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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19899/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di prova dell'avvenuta notificazione del ricorso per cassazione all'intimata (mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata). Per tale vizio procedurale il ricorso non è stato esaminato nel merito. Non è stata liquidata la spesa del giudizio in favore dell'intimata, data la mancata costituzione.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia notificò a Tecnofin sanzioni per omessa applicazione dell'IVA su fatture ricevute dal consorzio Tecositec relative agli anni 2003-2004. Tecositec aveva ribaltato sui consorziati i costi sostenuti per lavori portuali emettendo fatture senza IVA, ritenendo applicabile la non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 6), d.P.R. n. 633/1972. L'Amministrazione riteneva invece che la non imponibilità si applicasse solo alle prestazioni fatturate dalle imprese direttamente all'ente appaltante (e non ai ribaltamenti interni tra consorzio e consorziate). Tecnofin aveva visto accogliere i ricorsi in primo grado; la C.T.R. Sicilia ha rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo legittimo il regime di non imponibilità per il ribaltamento dei costi e invocando inoltre il giudicato esterno di una pronuncia favorevole resa a carico di Tecositec. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: errata valutazione del giudicato esterno (diverse parti), errata interpretazione dell'art. 9 DPR 633/1972 e dell'art. 6 par. VIII d.lgs. 471/1997, e mancato esame della risoluzione ministeriale 14/11/2002 n. 355/E che rilevava la imponibilità dei ribaltamenti.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 9, comma 1, n. 6)

    La questione centrale è se la non imponibilità si applica anche al ribaltamento dei costi da parte del consorzio verso le consorziate; la C.T.R. ha ritenuto applicabile la non imponibilità nei ribaltamenti interni, mentre l'Amministrazione sosteneva che l'agevolazione spetta solo quando la prestazione è resa all'ente appaltante.

  • d.lgs. n. 471/1997, art. 6, par. VIII

    Richiamato dall'Agenzia in relazione alle sanzioni; censurata la sentenza per presunta errata applicazione della normativa sulle sanzioni connessa alla qualificazione IVA delle operazioni.

  • codice di procedura civile, art. 360 (comma 1, nn. 3 e 4)

    Norma invocata dall'Agenzia per i motivi di cassazione (violazione di legge e valutazione delle prove); la Corte ha tuttavia dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni processuali non entrando nel merito dei motivi dedotti.

  • codice civile, art. 2909

    Riferito nella doglianza sulla efficacia del giudicato esterno; il principio invocato è che il giudicato può avere efficacia soltanto tra le stesse parti.

  • codice di procedura civile, art. 324

    Richiamato nella censura relativa all'efficacia del giudicato esterno e alle sue condizioni (identità delle parti e della questione).

  • codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Richiamati per censurare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito (omessa considerazione di documenti come la risoluzione ministeriale).

  • codice di procedura civile, art. 140 e art. 379 e art. 380-bis e art. 372 (comma 2) e art. 291

    Norme processuali richiamate con riferimento agli obblighi e termini relativi alla produzione dell'avviso di ricevimento della notificazione e agli effetti della sua mancata produzione: la Corte precisa che l'avviso può essere prodotto fino all'udienza di discussione ma, in mancanza e in assenza di costituzione dell'intimato, il ricorso è inammissibile e non è consentito un termine per integrare la notificazione.

  • Risoluzione ministeriale 14/11/2002 n. 355/E

    Richiamata dall'Agenzia per sostenere che i ribaltamenti dei costi da consorzio sono soggetti a IVA; la Corte non ha deciso sulla portata vincolante della risoluzione dato che ha escluso l'esame del merito per inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Prima di proporre ricorso per cassazione è essenziale depositare e conservare la prova dell'avvenuta notificazione (avviso di ricevimento o documento equivalente): la sua mancata produzione, se l'intimato non si costituisce, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • L'efficacia del giudicato esterno richiede l'identità delle parti; una sentenza diventata definitiva a favore di una società (es. il consorzio) non vincola automaticamente un'altra società diversa (es. una consorziata).
  • Sulle fattispecie di non imponibilità IVA ex art. 9, comma 1, n. 6) DPR 633/1972, vi sono due linee interpretative: l'Amministrazione ritiene l'agevolazione riservata alle prestazioni fatturate all'ente appaltante; i giudici di merito possono invece ritenere la non imponibilità anche nel caso di ribaltamenti interni quando la prestazione sia resa nell'interesse delle consorziate. Tuttavia, in assenza di decisione di legittimità sul punto, la questione rimane suscettibile di valutazione caso per caso.
  • Le risoluzioni ministeriali (es. 355/E/2002) sono utili elementi interpretativi per l'Amministrazione e per i giudici di merito, ma la loro efficacia vincolante può essere limitata e non sostituisce la necessità di una valutazione giuridico-probatoria compiuta dal giudice.

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