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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19902/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società chiedeva il rimborso di maggiori imposte versate per l'anno d'imposta 1999 in relazione all'erroneo recupero a tassazione di quote di ammortamento finanziario relative a maggiori costi dell'opera (riconosciuti tramite lodo arbitrale e inseriti quale maggior costo dell'opera nella convenzione). In particolare la ricorrente deduceva che giudicati favorevoli ottenuti in anni precedenti (per la stessa questione giuridica collegata all'ammortamento finanziario dei beni devolvibili alla scadenza della concessione) avessero efficacia esterna e impedissero il riesame del medesimo punto di diritto per l'annualità 1999; la Commissione regionale aveva invece escluso tale efficacia e rigettato la richiesta per mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso della Tangenziale di Napoli Spa, ritenendo erronea la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva negato efficacia espansiva ai giudicati esterni. La Corte ha richiamato il principio (Sezioni Unite) secondo cui il giudicato tra le stesse parti relativo a questioni che per legge hanno carattere durevole (quali la qualificazione giuridica e disposizioni che producono effetti pluriennali) può estendersi anche ad altre annualità. Considerata la natura pluriennale dell'ammortamento finanziario dei beni devolvibili (art. 69 TUIR ratione temporis), la Corte ha ritenuto che i giudicati favorevoli prodotti dalla società vincolassero la decisione sul rimborso per il 1999. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo il ricorso e cassando la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 2909 cod. civ.

    Norma richiamata con riferimento agli effetti del giudicato esterno; la Corte l'ha interpretata nel senso che il giudicato tra le stesse parti può avere efficacia espansiva ove riguardi elementi durevoli del rapporto giuridico

  • art. 324 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla disciplina del giudicato e della nullità della sentenza; utilizzato dalla ricorrente per censurare la sentenza d'appello che aveva omesso di riconoscere l'efficacia di giudicati esterni

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione (vizio di diritto); la ricorrente ha fondato il ricorso su più motivi ex art. 360, tra cui violazione di norme sul giudicato esterno

  • art. 384, comma 2, cod. proc. civ.

    Consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere il merito della controversia: la Corte ha esercitato questo potere accogliendo direttamente il ricorso e decidendo a favore della contribuente

  • art. 69 TUIR (ratione temporis)

    "1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 67 e 68, la devoluzione di quote costanti di ammortamento finanziario. 2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica è stata convenuta. 3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione."

    La Corte ha ritenuto che la disciplina dell'ammortamento finanziario per i beni devolvibili abbia carattere pluriennale e che, quindi, le statuizioni giudiziali che qualificano il diritto ad ammortizzare maggiori costi si estendono ad altre annualità rilevanti

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sull'onere della prova: la Corte ha osservato che l'onere probatorio del contribuente circa l'esistenza dei giudicati esterni e della loro efficacia era assolto mediante le decisioni favorevoli già passate in giudicato, mentre la Ctr aveva errato nel ritenere insufficiente la prova

  • art. 163 TUIR / art. 67 D.P.R. n. 600/1973 (richiamati ratione temporis)

    Richiamati dalla ricorrente in tema di divieto di doppia imposizione e di regole sul reddito: la Corte ha però fondato la decisione soprattutto sul carattere pluriennale dell'elemento dedotto (ammortamento finanziario) e sull'efficacia del giudicato esterno

  • Sezioni Unite, Cass. S.U. 16.6.2006, n. 13916 (giurisprudenza)

    Principio di riferimento: se in giudizi tra le stesse parti si accerta con giudicato un punto fondamentale comune e tale punto ha carattere durevole nel tempo (es. qualificazioni giuridiche o istituti che producono effetti pluriennali), il giudicato può avere efficacia esterna vincolante anche per altri periodi d'imposta; la Corte ha applicato e sviluppato questo principio al caso dell'ammortamento finanziario

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi tra le stesse parti su questioni che per legge hanno carattere durevole (es. qualificazione giuridica, strumenti di calcolo che producono effetti pluriennali, ammortamenti per beni devolvibili) può avere efficacia esterna e vincolare le decisioni relative ad altre annualità d'imposta.
  • L'autonomia dei periodi d'imposta non esclude automaticamente l'efficacia del giudicato esterno: va valutata la natura della questione (variabile annuale vs elemento durevole). Solo i fatti effettivamente variabili e non durevoli restano estranei all'efficacia espansiva.
  • Il contribuente può acquisire ed allegare sentenze favorevoli passate in giudicato per provare l'esistenza di un diritto, e tali decisioni possono alleggerire il suo onere probatorio quando riguardino il medesimo rapporto giuridico e punti fondamentali comuni.
  • L'Amministrazione finanziaria che intenda negare il diritto al rimborso deve contestare specificamente gli elementi di fatto e di diritto; la mera affermazione di insufficienza probatoria non è sufficiente se esistono giudicati esterni rilevanti non contestati nei loro effetti essenziali.
  • Anche in ipotesi di efficacia esterna del giudicato, rimangono comunque operanti limiti ordinamentali quali decadenza e prescrizione: l'efficacia non supera gli ostacoli di natura estintiva o impeditiva dei diritti di rimborso.
  • Quando la Cassazione ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente il merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; ciò è possibile se i documenti e i giudicati prodotti consentono la decisione senza istruttoria integrativa.

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