il carattere specialistico della materia
Massime di principio
- L'analogia legis è ammissibile solo per colmare un vero vuoto normativo: se la fattispecie è già disciplinata da una norma specifica, non può essere supplita con norme di altre materie
- Nel settore della navigazione vale la regola dell'analogia prioritaria interna: occorre prima cercare norme nel diritto della navigazione; le norme di altri settori speciali (es. codice della strada) non si applicano per analogia
- L'assenza, nel regolamento locale, di una disposizione tecnica sulla riduzione della velocità rilevata riguarda l'attendibilità della prova (questione di fatto e di onere della prova), non necessariamente un vuoto di diritto da colmare con l'analogia
- Le norme appartenenti a settori speciali non sono intercambiabili: diverse finalità e diverse caratteristiche tecniche (es. effetti del moto ondoso, spazio d'arresto dei natanti) impediscono applicazioni analogiche non ragionate
- Se l'amministrazione ha scelto consapevolmente di non prevedere una riduzione automatica nella rilevazione, tale scelta può essere rispettata e sottoposta al vaglio probatorio in sede giudiziaria (contestazione della strumentazione, tolleranze del costruttore, onere della prova)
- Il giudice chiamato a valutare contestazioni di accertamenti strumentali deve esaminare l'attendibilità della rilevazione e l'osservanza delle regole sull'onere della prova, prima di estendere regole tecniche da altri ambiti
- Nel caso di conflitto tra norme speciali, va preferita la disciplina più adeguata alla fattispecie: richiamare automatiche riduzioni previste per altri ambiti può alterare il contenuto precettivo della norma locale
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