Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19896/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La ricorrente ha rinunciato al ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della rinuncia. Non essendosi costituita la controparte, non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese di legittimità. Non è richiesto il versamento ulteriore del contributo unificato in ragione della natura della rinuncia e della giurisprudenza richiamata

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del diniego di rimborso della tassa sulle concessioni governative (TCG) versata in relazione a un contratto di abbonamento di utenza telefonica mobile; la ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che aveva rigettato il suo appello

Norme richiamate

  • art. 391 cod. proc. civ.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo di cassazione se effettuata con le formalità previste; la rinuncia è atto unilaterale ed efficacie indipendentemente dall'accettazione della controparte

  • d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater

    Disciplina il contributo unificato; la Corte interpreta la norma restrittivamente, escludendo l'obbligo di ulteriore versamento in caso di rinuncia, riservando l'obbligo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8‑bis conv. in L. n. 176 del 2020 e d.l. n. 228 del 2021, art. 16, c. 1 conv. in L. n. 15 del 2022

    Norme di principio procedurale richiamate per disciplinare la trattazione in camera di consiglio e le modalità dell'udienza in periodo emergenziale; il procedimento è stato trattato in camera di consiglio conformemente alle disposizioni richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non soggetto ad accettazione della controparte e, se eseguita con le formalità prescritte (notifica/comunicazione alle parti costituite o ai loro avvocati con visto), produce l'estinzione del giudizio
  • Quando la rinuncia causa l'estinzione del processo e la controparte non si è costituita, il giudice non assume statuizioni sulle spese di legittimità
  • Il contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione per rinuncia, poiché la sua applicazione è limitata ai casi tipici e sanzionatori (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e non va estesa per interpretazione estensiva
  • Nel valutare la strategia processuale, la rinuncia comporta la perdita dell'occasione di decisione sulla questione di merito: se si mira a ottenere una pronuncia favorevole sul diritto al rimborso, la rinuncia non è appropriata
  • Per rendere efficace la rinuncia occorre curarne la forma e la notifica alle parti costituite o la comunicazione ai rispettivi difensori; l'omessa osservanza delle formalità può ostacolare l'effetto estintivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.