Cassazione Civile, Sentenza n. 19896/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della rinuncia. Non essendosi costituita la controparte, non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese di legittimità. Non è richiesto il versamento ulteriore del contributo unificato in ragione della natura della rinuncia e della giurisprudenza richiamata
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del diniego di rimborso della tassa sulle concessioni governative (TCG) versata in relazione a un contratto di abbonamento di utenza telefonica mobile; la ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva rigettato il suo appello
Norme richiamate
art. 391 cod. proc. civ.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo di cassazione se effettuata con le formalità previste; la rinuncia è atto unilaterale ed efficacie indipendentemente dall'accettazione della controparte
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Disciplina il contributo unificato; la Corte interpreta la norma restrittivamente, escludendo l'obbligo di ulteriore versamento in caso di rinuncia, riservando l'obbligo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8‑bis conv. in L. n. 176 del 2020 e d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1 conv. in L. n. 15 del 2022
Norme di principio procedurale richiamate per disciplinare la trattazione in camera di consiglio e le modalità dell'udienza in periodo emergenziale; il procedimento è stato trattato in camera di consiglio conformemente alle disposizioni richiamate
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non soggetto ad accettazione della controparte e, se eseguita con le formalità prescritte (notifica/comunicazione alle parti costituite o ai loro avvocati con visto), produce l'estinzione del giudizio
- Quando la rinuncia causa l'estinzione del processo e la controparte non si è costituita, il giudice non assume statuizioni sulle spese di legittimità
- Il contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione per rinuncia, poiché la sua applicazione è limitata ai casi tipici e sanzionatori (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e non va estesa per interpretazione estensiva
- Nel valutare la strategia processuale, la rinuncia comporta la perdita dell'occasione di decisione sulla questione di merito: se si mira a ottenere una pronuncia favorevole sul diritto al rimborso, la rinuncia non è appropriata
- Per rendere efficace la rinuncia occorre curarne la forma e la notifica alle parti costituite o la comunicazione ai rispettivi difensori; l'omessa osservanza delle formalità può ostacolare l'effetto estintivo
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